Lettera di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (d.lgs. n. 81/2015, art. 21)

Alessandra Croce

Inquadramento

Il datore di lavoro ha la possibilità di prorogare, nei limiti e alle condizioni di legge e con il consenso del lavoratore, il contratto a termine in essere.

Formula

La Società, preso atto che ... [1], Le comunica l'intenzione di dovere prorogare il Suo rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente e stipulato in data ... , [2] con scadenza in data ... , fino alla data del ... riferito alla seguente attività ....

Pertanto, fatta salva la Sua accettazione, il rapporto di lavoro proseguirà fino alla citata scadenza e cesserà senza ulteriori comunicazioni.

Si conferma che restano immutate tutte le altre condizioni contrattuali del rapporto di lavoro concordate al momento dell'assunzione.

La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per ricevuta e integrale accettazione del contenuto.

Luogo e data ...

Il datore di lavoro ...

Il/La lavoratore/trice ....

Firma per accettazione

1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi; successivamente, la proroga è ammessa solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 1) d.l. n. 87/2018 conv., con modif., nella l. n. 96/2018 e successivamente dal d.l. n. 48/2023, conv., con modif., in l. n. 85/2023.

2. Inserire, se ricorre il caso, “successivamente prorogato fino alla data del ...”.

COMMENTO

Il datore di lavoro ha la possibilità, prevista dalla legge (d.lgs. n. 81/2015, art. 21, come modificato dal Decreto Dignità), di procedere con la proroga del contratto di lavoro a termine in essere, con il consenso del lavoratore (ove l'accordo deve essere raggiunto prima o al più tardi alla scadenza del rapporto), e alle seguenti condizioni

- proroga ammessa liberamente, e quindi senza che ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni nei primi dodici mesi;

- successivamente ai dodici mesi, proroga ammessa solo in presenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 e sempre che la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi; in caso di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato;

- e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Si tenga presente che qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

I limiti indicati non trovano applicazione nel caso di datore di lavoro che sia impresa start-up innovative, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 81/2015).

E ove il contratto a termine fosse stipulato con un dirigente non si applica l'art. 21, comma 1 sulla proroga.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 48/2023, conv., con modif., nella l. n. 85/2023, il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, pena la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015 possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto del 2015.

Art. 24, comma 1-ter, d.l. n. 48/2023, aggiunto in sede di conversione, ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 21, comma 01, del d.lgs. n. 81/2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 24 del Decreto Lavoro 2023, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 48/2023 (5 maggio 2023).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 81/2015, in presenza di esigenze contingenti o temporanee, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'art. 1 d.lgs. n. 367/1996 e di cui alla l. n. 310/2003, i teatri di tradizione di cui all'art. 28 l. n. 800/1967, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1 luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi (art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015, come inserito dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 59/2019, conv., con modif., dalla l. n. 81/2019).

La forma scritta appare, alla luce di quanto appena descritto, quanto mai opportuna soprattutto qualora sia necessaria l'indicazione delle condizioni di cui al novellato comma 1 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015.

Per i profili sanzionatori, si osservi che

- in caso di violazione delle previsioni che, in caso di durata eccedente i dodici mesi di contratto, subordinano la proroga del contratto a tempo determinato alla sussistenza di specifiche esigenze, e segnatamente delle condizioni di cui al novellato comma 1 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, la conseguenza è la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato (art. 21, comma 01, del d.lgs. n. 81/2015, come introdotto dal legislatore del 2018);

- in caso di superamento del limite massimo di ventiquattro mesi per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento (art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal legislatore del 2018);

- qualora il numero delle proroghe sia superiore al numero massimo consentito (quattro, dopo le modifiche introdotte nel 2018), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal legislatore del 2018).

La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2015 non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (art. 29, comma 3-ter, d.lgs. n. 81/2015, come inserito dal citato decreto del 2019 e convertito nella l. n. 81/2019).

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