Assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale verticale standard (con applicazione del CCNL)inquadramentoÈ lavoro a tempo parziale il contratto con orario di lavoro inferiore a quello normale, così come definito dalle norme di legge e dal contratto collettivo. La forma scritta è richiesta a fini di prova. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere orizzontale (ore settimanali) o verticale (tempo pieno in determinate giornate lavorative). Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta infatti puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Formula.... [1] Egregio Sig./Gentile Sig.ra .... [2] Siamo lieti di confermare la Sua assunzione alle condizioni che seguono, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/1997 e successive modifiche e integrazioni [3]. Datore di lavoro: il Suo datore di lavoro è ...., C.F ...., P.I. ...., in persona del titolare/legale rappresentante ....., posizione INPS ...., posizione INAIL .... [4]. Lavoratore/trice: Sig./Sig.ra ...., C.F ...., nata a .... il ...., residente in .... [5]. Luogo di lavoro: .... [6]. Sede e domicilio del datore di lavoro: la società ha sede legale in ..... e domicilio in .... [7]. Inquadramento, livello e qualifica: Lei viene assunto con inquadramento come ...., livello .... del CCNL .... e con qualifica di .... [8]. Mansioni: le mansioni a Lei assegnate sono ..... CCNL/contratto aziendale applicato al rapporto di lavoro e parti stipulanti: il rapporto di lavoro con Lei instaurato è disciplinato dal CCNL ..... sottoscritto dalle seguenti parti .... /contratto collettivo aziendale sottoscritto dalle seguenti parti .... [9]. Data di inizio del rapporto di lavoro: Lei è assunto alle dipendenze della .... con decorrenza dal .... [10]. Tipologia del rapporto di lavoro [11] : Lei è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato [12] e a tempo parziale. Orario di lavoro: L'orario lavorativo ordinario è stabilito a tempo parziale in ..... ore settimanali (oppure la diversa articolazione prevista dal CCNL di settore) e sarà svolto nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì, venerdì/oppure secondo altra articolazione rapportata al mese o all'anno [13]. Per ragioni di carattere organizzativo, fatto salvo il numero delle ore stabilite, la distribuzione dell'orario potrà subire modificazioni nell'ambito della distribuzione giornaliera (v. modello clausola elastica). Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare il regolamento aziendale e le procedure interne. Periodo di prova: è previsto un periodo di prova di n. .... giorni/mesi [14]. Durante il periodo di prova Lei svolgerà le mansioni di ..... Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso. Formazione: Le verrà garantita la formazione relativa a .... [15]. Ferie e altri congedi retribuiti: nel rispetto del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro, Lei avrà diritto di fruire di un periodo di ferie pari a n. .... giorni, nonché di fruire dei seguenti congedi retribuiti: • ...., pari a n. .... giorni. • ...., pari a n. .... giorni [16]. I congedi a Lei spettanti sono meglio indicati nell'Allegato 1 al presente contratto. Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso: in caso di recesso da parte del lavoratore, dovrà essere rispettata la procedura in materia di dimissioni e dovrà essere osservato il termine di preavviso previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (salvo il caso di giusta causa), pari a ..... In caso di licenziamento non per giusta causa, il datore osserverà la procedura prevista ed il preavviso previsto dal CCNL di riferimento, pari a .... [17]. Retribuzione: La Sua retribuzione mensile lorda sarà pari a Euro .... e sarà composta dalle voci di seguito indicate: – Paga base: Euro .....; – Contingenza: Euro .....; – Ad personam: Euro ....; – ..... Euro ....; Totale: Euro .... La retribuzione e gli altri istituti contrattuali saranno riproporzionati sulla base del rapporto tra le ore settimanali effettive del presente contratto ( ..... ore settimanali) e quelle settimanali previste dal CCNL per il corrispondente livello di inquadramento a tempo pieno. La detta retribuzione Le verrà corrisposta per n. ..... mensilità all'anno [18], dedotte le ritenute di legge, entro il giorno .... di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a Lei intestato, le cui coordinate sono già in possesso della società. La tredicesima/quattordicesima Le sarà/anno corrisposte, con le medesime modalità di pagamento, rispettivamente entro il .... ed il .... di ciascun anno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a ricevere per intero la tredicesima/la quattordicesima mensilità, Le saranno corrisposti i relativi ratei maturati sino a quel momento. Contributi previdenziali e assicurativi o altre forme di protezione sociale: La Società versa la contribuzione previdenziale e assistenziale presso .... [19]. Precedenza: In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno di personale avente il Suo stesso inquadramento, adibito allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale di quelle a Lei assegnate, Le ricordiamo che Ella, ai sensi dell'art. 8, comma 6 d.lgs. n. 81/2015 ha un diritto di precedenza per la trasformazione del Suo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: .... [20]. Per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro cui espressamente si rinvia che si allega per estratto al presente contratto/il cui testo è consultabile all'indirizzo della intranet .... [21] [22]. In relazione al trattamento dei dati personali e ai fini della tutela degli stessi di cui al Regolamento UE 2016/679, si allega al presente contratto la prevista informativa, che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso (Allegato 2). La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto. Distinti saluti.
