Lettera di assunzione a tempo determinatoinquadramentoIl datore di lavoro, appartenente a qualunque settore produttivo, che intende assumere a tempo determinato (e a tempo pieno o parziale) un lavoratore, per qualsiasi tipo di mansioni, procede secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., osservando, in modo particolare, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'apposizione del termine, così come per le proroghe e i rinnovi, la forma scritta, il numero di proroghe e il termine massimo di durata del contratto. Formula.... [1] Egregio Sig./Gentile Sig.ra .... [2] A seguito dei colloqui intercorsi siamo lieti di confermare la Sua assunzione a tempo determinato – ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 a decorrere dal .... al .... [3] alle condizioni che seguono [4] Datore di lavoro: il Suo datore di lavoro è ...., C.F ...., P.I. ...., in persona del titolare/legale rappresentante ...., posizione INPS ...., posizione INAIL .... [5]. Lavoratore/trice: Sig./Sig.ra ...., C.F ...., nata a .... il ...., residente in .... [6]. Luogo di lavoro: .... [7]. Sede e domicilio del datore di lavoro: la società ha sede legale in .... e domicilio in .... [8]. Inquadramento, livello e qualifica: Lei viene assunto con inquadramento come ...., livello .... del CCNL .... e con qualifica di .... [9]. Mansioni: le mansioni a Lei assegnate sono .... [10]. CCNL/contratto aziendale applicato al rapporto di lavoro e parti stipulanti: il rapporto di lavoro con Lei instaurato è disciplinato dal CCNL ..... sottoscritto dalle seguenti parti .... con il seguente codice alfanumerico/contratto collettivo aziendale sottoscritto dalle seguenti parti .... [11]. Data di inizio del rapporto di lavoro: Lei è assunto alle dipendenze della .... con decorrenza dal .... [12] e fino alla data del ..... Tipologia del rapporto di lavoro [13] : Lei è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno. Orario di lavoro: l'orario lavorativo ordinario è stabilito a tempo pieno in .... ore settimanali e sarà svolto dalle ore .... alle ore .... e dalle ore .... alle ore .... dal .... al ..... [14]. Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare il regolamento aziendale e le procedure interne. Periodo di prova: L'assunzione è condizionata al superamento del periodo di prova, stabilito in .... giorni/mesi. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione si intenderà confermata [15]. Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso. Formazione: Le verrà garantita la formazione relativa a .... [16]. Ferie e altri congedi retribuiti: nel rispetto del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro, Lei avrà diritto di fruire di un periodo di ferie pari a n. .... giorni, nonché di fruire dei seguenti congedi retribuiti: • ...., pari a n. .... giorni. • ...., pari a n. .... giorni [17]. I congedi a Lei spettanti sono meglio indicati nell'Allegato 1 al presente contratto. Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso: vertendosi in un rapporto di lavoro a tempo determinato in caso di recesso da parte del lavoratore, dovrà essere integrata l'ipotesi della giusta causa. In caso di licenziamento questo potrà avvenire solo per giusta causa. Retribuzione: La Sua retribuzione mensile lorda sarà pari a Euro .... e sarà composta dalle voci di seguito indicate: – Paga base: Euro ....; – Contingenza: Euro ....; – Ad personam: Euro ....; – .... Euro ....; Totale: Euro .... La detta retribuzione Le verrà corrisposta per n .... mensilità all'anno [18], dedotte le ritenute di legge, entro il giorno .... di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a Lei intestato, le cui coordinate sono già in possesso della società. La tredicesima/quattordicesima Le sarà/anno corrisposte, con le medesime modalità di pagamento, rispettivamente entro il .... ed il .... di ciascun anno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a ricevere per intero la tredicesima/la quattordicesima mensilità, Le saranno corrisposti i relativi ratei maturati sino a quel momento. Contributi previdenziali e assicurativi o altre forme di protezione sociale: La Società versa la contribuzione previdenziale e assistenziale presso .... [19]. Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: .... [20]. DIRITTO DI PRECEDENZA Le ricordiamo che, in conformità all'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, Le viene riconosciuto quanto ivi previsto sul diritto di precedenza. Pertanto, Le ricordiamo, che Lei è tenuto, per legge, a manifestarci la Sua volontà in tale senso e, precisamente, – entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di esecuzione di uno o più rapporti a termine, ove sia stata esercitata la stessa attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e, alle medesime condizioni, nel caso di rapporti a termine intrattenuti da lavoratrici in maternità, – entro tre mesi, nel caso di lavoro a termine stagionale. L'azienda ne terrà conto qualora proceda a nuove assunzioni a tempo indeterminato o a termine. Resta fermo che, per legge, il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro