Lettera di assegnazione al dipendente dell'autovettura per uso promiscuoinquadramentoIl datore di lavoro può assegnare un'autovettura al dipendente in ragione (esclusivamente) delle mansioni svolte; l'assegnazione può anche avvenire per uso promiscuo ove è dunque consentito l'utilizzo anche a titolo privato o anche per il solo uso privato. FormulaLe viene assegnata, a decorrere dal ...., in uso promiscuo, sia per lo svolgimento delle Sue mansioni che per motivi personali, l'autovettura ...., modello ...., cilindrata ...., .... CV, targata ...., assicurata presso la seguente compagnia di assicurazione .... con polizza ..... Per quanto concerne la polizza assicurativa, sarà cura dell'azienda provvedere al rinnovo e al pagamento di tutte le tasse. L'autovettura rimarrà nella Sua disponibilità per tutto il periodo di assegnazione, sia per ragioni di lavoro che di eventuale utilizzo a fini privati. Il periodo di assegnazione è di un (1) anno; l'assegnazione viene prorogata di anno in anno, fatta salva la revoca per mutamento di mansioni. L'azienda si riserva la facoltà di revocare l'utilizzo dell'autovettura in qualsiasi momento; in ogni caso contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, l'auto deve essere restituita all'azienda. Lei sarà responsabile della conservazione in buono stato d'uso dell'autoveicolo; le riparazioni e la manutenzione saranno effettuate, salvi i casi di urgenza, presso i centri di assistenza che Le saranno indicati e soltanto a seguito di autorizzazione scritta dell'azienda. Lei si impegna a non fare utilizzare a terzi, compresi i famigliari, l'autovettura assegnata. Eventuali danni provocati all'autovettura per Sua colpa o negligenza, Le saranno addebitati e trattenuti dalla retribuzione. Non le saranno rimborsate multe per infrazione al Codice della strada imputabili al conducente o a cattiva manutenzione della stessa non imputabili alla società. L'assegnazione dell'auto costituisce un fringe benefit; dunque, concorre a formare reddito di lavoro dipendente per un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15 mila chilometri ed è quindi assoggettato a prelievo contributivo e fiscale. Luogo e data .... Il datore di lavoro .... Luogo e data .... Il lavoratore/la lavoratrice, per presa visione e accettazione .... commentoIl datore di lavoro può concedere al proprio dipendente l'utilizzo di un'autovettura ad “uso lavoro” oppure ad “uso promiscuo” (con o senza addebito a carico del lavoratore per l'uso privato dell'auto) o ancora per solo “uso privato” (con o senza addebito a carico del lavoratore). La differenza nell'utilizzo dell'auto determina principalmente un differente trattamento del benefit a livello fiscale e previdenziale. Tornando all'ultimo dei punti emarginati, a mente di quanto prescrive il TUIR n. 917/1986 l'intero valore del benefit – nel caso di assegnazione ad uso solo privato – è soggetto a prelievo contributivo e fiscale sulla base del valore normale del bene (art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986), al netto di quanto eventualmente posto a carico del lavoratore. Più complessa è la normativa che si applica in caso di uso promiscuo dell'autovettura (nonché di motocicli e ciclomotori). Innanzitutto, va ricordato che l'articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR delinea un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione. La norma opera in deroga al generale criterio basato sul “valore normale” di cui all'art. 9 TUIR. Il sistema di tassazione – profondamente rivisto dalla legge di Bilancio 2025 e sovente oggetto di interpelli all'Agenzia delle Entrate – è articolato e si articola in ragione della data di immatricolazione, della data stipula dell'accordo di assegnazione, della data di consegna dell'auto e della data dell'ordine dell'auto. Altro elemento di rilievo risiede nelle caratteristiche ambientali dell'automezzo che vede un maggior favor fiscale nei confronti dei veicoli a minor impatto ambientale: fiscalmente, sono visti con favore i veicoli full electric e ibridi plug-in e penalizzati i veicoli con motore termico tradizionale. Infine, se l'auto è concessa solo per motivi di lavoro, l'uso dell'auto non configura una retribuzione imponibile né ai fini previdenziali e neppure ai fini fiscali. Da annotare, infine, che ove sia concessa la disponibilità di autoveicoli ai dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori, per un periodo superiore a trenta giorni, il datore di lavoro deve obbligatoriamente comunicare i nominativi, presso l'archivio nazionale dei veicoli, al fine dell'annotazione sulle carte di circolazione. Un altro punto di attenzione affrontato anche in seno alla giurisprudenza è l'identificazione della natura retributiva o meno: il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Pertanto il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto (Cass. n. 8086/2016; Cass. n. 16129/2002; Cass. n. 4666/1987; Cass. n. 1428/1998; Cass. n. 8831/1992; Cass. ord., n. 20938/2024). |