Allegato 1: estratto CCNL; Allegato 2: Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR Allegato .... (altra documentazione aziendale) Luogo e data ..... Il legale rappresentante .... ACCETTAZIONE Il/La sottoscritto/a .... dichiara di accettare l'assunzione nei termini e alle condizioni di cui sopra, che accetta integralmente in ogni sua parte. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, per diretta presa visione, delle norme disciplinari relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di riferimento, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) e degli allegati al presente contratto. Luogo e data .... Firma del lavoratore/della lavoratrice .... Per ricevuta e accettazione [1]Indicare il datore di lavoro. [2]Indicare il lavoratore. [3]A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) – presenti anche nella copia della comunicazione di assunzione ai servizi per l'impiego – è parte integrante della lettera di assunzione. L'obbligo viene assolto dal datore di lavoro mediante consegna al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto recante tutte le informazioni previste dalla legge; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, conv., con modif., dalla l. n. 608/1996. Si veda per maggiori dettagli il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL). [4]Deve essere indicata l'identità delle parti, quindi datore di lavoro e lavoratore. [5]Indicare i dati del lavoratore/lavoratrice. [6]Indicare il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro. Tale previsione, contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 152/1997 come modificato dal d.lgs. n. 104/2022 non va confusa con la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con Lavoro agile che necessita di accordo specifico ed alla cui sezione si fa rinvio. [7]Il datore di lavoro deve indicare la propria sede o domicilio. [8]Devono essere indicati l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. [9]Deve essere indicato il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto ed il codice alfanumerico unico del contratto nazionale. [10]Deve essere indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. [11]Deve essere indicata la tipologia di rapporto di lavoro. [12]In caso di rapporti a termine deve essere precisata la relativa durata (si rinvia per maggiori dettagli alla Formula del contratto a tempo determinato). [13]La distribuzione di orario proposta è quella di tipo verticale. Il d.lgs. n. 81/2015 ha abrogato le disposizioni del d.lgs. n. 61/2000 in materia di part-time e ne ha riscritto la disciplina con alcune modifiche. La legge non prevede più la distinzione tra part-time orizzontale, verticale e misto che prima era contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 61/2000. Tuttavia, nella lettera di assunzione, così come nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale va data indicazione della distribuzione della prestazione lavorativa in base al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In base alle previsioni del d.lgs. n. 152/1997 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 104/2022 devono essere indicate la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile. Per le altre informazioni relative alla gestione dell'orario di lavoro così come previste dal Decreto Trasparenza (d.lgs. n. 104/2022 attuativo della Dir. (UE) 2019/1152) si veda il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL). Mentre per la previsione delle clausole elastiche nel part-time si veda il modello di Clausola elastica ed il relativo Commento in questa stessa sezione. In caso di rinvio al CCNL o alle prassi aziendali per l'orario di lavoro, gli stessi dovranno essere forniti in copia al lavoratore. [14]Deve essere indicata la durata del periodo di prova, se previsto. Il riferimento può essere indicato a mesi oppure a giorni di calendario ovvero di effettivo lavoro, a seconda della previsione del CCNL di riferimento. In caso di mancata indicazione del periodo di prova, l'assunzione sarà da subito definitiva. Deve essere riportata una breve descrizione della mansione svolta durante il periodo di prova. Si veda per ulteriori precisazioni sul patto di prova il Commento alla Formula del patto di prova. [15]Va specificato il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista. Si veda il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL). [16]Dovrà essere indicata la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi. [17]Deve essere specificata la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore. [18]Devono essere indicati l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (informazione che, sulla base delle