Clausola di indisponibilità al trasferimento (art. 2103 c.c.)InquadramentoIl datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, pena la nullità dell'atto. FormulaSi fa seguito alle intese intercorse verbalmente e alla volontà da Lei espressa di rendersi indisponibile al trasferimento per le seguenti ragioni ... [1] per confermare che il luogo di lavoro indicato nella lettera di assunzione è fisso e immutabile. La preghiamo di restituirci copia della presente firmata in segno di accettazione. Luogo e data ... Il datore di lavoro ... Il lavoratore/La lavoratrice, per accettazione ... 1. Dare indicazione delle ragioni che giustificano la indisponibilità al trasferimento quale, ad esempio, la fruizione dei permessi della l. n. 104/1992 per sé oppure per un familiare, ovvero altre ragioni che siano state espressamente e individualmente concordate tra le parti. COMMENTOIl datore di lavoro ha la facoltà di disporre il trasferimento (individuale) del lavoratore, laddove per trasferimento si intende la definitiva (e non temporanea) assegnazione del lavoratore ad una diversa sede operativa dell'azienda, esercitando così quella che è l'espressione di un potere unilaterale del datore di lavoro. L'esercizio di questo potere deve avvenire nel rispetto sia delle norme legali (oltre ai limiti fissati dall'art. 2103 c.c. - è onere del datore di lavoro provare la sussistenza delle ragioni del trasferimento Cass. n. 4709/2012; Cass. n. 29054/2017; Cass. n. 19143/2021; Cass. n. 1994/2024 - si osserva come limitazioni al trasferimento del lavoratore derivino anche, ad es., dalla l. n. 104/1992 di tutela delle persone con handicap) che contrattuali in materia che spesso individuano dei termini di preavviso da rispettare nell'operare il trasferimento oppure definiscono i termini economici del trasferimento (per il trattamento fiscale e contributivo dell'indennità di trasferimento cfr. d.P.R. n. 917/1986 art. 51, comma 7; art. 12, l. n. 153/1969). Il trasferimento prescinde dal consenso del lavoratore (al di fuori delle ipotesi specifiche previste per la tutela delle persone con disabilità di cui alla l. n. 104/1992). Egli non può infatti opporsi al provvedimento datoriale, sempre che non si tratti di trasferimento non sorretto dalle menzionate ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo di cui all'art. 2103 c.c. In tale caso, si tratterebbe di un trasferimento nullo (Cass. n. 21037/2006). Utile può essere formalizzare la indisponibilità al trasferimento da parte del lavoratore quale condizione specifica concordata tra le parti in fase di assunzione per le più varie motivazioni. La legge riconosce tuttavia in alcuni casi particolari tutele vietando e qualificando come nulli i provvedimenti di trasferimento che si traducono in misure organizzative legate alla richiesta di fruizione del lavoro agile (art. 18, comma 3-bis l. n. 81/2017; v. anche INL, nota n. 2414/2022) oppure alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, comma 4, 5 e 5-bis d.lgs. n. 81/2015; v. anche INL nota n. 2414/2022). Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o dei componenti delle rappresentanze unitarie necessita del nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza (art. 22, l. n. 300/1970; Cass. n. 20827/2022; Cass. n. 13873/2023; art. 50, comma 2 d.lgs. n. 81/2008). Al datore che dispone il trasferimento in assenza del prescritto nulla osta è contestabile la condotta antisindacale ex art. 28 l. n. 300/1970. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Commento riportato nella Formula relativa alla Disponibilità al trasferimento. |