Alla CGUE la compatibilità con il diritto euro-unitario delle limitazioni percentuali all’utilizzo del subappalto previste dal Codice dei contratti del 2006

Redazione Scientifica
12 Giugno 2018

La Sesta sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3553/2018 ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE un quesito diretto a chiarire se i limiti percentuali all'utilizzo del...

La Sesta sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3553/2018 ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE un quesito diretto a chiarire se i limiti percentuali all'utilizzo del subappalto, stabiliti dall'articolo 118, commi 2, e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 siano compatibili con le disposizioni dell'ordinamento euro-unitario.

Il Collegio ha infatti formulato il seguente quesito: “se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della Direttiva 2014//24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell'art. 118 commi 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto e l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento”.

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