L’applicazione dell’istituto dell’avvalimento in relazione alla certificazione di qualità
18 Maggio 2018
L'istituto dell'avvalimento può essere applicato anche in relazione alla certificazione di qualità, con la precisazione che, a tal fine, l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerati, le hanno consentito di acquisire la corrispondente certificazione di qualità (in tal senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale).
In materia di avvalimento, ai fini della messa a disposizione della certificazione di qualità da parte della ausiliaria, è necessario che nel contratto e nella dichiarazione unilaterale resa da quest'ultima indirizzata alla stazione appaltante risulti che essa mette effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, in conformità a quanto richiesto dagli (allora vigenti) artt. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 e 88, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) e che, dunque, l'oggetto del contratto di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati.
La messa a disposizione di risorse materiali (ed immateriali) da parte dell'ausiliaria non implica che le stesse debbano essere utilizzate in modo continuativo e nella loro interezza da parte dell'ausiliata, ma solo laddove ve ne sia la necessità e nei limiti in cui occorra ai fini della regolare esecuzione dell'appalto.
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