cui espressamente si rinvia che si allega per estratto al presente contratto/il cui testo è consultabile all'indirizzo della intranet .... [21] [22]. In relazione al trattamento dei dati personali e ai fini della tutela degli stessi di cui al Regolamento UE 2016/679, si allega al presente contratto la prevista informativa, che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso (Allegato 2). La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto. Distinti saluti Allegato 1: estratto CCNL; Allegato 2: Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR Allegato .... (altra documentazione aziendale) Luogo e data .... Il legale rappresentante .... ACCETTAZIONE Il/La sottoscritto/a .... dichiara di accettare l'assunzione nei termini e alle condizioni di cui sopra, che accetta integralmente in ogni sua parte. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, per diretta presa visione, delle norme disciplinari relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di riferimento, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) e degli allegati al presente contratto. Luogo e data .... Firma del/della lavoratore/trice .... Per ricevuta e accettazione [1]Indicare il datore di lavoro. [2]Indicare il lavoratore. [3]Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto. È stato eliminato il riferimento alla possibilità che il termine risulti “direttamente o indirettamente” da atto scritto, come ribadito anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2018, n. 17. [4]Ove la durata iniziale del contratto superi i 12 mesi inserire l'indicazione delle condizioni alla base della stipulazione del rapporto di lavoro a termine (si v. nel Commento). Per il contenuto del contratto di lavoro si veda anche l'art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, il quale è stato profondamente modificato, a far data dal 13 agosto 2022, dall'art. 4 del d.lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza) e, da ultimo, a far data dal 4 luglio 2023 dalla legge di conversione del cd. Decreto Lavoro; si veda la formula “Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL) ex artt. 1 e 1-bis d.lgs. n. 152/1997, come modificato dal d.lgs. n. 104/2022 [in vigore dal 13 agosto 2022]”). Ferme le informazioni di cui al d.lgs. n. 152/1997, come modificato nel 2022, tutte le ulteriori e diverse informazioni di cui alla presente formula continueranno a dover essere indicate. [5]A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) – presenti anche nella copia della comunicazione di assunzione ai servizi per l'impiego – è parte integrante della lettera di assunzione. L'obbligo viene assolto dal datore di lavoro mediante consegna al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto recante tutte le informazioni previste dalla legge; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996. [6]Deve essere indicata l'identità delle parti, quindi datore di lavoro e lavoratore. Si veda il Commento per maggiori precisazioni. [7]Indicare i dati del lavoratore/lavoratrice. [8]Indicare il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro. Tale previsione, contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 152/1997 come modificato dal d.lgs. n. 104/2022 non va confusa con la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con Lavoro agile che necessita di accordo specifico ed alla cui sezione si fa rinvio. [9]Il datore di lavoro deve indicare la propria sede o domicilio. [10]Devono essere indicati l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. [11]Deve essere indicato il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto e del codice alfanumerico unico del contratto nazionale. [12]Deve essere indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. [13]Deve essere indicata la tipologia di rapporto di lavoro. [14]Devono essere indicate la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile. Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico. In caso di rinvio al CCNL o alle prassi aziendali per l'orario di lavoro, gli stessi dovranno essere forniti in copia al lavoratore. [15]Deve essere indicata la durata del periodo di prova, se previsto. Il riferimento può essere indicato a mesi oppure a giorni di calendario ovvero di effettivo lavoro, a seconda della previsione del CCNL di riferimento. In caso di mancata indicazione del periodo di prova, l'assunzione sarà da subito definitiva. Deve essere riportata una breve descrizione della mansione svolta durante il periodo di prova. Si veda il Commento di seguito riportato e per ulteriori precisazioni sul patto di prova il Commento alla Formula del patto di prova. Per le novità introdotte dalla l. n. 203/2024, si rinvia alla formula “Patto di prova” precisando che l'art. 13 ha integrato l'art. 7, comma 2 del d.lgs n. 104/2022 statuendo che: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”. [16]Va specificato il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista. Si veda il Commento di seguito. [17]Dovrà essere indicata la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi. [18]Devono essere indicati