indicazioni del contratto collettivo di riferimento, soddisfa anche gli obblighi di trasparenza previsti dalla Dir. UE 2023/970 ex art. 6 d.lgs. n. 96/2026). [19]Devono essere indicati gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. [20]Dovranno essere indicati gli elementi previsti dall'articolo 1-bis d.lgs. n. 152/1997 qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si veda il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL) per maggiori approfondimenti. [21]I contratti collettivi dovranno essere allegati al contratto di lavoro, ovvero consegnati al lavoratore a mezzo posta elettronica o ancora pubblicati sulla rete intranet aziendale e resi accessibili al lavoratore mediante l'utilizzo dei sistemi informativi interni. Della modalità di messa a disposizione dei contratti collettivi si dovrà dare atto nel contratto di assunzione. [22]All'atto dell'assunzione devono essere inoltre consegnate al lavoratore le informazioni dettagliate relative all'adesione alla previdenza complementare e alla destinazione ad essa del TFR, automatica – salvo rinuncia espressa – a decorrere dal 1° luglio 2026 (art. 8 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 l. n. 199/2025). commentoIl contratto di lavoro a tempo parziale era disciplinato dal d.lgs. n. 61/2000, emanato in attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale sottoscritto il 6 giugno 1997 tra le Organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES). Tale disciplina è stata poi trasfusa nel d.lgs. n. 81/2015 (artt. 4-12) attuativo della delega contenuta nella legge n. 183/2014 (Jobs Act). L'elemento caratterizzante tale tipologia contrattuale è la minore durata in termini orario della prestazione lavorativa rispetto al parametro di riferimento che continua ad essere «l'orario normale di lavoro», cioè quello stabilito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 66/2003 (40 ore settimanali) o il più ridotto orario concretamente praticato presso l'unità produttiva in quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale ivi applicato (art. 4 d.lgs. n. 81/2015). La legge si preoccupava in passato (art. 1 del d.lgs. n. 61/2000) di definire anche il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto (cfr. Circ. Min. lav. n. 9/2004). Tale distinzione non è più prevista dalla legge ma mantiene rilevanza al fine di distinguere le diverse forme che può assumere la distribuzione oraria, giornaliera, settimanale e annuale della prestazione lavorativa svolta con contratto di lavoro a tempo parziale (art. 5, comma 2 d.lgs. n. 81/2015). Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” si intende normalmente quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro. Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. In caso di part-time verticale, non è quindi necessario indicare le fasce orarie in cui è resa la prestazione nel corso della giornata perché la prestazione è comunque svolta a tempo pieno (cfr. sul punto Nota Interpello Min. Lav. n. 11/2009). Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità sopra indicate. Con il d.lgs. n. 81/2015 il legislatore ha voluto rendere la disciplina del contratto a tempo parziale molto più semplice, anche al fine di favorire il ricorso a tale forma di contratto di lavoro. La regolamentazione del rapporto di lavoro è affidata oltre che alla legge, alla contrattazione collettiva, nel quadro dei principi di parità di trattamento previsti per i lavoratori a tempo parziale. La legge stabilisce che i contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro (art. 7, comma 2 d.lgs. n. 81/2015). L'obbligo di dare informazione in merito ad alcuni elementi specifici del contratto di lavoro previsto dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza), attuativo della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea trova applicazione anche al lavoro a tempo parziale. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere redatto in forma scritta, richiesta, peraltro, a fini probatori (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Il Decreto recepisce il principio, già peraltro affermato anche dalla dottrina, secondo cui l'imposizione della forma scritta ad probationem sarebbe pur sempre idonea a soddisfare le esigenze di controllo e certezza per il lavoratore sul contenuto del contratto (cfr. Maresca, La nuova disciplina legale del rapporto a tempo parziale, in Riv. giur. lav. 1987, I, 31-42; Brollo, Il lavoro a tempo parziale, in Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, Torino, 2009; contra, nel senso della necessità della forma scritta ad substantiam il più risalente orientamento della dottrina: Ghezzi-Romagnoli, Il rapporto di lavoro a tempo parziale, Milano, 1985; Mele, Il contratto di lavoro a tempo parziale, FAG, Milano, 1985; Zilio Grandi - Biasi, Commentario breve alla riforma Jobs Act, Padova, 2016). Pertanto, in assenza della forma scritta non si ha la mancanza della prova della sussistenza del contratto di lavoro a tempo parziale: tale prova può essere giudizialmente offerta anche per testi (art. 2725 c.c.) oppure mediante giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) ovvero attraverso la confessione giudiziale (art. 2733 c.c.) (cfr. Vallebona, La nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, in