Invito al lavoratore ad esercitare il diritto di precedenza (art. 24 d.lgs. n. 81/2015)

Francesco Rotondi

inquadramento

Il datore di lavoro, appartenente a qualunque settore produttivo, che intende assumere a tempo determinato (e a tempo pieno o parziale) un lavoratore, per qualsiasi tipo di mansioni, procede secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., osservando, in modo particolare, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'apposizione del termine, così come per le proroghe e i rinnovi, la forma scritta, il numero di proroghe e il termine massimo di durata del contratto.

Formula

OGGETTO: INVITO AL LAVORATORE AD ESERCITARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA

Il/La sottoscritto/a ...., in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'impresa ...., datrice di lavoro,

PREMESSO CHE

–  tra le stesse parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato dal .... al .... cessato il ....;

–  che Ella, con dichiarazione del ...., provvedeva a comunicare che, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 81/2015 era intenzionato ad avvalersi del diritto di precedenza già previsto nella Sua Lettera di assunzione per le ipotesi di nuove assunzioni a tempo indeterminato (ovvero in caso di nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali);

–  che è intenzione della scrivente procedere all'assunzione di lavoratori a tempo determinato per le stesse attività oggetto del contratto a termine con Ella stipulato.

Tutto ciò premesso,

LA INVITO

a prendere immediatamente contatto con l'azienda per avvalersi del diritto di precedenza come sopra indicato

Distinti saluti.

La Società ....

commento

Nella lettera di assunzione con contratto a tempo determinato per il quale la legge prevede il rispetto della forma scritta (art. 19 d.lgs. n. 81/2015) con la sola eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, deve essere data espressa indicazione scritta del diritto di precedenza accordato, per legge, ai lavoratori assunti con rapporto a termine (art. 24 d.lgs. n. 81/2015). Tace, tuttavia, la legge sulle conseguenze della mancata indicazione del diritto di precedenza anche se pare essere accreditata, in dottrina, l'opinione che propende per l'applicabilità al più di sanzioni di carattere amministrativo senza che venga inficiata la validità del contratto di lavoro a termine.

La giurisprudenza ha recentemente chiarito che nell'ambito del diritto di precedenza “Non sussistono criteri di priorità tra lavoratori che godono dello stesso diritto e la preferenza tra l'uno e l'altro deve essere operata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.” (Cass. n. 25006/25).

La norma, peraltro prevede che la contrattazione collettiva possa derogare anche in peius alla previsione legale. Sotto questo profilo il Tribunale di Milano ha recente affermato che “Il diritto di precedenza dei lavoratori a termine previsto dall'art. 24, d.lgs. n. 81/2015 può essere modificato, anche in peius, dalla contrattazione collettiva, in quanto la norma stessa fa salve eventuali diverse disposizioni dei CCNL applicati ai rapporti di lavoro. Nella specie, è stata ritenuta infondata la pretesa violazione del diritto di precedenza esercitato da una lavoratrice che aveva prestato la propria attività a favore della datrice di lavoro per 6mesi (ovvero il periodo minimo richiesto dalla legge per esercitare il diritto di precedenza), in quanto il contratto collettivo applicato prevedeva che tale diritto potesse essere esercitato solo dai lavoratori che avevano prestato servizio per almeno 12 mesi.” (Trib. Milano 16 aprile 2025).

Si veda Nota INL 4539 del 15 dicembre 2020.

Per ulteriori approfondimenti v. il commento alla formula “Lettera di assunzione con contratto a tempo determinato”.

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