l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, informazione che, sulla base delle indicazioni del contratto collettivo di riferimento, soddisfa anche gli obblighi di trasparenza previsti dalla Dir. UE 2023/970 ex art. 6 d.lgs. n. 96/2026). [19]Devono essere indicati gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. [20]Dovranno essere indicati gli elementi previsti dall'articolo 1-bis d.lgs. n. 152/1997 qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si veda il Commento per maggiori approfondimenti. [21]I contratti collettivi dovranno essere allegati al contratto di lavoro, ovvero consegnati al lavoratore a mezzo posta elettronica o ancora pubblicati sulla rete intranet aziendale e resi accessibili al lavoratore mediante l'utilizzo dei sistemi informativi interni. Della modalità di messa a disposizione dei contratti collettivi si dovrà dare atto nel contratto di assunzione. [22]All'atto dell'assunzione devono essere inoltre consegnate al lavoratore le informazioni dettagliate relative all'adesione alla previdenza complementare e alla destinazione ad essa del TFR, automatica – salvo rinuncia espressa – a decorrere dal 1° luglio 2026 (art. 8 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 l. n. 199/2025). commentoLe norme in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sono state riformate dal d.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, che ha abrogato le regole previgenti e codificate nel d.lgs. n. 368/2001 già oggetto negli ultimi anni di plurimi interventi tesi a eliminare l'obbligo di rispettare (e declinare nel contratto) l'esistenza di una causa giustificatrice per l'apposizione del termine (aspetto sul quale la giurisprudenza è stata massimamente sollecitata). Rispetto al recentissimo passato, il datore di lavoro che ricorreva al contratto a termine non doveva più, in forza del detto decreto del 2015, rispettare il vincolo dell'esistenza di cause giustificatrici dell'apposizione del termine (ragioni produttive, tecniche, organizzative o sostitutive), salvo il rispetto del limite di durata, il ricorso alla forma scritta e i vincoli di carattere numerico (il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non poteva eccedere il 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, salva diversa disposizione dei contratti collettivi). Nell'estate del 2018, con il cd. Decreto Dignità (d.l. n. 87/2018, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e convertito con modificazioni nella l. n. 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018), la normativa sul contratto a termine (come anche la somministrazione di lavoro a tempo determinato, si v. il relativo Commento) ha subito un'ulteriore importante modifica. Il legislatore del 2018 ha, in particolare, modificato in maniera significativa l'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, consentendo la stipulazione di contratti a termine in assenza di specifiche esigenze e condizioni solo ove il termine di durata non fosse superiore a dodici mesi; quindi, un regime di a-causalità rimaneva unicamente rispetto ai contratti aventi una durata iniziale contenuta nel predetto limite. In caso di contratto con durata eccedente i dodici mesi, e fermo il limite massimo di durata fissato in ventiquattro mesi, l'apposizione del termine era consentita solo in presenza di almeno una delle seguenti “condizioni”: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. a), punto 1), d.l. n. 87/2018, conv., con modif., nella l. n. 96/2018). Anche se l'impianto sembrava rievocare il vecchio sistema delle causali, la legge parlava esplicitamente di “condizioni” e non più di “ragioni”, due concetti certamente differenti. Si veda per approfondimenti la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2018, n. 17. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto era (ed è ancora oggi) priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (comma 4 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015). A far data dal 5 maggio 2023, il d.l. n. 48/2023, all'art. 24, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015; per effetto delle ultime modifiche, il ricorso al contratto a tempo determinato causale (con durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi) è ammesso solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori (si veda anche l'art. 24, comma 1-ter, d.l. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 85/2023). Quindi, viene confermata (anche dalla legge di conversione del cd. Decreto Lavoro) l'a-causalità nel termine di 12 mesi e viene eliminata la necessità di ragioni “specifiche” oltre i 12 mesi, anche in caso di sostituzione di altri lavoratori. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 19, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi (comma 1-bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1-bis), d.l. n. 87/2018, conv., con modif., dalla l. n. 96/2018). Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.l. n. 48/2023, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 19 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018 conv., con modif., dalla l. n. 96/2018. È stata ridotta sin dal 2018 ormai da trentasei a ventiquattro mesi la durata complessiva dell'assunzione a tempo determinato. L'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 2), d.l. n. 87/2018, convertito nella l. n. 96/2018, dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 (eccezioni non toccate dal Decreto Dignità), la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta confermata, come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del decreto del 2015, la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro; si v. anche nota INL, n. 1214/2019. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 81/2015, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'art. 1 d.lgs. n. 367/1996 e di cui alla l. n. 310/2003, i teatri di tradizione di cui all'art. 28 l. n. 800/1967, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1 luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi (art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015, come inserito dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 59/2019, conv., con modif., dalla l. n. 81/2019). A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. In base alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità, in caso di rinnovo del contratto, l'atto scritto doveva contenere la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto del 2015, come novellato, ed in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione era necessaria solo quando il termine complessivo eccedeva i dodici mesi (comma 4 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. a), punto 3), d.l. n. 87/2018, conv., con modif., nella l. n. 96/2018). Ai sensi del comma 01 dell'art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal Decreto Dignità, il contratto poteva essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1 e poteva essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, pena la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 dell'art. 21 potevano e possono (anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 48/2023 e della sua conversione in legge) essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. A seguito delle modifiche introdotte dal cd. Decreto Lavoro, il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 pena (anche in questo caso) la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 (art. 21, comma 01, d.lgs. n. 81/2015, come da ultimo modificato dall'art. 24, comma 1-bis, lett. a) e b), d.l. n. 48/2023, conv., con modif., dalla l. n. 85/2023; si veda anche l'art. 24, comma 1-ter, d.l. n. 48/2023, conv., con modif., dalla l. n. 85/2023. A decorrere dal 5 maggio 2023 dunque la a-causalità vale sia per le proroghe che per i rinnovi effettuati entro il limite dei 12 mesi; in caso di superamento del detto limite troveranno applicazione le causali introdotte dal Decreto Lavoro n. 48/2023. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (art. 29, comma 3-ter, d.lgs. n. 81/2015, come inserito dal citato decreto del 2019 e convertito nella l. n. 81/2019). Come detto, il limite fissato prima delle modifiche introdotte dal cd. Decreto Dignità era di trentasei mesi, limite che poteva riferirsi ad un unico contratto di pari durata e da intendersi quale limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non anche al ricorso alla somministrazione (raggiunto, dunque, il limite dei 36 mesi, il datore di lavoro ben avrebbe potuto ricorrere al lavoro in somministrazione con il medesimo lavoratore per mansioni di pari livello) (Circ. Min. Lavoro n. 18 del 18 luglio 2012). Dopo le novità introdotte nel 2018, il limite massimo di durata pari a 24 mesi finisce per attrarre anche la somministrazione di lavoro (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2018, n. 17). Va evidenziato, tuttavia, che ove il datore di lavoro stipuli un contratto a termine che ha ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla l. n. 125/2014 (art. 23, comma 3 d.lgs. n. 81/2015), la durata del contratto deve essere pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono (il regime non si estende ai contratti aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto). Si segnala che la l. n. 96/2018, ha disposto che le novità del d.l. n. 87/2018, essenzialmente riferite alle causali, si applicavano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018 mentre le modifiche legislative relative alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi si applicavano a tutte le proroghe e a tutti i innovi successivi al 31 ottobre 2018. Quindi, la riforma è entrata a regime dal 1° novembre 2018; nelle more, si sono registrati tre differenti regimi, rispettivamente applicabili (i) sino al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018; (ii) dopo il 14 luglio 2018 ma prima del 12 agosto 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. n. 87/2018, che ne ha apportato modificazioni e (iii) dal 12 agosto 2018 al 31 ottobre 2018. Si precisa, inoltre, che le disposizioni introdotte dal d.l. n. 48/2023 hanno effetto dal 5 maggio 2023 mentre le modifiche introdotte