Mass. giur. lav., n. 5, maggio 2000, 492). In mancanza di prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può ottenere la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, ma con effetto solo dalla data dell'accertamento giudiziale, fermo restando il diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese in precedenza (art. 10, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 5330/2006) la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, non implica, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., l'invalidità dell'intero contratto – a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità – e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno (si veda anche Corte cost. n. 283/2005). Secondo la Suprema Corte, inoltre, «La stipulazione di un contratto a tempo parziale con l'inosservanza dei requisiti di forma previsti dall'art. 5 d.l. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, non comporta l'automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di rapporto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno – sia perché manca una disposizione in tal senso, analoga a quella dettata in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, sia perché la normativa sul rapporto a tempo parziale mira a soddisfare le esigenze delle parti contrapposte e intende particolarmente garantire il rispetto della volontà di entrambe – e deve invece farsi applicazione della regola di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.» (Cass. n. 7012/2004). Inoltre, il lavoro si presume a tempo pieno in assenza di prova dell'accordo per il tempo parziale ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2033/2000; Cass. n. 5518/2004). Il comma 2 dell'art. 10 d.lgs. n. 81/2015 dichiara che l'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni sulla collocazione temporale della prestazione non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, aderendo a quello che è sempre stato l'orientamento giurisprudenziale in materia di conservazione del contratto in luogo della sua dichiarazione di nullità. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno ex nunc, cioè a partire dalla data dell'accertamento (art. 10, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015). Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario (art. 10, comma 2, secondo periodo d.lgs. n. 81/2015), il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della necessità di integrazione del reddito ma anche delle esigenze del datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza di merito «è nulla la clausola di un contratto di lavoro part-time ove non sia determinata la ripartizione dell'orario di lavoro nella giornata, nel mese o nell'anno e sia invece riservata al datore di lavoro la scelta fra differenti e possibili orari di lavoro giornalieri; la conseguenza di una tale situazione è, però, non la trasformazione del rapporto a full-time, ma l'integrazione della retribuzione ex art. 36 Cost. in relazione alla maggiore disponibilità richiesta al dipendente» (Trib. Milano 2 gennaio 2006; v. anche Cass. n. 1430/2012; Cass. n. 8882/2015; v. anche Cass. n. 11333/2024; App. Caltanissetta 14 gennaio 2025, n. 8; Trib. Milano 4 aprile 2025, n. 1532). In entrambe le ipotesi la norma stabilisce poi il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno per il suo stato di continua disponibilità in aggiunta alla retribuzione corrispettiva alle prestazioni rese (art. 10, comma 2, terzo periodo, d.lgs. n. 81/2015). Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 81/2015, il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale il lavoratore inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi. In particolare, il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno inquadrato nel medesimo livello contrattuale. Da tale principio discende che il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda: l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dai contratti collettivi; i diritti sindacali. La ridotta prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale implica, invece, che il trattamento economico debba essere riproporzionato in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Infatti, in conformità al principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, l'art. 11, d.lgs. n. 81/2015, stabilisce la regola del riproporzionamento del trattamento economico del lavoratore a tempo parziale anche sul piano previdenziale. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere anche a tempo determinato, in tal caso trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato alla cui sezione si rinvia. Particolare rilevanza, poi, nel contesto della disciplina del contratto a tempo parziale – anche se valida per qualunque rapporto di lavoro – ha la disciplina del Cumulo di impieghi anch'essa introdotta nel 2022 dal d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza attuativo della Dir. UE 2019/1152). La norma stabilisce che, fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 c.c., il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi; b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico; c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'art. 2015 c.c. (art. 8 d.lgs. n. 104/2022). |