Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in casi particolariInquadramentoÈ lavoro a tempo parziale il contratto con orario di lavoro inferiore a quello normale, così come definito dalle norme di legge e dal contratto collettivo. La forma scritta è richiesta a fini di prova. È ammessa, su accordo delle parti risultante da atto scritto, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. In alcuni casi disciplinati dalla legge si ha un vero e proprio diritto alla trasformazione del contratto, in altri invece vi è una priorità per la trasformazione. FormulaEgr. Sig. .... Facendo seguito alla Sua richiesta ed a seguito dei colloqui intercorsi le comunichiamo che a far data dal .... il rapporto di lavoro a tempo parziale attualmente in essere, tornerà a svolgersi a a tempo pieno [1]. Il Suo orario di lavoro fissato in .... ore settimanali, dalla predetta data passerà a 40 ore settimanali (oppure al numero di ore settimanali eventualmente previste dal CCNL di settore) con conseguente riproporzionamento della retribuzione e degli istituti contrattuali. Restano immutate tutte le altre condizioni contrattuali del rapporto di lavoro concordate. Per quanto non previsto nella presente lettera si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato. Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto. Distinti saluti Luogo e data .... Il legale rappresentante .... Firma del lavoratore per accettazione e ricevuta .... [1]Nei casi in cui il rapporto di lavoro a tempo pieno sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale per una delle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 81/2015 (patologie oncologiche e gravi patologie cronico degenerative ingravescenti) che danno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro al lavoratore e conferiscono priorità nella trasformazione quando si tratti di un familiare del lavoratore ovvero di genitore di figlio convivente, di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap, a semplice richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. CommentoLa legge, nel disciplinare il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede anche che il rapporto di lavoro già in essere a tempo pieno possa essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. In alcuni casi, legati a specifiche patologie (oncologiche o cronico degenerative) ovvero o a necessità di cura familiare, la legge prevede da un lato un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a favore del lavoratore affetto dalle gravi patologie (art. 8, comma 3 d.lgs. n. 81/2015), con possibilità di tornare al tempo pieno a semplice richiesta) e una priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro nel caso di patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice o nelle ipotesi di assistenza ad una persona con handicap grave accertato ai sensi della l. n. 104/1992 (art. 8, comma 4 d.lgs. n. 81/2015). Analoga priorità nelle trasformazione del rapporto di lavoro è riconosciuta alla lavoratrice e al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio portatore di handicap grave accertato (art. 8, comma 5 d.lgs. n. 81/2015). Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015). La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno va comunicata telematicamente ai servizi per l'impiego nel termine di 5 giorni (art. 4-bis, comma 5 lett. c, d.lgs. n. 181/2000). |