in sede di conversione dal 4 luglio 2023. Si ricorda che al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato continuano ad applicarsi le norme generali sul contratto di lavoro subordinato e il trattamento economico e normativo è quello previsto per tale contratto, nel rispetto del principio di non discriminazione rispetto al trattamento riservato ai titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato comparabili. Anche la tutela previdenziale è la medesima, eccezion fatta per l'obbligo di versamento del contributo addizionale (fatti salvi i casi in cui non è dovuto; si veda INPS, Circ. 4 agosto 2020, n. 919. Tutti i datori di lavoro indipendentemente dal settore di attività di appartenenza o dal numero di addetti occupati, possono ricorrere alla stipulazione del contratto di lavoro a termine. Per quanto concerne i lavoratori, anche i soggetti diversamente abili possono essere assunti a termine (nulla osta in merito, cfr. Cass. n. 11440/1991). Il datore di lavoro tenga comunque presente che nel caso di ricorso al lavoro a termine, si determina la copertura della quota d'obbligo per il (solo) periodo corrispondente alla durata del contratto (in ogni caso, per legge, non è possibile computare nella quota d'obbligo il personale assunto con contratto a tempo determinato inferiore o pari a sei mesi). Come detto, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, da atto scritto. Ove mancante, si determina la nullità della clausola sul termine e la conseguente automatica trasformazione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Vi è tuttavia un caso in cui la forma scritta può essere esclusa e cioè relativamente ai contratti di durata non superiore ai dodici giorni; non essendo specificato per legge se “lavorativi”, se ne deduce che il riferimento è ai giorni di calendario (sui predetti rapporti si v. Cass. n. 18512/2016). Nella lettera di assunzione deve essere altresì inserito espressamente il richiamo al diritto di precedenza accordato, per legge, ai lavoratori assunti con rapporto a termine. Tace, tuttavia, la legge sulle conseguenze della mancata indicazione del diritto di precedenza anche se pare essere accreditata, in dottrina, l'opinione che propende per l'applicabilità al più di sanzioni di carattere amministrativo senza che venga inficiata la validità del contratto di lavoro a termine. Recentemente sul tema della decorrenza del diritto di precedenza la giurisprudenza ha chiarito che il termine di 12 mesi deve essere calcolato avendo a mente il memento della cessazione del rapporto e non quello della manifestazione di volontà di avvalersi del citato diritto di precedenza (Trib. Lecce 4 febbraio 2026). Resta confermato il limite percentuale di assunzioni rispetto al numero di dipendenti in forza a tempo indeterminato: infatti, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, la legge (sul punto non novellata dagli interventi del 2018) prevede che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento del decimale all'unità superiore, se uguale o superiore a 0,5) ovvero riferito ai lavoratori in forza al momento dell'assunzione ove si tratti di attività iniziata in corso di anno. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, quanto precede non si applica in quanto è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Restano fuori dal limite del 20% e da eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi, le assunzioni a termine effettuate: – nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; – dalle imprese start-up innovative, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 81/2015); – per lo svolgimento delle attività stagionali; – per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi (si v. sul punto anche i contratti stagionali nel detto settore Min. Lavoro, Interpello n. 6/2019); – per la sostituzione di lavoratori assenti; – con lavoratori di età superiore a 50 anni. Per le imprese start-up innovative si vedano anche gli artt. 25, comma 2 e ss., d.l. n. 179/2012 e art. 12-quinquies d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021). Di recente, con la l. n. 203/2024 (art. 11) è stata fornita un'interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali. Più precisamente, la novella ha chiarito che l'art. 21, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 81/2015, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal d.P.R. n. 