Lettera di trasformazione del rapporto a tempo parziale

Paola Salazar

inquadramento

È lavoro a tempo parziale il contratto con orario di lavoro inferiore a quello normale, così come definito dalle norme di legge e dal contratto collettivo. La forma scritta è richiesta a fini di prova. È ammessa, su accordo delle parti risultante da atto scritto, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Formula

LETTERA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

A seguito dei colloqui intercorsi le comunichiamo che a far data dal .... il rapporto di lavoro a tempo parziale attualmente in essere, è modificato rispetto alla durata dell'orario settimanale.

Dalla predetta data l'orario di lavoro sarà pari a .... ore settimanali e sarà svolto dalle ore .... alle ore .... e dalle ore .... alle ore .... dal lunedì al venerdì (oppure secondo altra e diversa articolazione sempre in part-time orizzontale oppure eventualmente tenendo conto di variazioni che interessino articolazioni di orario identificate tra le parti per il part-time di tipo verticale oppure misto).

La retribuzione e gli istituti contrattuali saranno riproporzionati a seguito del nuovo orario sulla base del rapporto tra le ore settimanali effettive del presente contratto ( .... ore settimanali) e quelle settimanali previste dal CCNL per il corrispondente livello di inquadramento a tempo pieno.

Restano immutate tutte le altre condizioni contrattuali del rapporto di lavoro concordate.

Per quanto non previsto nella presente lettera si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato.

La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.

Distinti saluti

Luogo e data ....

Il legale rappresentante ....

Firma del lavoratore per accettazione e ricevuta ....

commento

La legge, nel disciplinare il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede anche che il rapporto di lavoro già in essere a tempo pieno possa essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale anche tenendo conto di alcune priorità legate a situazioni personali o familiari (art. 8 d.lgs. n. 81/2015; art. 1, commi 214-217 l. n. 199/2025; art. 6 l. n. 34/2026).

Il legislatore ha poi rafforzato a partire dal 2022 la posizione del lavoratore con riguardo all'adozione di alcuni provvedimenti di natura organizzativa (d.lgs. n. 104/2022 di attuazione della Dir. n. 2019/1152/UE in materia di trasparenza sulle condizioni di lavoro applicate al rapporto di lavoro e d.lgs. n. 105/2022 in attuazione della Dir. n. 2019/1158/UE sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare).

Sono vietati e quindi nulli:

– la sanzione, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento, la sottoposizione ad altra misura organizzativa conseguente alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part-time per patologie proprie o dei familiari alle condizioni previste dalla legge (art. 8, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dall'art. 5, d.lgs. n. 105/2022; INL, nota n. 2414/2022).

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla trasformazione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla legge, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 d.lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni (art. 8, comma 5-ter d.lgs. n. 81/2015; INL, nota n. 2414/2022).

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015).

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 8 d.lgs n. 81/2015). Tuttavia, il rifiuto non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time, ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere della prova posto a carico del datore di lavoro (Cass. n. 12244/2023; Cass. n. 29337/2023). È necessaria, pertanto la prova dell'effettività delle ragioni addotte per il cambiamento dell'orario e quella della impossibilità di un utilizzo diverso della prestazione con modalità orarie differenti (Cass. n. 30093/2023; Cass. n. 9901/2025). In assenza di tale prova, il licenziamento è da ritenere ritorsivo (Cass. n. 18547/2024).

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