Delega al consulente del lavoro adempimenti amministrativi

Paola Salazar

inquadramento

Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, sul piano negoziale, come un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive caratterizzato dalla subordinazione ossia dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere di direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e con obbligo di diligenza, fedeltà e non concorrenza. La legge obbliga il datore di lavoro a dare comunicazione al lavoratore degli elementi del rapporto di lavoro.

Formula

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

1

[1] [1]A decorrere dal 1° marzo 2018, la necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l'effettivo rispetto degli obblighi di comunicazione qui indicati ha determinato la predisposizione di una apposita modulistica informatizzata che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consente agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui sono contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell'art. 1 della l. n. 12/1979.

commento

La professione del Consulente del lavoro è regolata dalla l. n. 12/1979. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati direttamente dal datore di lavoro, anche a mezzo di propri dipendenti possono essere posti in essere solo da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della l. n. 12/1979, nonché dagli altri soggetti professionali iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti così come previsto dalla legge professionale, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente indicando che intendono svolgere gli adempimenti previsti dalla legge, tra cui gli adempimenti di natura formale nella gestione del rapporto e la tenuta delle relativa documentazione obbligatoria (art. 5 l. n. 12/1979 e artt. 39 e 40 d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008).

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della legge citata (art. 1, l. n. 12/1979).

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 1 (si tratta dell'attività di assistenza svolta dai centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla l. n. 12/1979), svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente e su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente agli indicati adempimenti (art. 2, l. n. 12/1979).

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività in parola non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (art. 7 l. n. 12/1979).

Il modello di comunicazione di cui si è prodotto un FAC-Simile è rinvenibile unicamente sul portale istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID.

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