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della stessa l. n. 204/2024, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del citato d.lgs. n. 81/2015. L'art. 11, quindi, estende la definizione di attività stagionali anche alle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'imprese. Il limite percentuale non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla l. n. 125/2014, ovvero tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. L'assunzione a termine che avvenga in violazione dei limiti indicati comporta che per ciascun lavoratore assunto in eccedenza è dovuta una sanzione amministrativa pari (per il computo si rimanda a Circ. Min. Lavoro n. 18/2014): – al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se si tratta di un solo lavoratore; – al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti è superiore. Il datore di lavoro deve altresì considerare, preliminarmente alla stipula del contratto a termine, che vi sono dei divieti espressi in tal senso; precisamente, il ricorso al lavoro a termine è vietato nei casi previsti dal Legislatore (numerus clausus), quali, (i) la sostituzione di lavoratori in sciopero, (ii) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; (iii) nel caso di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; (iv) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori in mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. La violazione dei divieti indicati comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Da ultimo, nel caso in cui il datore di lavoro, dopo la scadenza del termine, intenda riassumere il lavoratore, può procedere alla riassunzione (formalizzando il contratto con la forma scritta) con un nuovo contratto a tempo determinato, purché tra la scadenza del primo e l'inizio del secondo trascorrano almeno: – 20 giorni, se il contratto scaduto aveva una durata superiore a sei mesi; – 10 giorni, se il contratto scaduto aveva una durata fino a sei mesi. L'inosservanza di questo intervallo minimo implica che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato. Le disposizioni che richiedono il rispetto di intervalli minimi tra due contratti a termine non si applicano: – alle attività stagionali individuate con d.m. (fino all'adozione del decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525; si v. Min. Lavoro Interpello n. 6/2019); – in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi; – alle imprese start-up innovative, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 81/2015). Infine, entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare ai competenti servizi del Collocamento l'assunzione del lavoratore secondo le modalità ordinariamente in vigore, indicando altresì in detta comunicazione la data prevista di cessazione del contratto. Copia della comunicazione va consegnata al lavoratore prima dell'inizio dell'attività. Questo passaggio si aggiunge a quanto previsto dalla legge laddove si prevede che copia del contratto di lavoro deve essere consegnata al datore di lavoro nei 5 giorni successivi all'inizio della prestazione. La consegna del contratto va intesa quale adempimento aggiuntivo e non come requisito di validità del contratto. Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 81/2015). Da ultimo giova ricordare che vi sono delle ipotesi al ricorrere delle quali non si applica la disciplina del contratto a termine (art. 29 d.lgs. n. 81/2015): a) ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 25 e 27, ai rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 223/1991; b) ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993; c) ai richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 139/2006; d) ai contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio; e) ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della l. n. 84/1994, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; f) ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; g) ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della l. n. 240/2010. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi da 1 a 3, e art. 21 del d.lgs. n. 81/2015. Si veda anche Nota INL 4539 del 15 dicembre 2020. Per quanto concerne, poi, i termini di impugnazione del contratto a termine, la legge (art. 28, d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal cd. Decreto Dignità) prevede che – utilizzando una formula omnicomprensiva che mette fine ad una annosa questione in materia passata per svariati interventi legislativi – i termini di decadenza decorrono dalla cessazione del singolo contratto e riguardano tutte le ipotesi di illegittima apposizione del termine. Il termine per l'impugnazione è fissato in 180 (prima della novella del 2018, quindi fino al 14 luglio 2018, 120). Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice, così sempre il Legislatore, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. n. 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dalla legge è ridotto alla metà. Nella vigenza delle previgente disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doversi escludere il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità di cui all'art. 32 l. n. 183/2010, in quanto quest'ultima spetta solo per il periodo c.d. “intermedio”, ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento n. con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (Cass. n. 16052/2019). Si rinvia anche alle formule: “Patto di prova” “Comunicazione al lavoratore della prosecuzione del rapporto oltre il termine di scadenza con attribuzione della maggiorazione di legge (art. 22 d.lgs. n. 81 del 2015)”; “Lavoro a tempo determinato – Informativa alla RSA o RSU (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 23, comma 5)”; “Lettera di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato”. |