Legittimità dell’affidamento del servizio pubblico locale dell’illuminazione pubblica secondo il modulo della concessione tramite project financing

Redazione Scientifica
25 Maggio 2018

Dal mancato inserimento di una Comunità Montana (stazione appaltante) nell'elenco dei soggetti aggregatori deriva solo l'incapacità del suddetto Ente di operare come "Soggetto Aggregatore della Domanda", ma non anche la sua incapacità di...

Dal mancato inserimento di una Comunità Montana (stazione appaltante) nell'elenco dei soggetti aggregatori deriva solo l'incapacità del suddetto Ente di operare come "Soggetto Aggregatore della Domanda", ma non anche la sua incapacità di operare come "Centrale di Committenza" per l'Unione dei comuni che ne fanno parte.

A tal fine è infatti sufficiente, come previsto dall'art. 216, co. 10, del Codice, richiamato anche dall'art. 38, co. 8 dello stesso Codice, la mera iscrizione quale Centrale di Committenza nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in legge n. 221/2012); questa costituisce condizione necessaria e sufficiente per consentire alla suddetta Comunità Montana di operare come Centrale di Committenza almeno nel regime transitorio delineato dall'art. 216, co. 10, del Codice, fino all'entrata a regime del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice, come ribadito anche dalla Delibera ANAC n. 911 del 31.8.2016.

La previsione di obbligatoria adesione alla Convenzione Consip sancita dall'art. 9 co. 3 del d.l. n. 66/2014 (conv. in legge 89/2014), non trova applicazione per il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, il quale non è espressamente menzionato nell'elenco dei settori merceologici e di servizi contemplati dal DPCM del 24 dicembre 2015 (adottato in attuazione del richiamato art. 9 co. 3). Il suddetto decreto include infatti categorie di beni (soprattutto prodotti sanitari, farmaci, vaccini) e servizi standardizzati (quali pulizie, vigilanza etc.) che non sono equiparabili a quello di illuminazione pubblica.

Il servizio di illuminazione pubblica non è inoltre riconducibile al servizio di "mera fornitura" di energia e, pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non forma oggetto dell'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip, neppure ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012, né rientra tra le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico ai sensi dell'art. 153, commi 1-19, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto l'ambito applicativo della normativa citata riguarda “esclusivamente i contratti aventi ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica e non quelli (…) di concessione di lavori e servizi in cui l'oggetto è costituito da attività complessa, con affidamento di servizi/lavori per la gestione integrata del servizio di illuminazione stradale, ivi compresa la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, etc.”.

La scelta di assicurare l'espletamento del servizio pubblico locale (a rete) di illuminazione pubblica attraverso l'affidamento in concessione a seguito di un'ordinaria procedura ad evidenza pubblica (mediante il ricorso alla concessione di lavori e servizi in project financing) rispetto alla possibilità di aderire alla "Convenzione Consip Servizio Luce 3" costituisce una facoltà discrezionale del Comune, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.