Omessa impugnazione della cartella esattoriale
12 Giugno 2018
In merito alla sussistenza del requisito di partecipazione relativamente agli obblighi tributari, è irrilevante la circostanza dell'avvenuta impugnazione dell'atto di pignoramento dinanzi alla Commissione tributaria competente, poiché l'impugnazione è rivolta avverso l'atto esecutivo (il pignoramento, appunto), senza porre in discussione la violazione tributaria compiuta laddove la cartella esattoriale presupposta non sia stata oggetto di apposito gravame entro i termini di legge (cfr. le stesse conclusioni valgono per il caso in cui sia proprio la cartella di pagamento il primo atto esecutivo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2049). Ciò vale anche se nel giudizio di impugnazione del pignoramento presso terzi è stato domandato anche l'accertamento della nullità della cartella di pagamento, che, in effetti, era impugnata quale atto presupposto (in ragione dell'omessa notifica ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). L'impugnazione dell'atto presupposto nel giudizio avente ad oggetto l'atto conseguente costituisce infatta una forma di impugnazione effettuata a termini ormai decorsi e quindi nei confronti di un atto “non più soggetto ad impugnazione” come previsto dall'art. 80, comma 4, cit.. Essa, pertanto, non vale a mettere in discussione il definitivo accertamento della violazione tributaria ai fini della causa di esclusione dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. |