Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto (art. 8, comma 7, d.lgs. n. 252/2005) modulo per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, mod. TFR3

Paola Salazar

Inquadramento

I fondi pensione - incardinati in un sistema basato sul principio della libera adesione individuale - erogano agli aderenti il trattamento pensionistico che si affianca a quello erogato dal sistema pubblico e che viene alimentato dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro unitamente al trattamento di fine rapporto. Non si prevede alcun contributo di tipo pubblico.

Formula

Il Fac-simile presente - Mod. TFR3 - è quello reso disponibile sulla base delle indicazioni diramate dal Ministero del Lavoro e dalla COVIP.

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COMMENTO

Con d.lgs. n. 252/2005 - che ha attuato la riforma della previdenza complementare sostituendo la pregressa normativa di cui al d.lgs. n. 124/1993 - il Legislatore ha previsto che tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (con l'esclusione dei lavoratori domestici) devono scegliere la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto maturando, comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro.

A decorrere dal 1 luglio 2026 il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore di prima assunzione (ma anche ai lavoratori già in forza) una dettagliata informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul nuovo meccanismo generalizzato di adesione automatica alla previdenza complementare mediante conferimento del TFR, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, nonché sulle diverse scelte disponibili e sui tempi entro i quali il lavoratore può effettuare la diversa scelta di destinazione del TFR a previdenza complementare (60 giorni), indicando la forma pensionistica complementare cui è comunque destinato il TFR (integrale per i neo-assunti e maturando per i lavoratori non di prima assunzione). Della dichiarazione resa dal lavoratore neo-assunto il datore di lavoro è tenuto a conservare copia, così come verificare quale sia stata la scelta del lavoratore già in forza in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Gli statuti ed i regolamenti dei Fondi pensione dovranno essere adeguati alla nuova disciplina. Entro la data del 1° luglio 2026 la COVIP provvederà ad adeguare le proprie istruzioni (art. 8 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1, commi 204 -205 l. n. 199/2025).

Possibile altresì che il dipendente opti per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro. In questo caso, qualora il datore di lavoro raggiunga una determinata soglia dimensionale compresa tra 60 ed i 40 addetti come media, la quale a regime – passato il periodo di adeguamento previsto tra 1° luglio 2026 ed il 1° gennaio 2032 - a partire dal 1° gennaio 2032 è prevista in 40 addetti, sempre come media (art. 1, comma 203 l. n. 199/2025; INPS, circ. n. 12/2026), il TFR viene versato dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria presso l'Inps (art. 2110 c.c.; art. 7 l. n. 53/2000).

I fondi pensione – previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 252/2005, dalle fonti collettive e dalla legislazione speciale, soggetti a vigilanza della COVIP - sono alimentati dal TFR del dipendente (in misura compresa tra il 100% del TFR da trasferire - ove si tratti di soggetto iscritto alla previdenza complementare dal 29 aprile 1993 - e una diversa percentuale ove si tratti di soggetti che vantano un'iscrizione pregressa a quella data e che siano iscritti o meno ad una forma di previdenza complementare; secondo quanto previsto dalla l. n. 124/2017, i contratti e accordi collettivi, anche aziendali, possono anche stabilire una percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare, diversa dal 100%) e dai contributi, versati sia dal dipendente che dal datore di lavoro nelle misure e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di ciascun fondo. Essi erogano una serie di prestazioni agli aderenti quali: la prestazione pensionistica che può essere erogata in rendita, in capitale o in forma mista nei modi e termini (soprattutto con le limitazioni previste dalla legge e dalle fonti istitutive), assoggetta ad un particolare regime fiscale di tassazione.

I contributi versati alla previdenza complementare scontano un particolare regime fiscale in quanto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR dal reddito complessivo per un importo non superiore ad Euro 5.164,57 – elevato a 5.300 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2026 (art. 1, comma 201 l. n. 199/2025). Il limite di deducibilità, al fine di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari, viene innalzato per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1° gennaio 2007) i quali possono, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro (5.300 a decorrere dal periodo d'imposta 2026) in misura pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, comunque per un importo non superiore alla metà dell'indicato limite annuo (2.650,00 Euro a partire dal 2026 - art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1, comma 201 l. n. 199/2025).

Per quanto concerne la “natura” dei contributi versati alla previdenza complementare dopo un iniziale periodo di contrasto giurisprudenziale l'orientamento divenuto prevalente è quello che considera i contributi datoriali alla previdenza complementare non già come retribuzione differita ma come emolumenti aventi comunque natura previdenziale, specie con riguardo al TFR, non più nella disponibilità del lavoratore (Cass. S.U., n. 4684/2015; Cass. S.U., n. 5157/2015). Le quote in parola hanno una funzione diversa rispetto alla loro inclusione nel "minimo retributivo costituzionalmente garantito” previsto dall'art. 36 Cost. realizzando, di converso, una funzione che è strettamente a carattere previdenziale, rientrante più propriamente nell'art. 38, comma 2, Cost. È questo l'orientamento che si è venuto consolidando. Ad esso fa da contraltare il fatto che il trattamento pensionistico “complementare” viene naturalmente riconosciuto come emolumento avente natura previdenziale (Cass. S.U., n. 6928/2018; Cass. n. 18477/2023).

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