Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Alessandra Croce

inquadramento

La somministrazione di lavoro è un istituto tipico, in forza del quale un soggetto specificamente autorizzato dalla legge (somministratore) assume e pone a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), a tempo indeterminato o determinato, uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, prestano la loro attività lavorativa nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'istituto in commento prevede, dunque, l'intervento di tre soggetti (si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale): da un lato, somministratore e utilizzatore, legati da un contratto di natura commerciale che può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato, e dall'altro lato, somministratore e lavoratore, legati da un contratto di lavoro somministrato, a tempo indeterminato o determinato.

Formula

Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato (n. ....) ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

TRA

...., con sede legale in ...., P.I. ...., C.F. ...., iscritta nel Registro delle imprese di ...., REA n. ...., autorizzata allo svolgimento di attività di somministrazione con autorizzazione n. .... rilasciata il ...., iscritta alla sez. .... dell'Albo Agenzie per il lavoro (iscrizione n. ....), capitale sociale pari a Euro .... (di seguito, per brevità, anche solo il “Somministratore”)

E

il/la Sig./Sig.ra ...., nato/a a .... il .... residente in ...., C.F ....,

(di seguito, per brevità, anche solo il/la “Lavoratore/trice”)

(entrambe di seguito, per brevità le “Parti” o singolarmente, la “Parte”)

Di seguito, si riportano le condizioni del rapporto di lavoro tra il Somministratore e il/la Lavoratore/trice:

Data di assunzione: ....

Durata del rapporto: a tempo determinato, dal .... al .... (salvo proroghe) in relazione al ricorrere delle seguenti condizioni  1

n. di matricola: ....

Livello di inquadramento e gruppo professionale .... ex art. .... CCNL Lavoratori somministrati

Periodo di prova: n. giorni .... decorrenti dalla data di assunzione

Luogo di lavoro: ....

Il/la Lavoratore/trice dichiara di aver preso visione del presente contratto (di seguito, per brevità, anche solo il “Contratto”) e di accettare integralmente le condizioni in esso contenute e le condizioni di seguito riportate, che costituiscono parte integrante del Contratto.

Luogo e data ....

Timbro e firma dell'impresa somministratrice ....

Firma del/la Lavoratore/trice ....

PREMESSO CHE

Il Somministratore ha necessità di inviare in somministrazione n. .... lavoratori presso .... (di seguito anche solo l'“Utilizzatore” o “Impresa Utilizzatrice”) il quale ha manifestato la necessità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato a norma e nei limiti di cui al d.lgs. n. 81/2015, capo IV, come di seguito descritta ...., in relazione alle seguenti condizioni .... e per le quali richiede una figura professionale in possesso delle seguenti caratteristiche .... alla quale saranno assegnate le seguenti mansioni .....

L'Utilizzatore ha redatto il documento di valutazione dei rischi in relazione alle mansioni descritte; rispetto ai rischi individuati sono state adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione .....

La data di inizio della missione presso l'Utilizzatore è fissata per il giorno .....

La durata della missione viene fissata, allo stato, in .... (giorni/settimane/mesi).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

2) Apposizione del termine, durata del Contratto e proroga

2.1. Il Contratto è stipulato a tempo determinato (si rimanda sul punto integralmente alle premesse).

2.2. Il rapporto inizierà in data .... e terminerà in data .... (indicare la data o l'evento al verificarsi del quale si concluderà il rapporto di lavoro).

2.3. Il Contratto, con il consenso del Lavoratore, può essere prorogato a norma di quanto previsto dalle richiamate disposizioni di legge e di CCNL e nei limiti da queste previsti.

2.4. Alla scadenza del termine, o dell'eventuale proroga, il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto.

3) Oggetto, mansioni e inquadramento

3.1. Il/La Lavoratore/trice è assunto/a dal Somministratore ai fini del relativo invio in missione presso l'Utilizzatore.

3.2. Il/La Lavoratore/trice espleterà le mansioni allo/a stesso/a assegnate, come specificate nelle premesse, e verrà inquadrato/a come segue .... al livello .... CCNL agenzie di somministrazione.

3.3. Il/La Lavoratore/trice espleterà le mansioni allo/a stesso/a assegnate sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore, in conformità alle disposizioni di legge ed alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva applicabili ai dipendenti di quest'ultima.

4) Patto di prova

Viene stabilito un periodo di prova di ....; durante il detto periodo, è facoltà delle Parti di ricedere liberamente dal Contratto senza obbligo di preavviso.

5) Luogo di lavoro

Il luogo di lavoro è fissato presso l'unità produttiva sita in ...., via ...., fatta salva diversa indicazione per altro luogo, diverso da quello di assegnazione, a fronte di specifica comunicazione da parte dell'Utilizzatore al Somministratore.

6) Orario di lavoro

6.1. L'orario di lavoro è quello corrispondente al normale orario di lavoro praticato presso l'Utilizzatore come qui di seguito specificato: .....

6.2. L'Utilizzatore può richiedere l'effettuazione di ore di lavoro straordinario nei limiti stabiliti dal contratto collettivo di categoria.

7) Potere disciplinare e regolamento disciplinare

Il potere disciplinare nei confronti del/la Lavoratore/trice è riservato al Somministratore ed è esercitato da quest'ultimo sulla base di quanto allo stesso previamente comunicato dall'Utilizzatore.

Si allegano al presente Contratto copia delle norme disciplinari e del regolamento aziendale in uso presso l'Utilizzatore che il/la Lavoratore/trice si impegna ad osservare scrupolosamente.

8) Assenza per malattia o infortunio

In caso di assenza per malattia ovvero per infortunio non occorso sul luogo di lavoro, il/la Lavoratore/trice è obbligato/a ad informare immediatamente, nella giornata in cui si verifica l'evento, il Somministratore da cui dipende. È fatto salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento. In caso di omessa comunicazione dell'assenza, trascorse .... ore dall'inizio della stessa, quest'ultima sarà considerata ingiustificata. L'assenza per malattia e la sua eventuale continuazione devono essere certificate come prescritto dalle vigenti norme in materia.

Il/La Lavoratore/trice è obbligato/a a dare immediata comunicazione al Somministratore dell'eventuale continuazione della malattia e a far pervenire entro le 48 ore successive idonea certificazione medica attestante lo stato di malattia e la durata prevista per la stessa.

Salvo che non ricorra una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 151/2015, il/la Lavoratore/trice è tenuto/a a trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, e segnatamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il/La Lavoratore/trice è tenuto/a a comunicare tempestivamente al Somministratore l'eventuale mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro.

Il ritardato invio del certificato medico e/o la possibilità di effettuare tempestivamente la visita di controllo, per motivi imputabili al/alla Lavoratore/trice, così come mancato reperimento, senza giustificato motivo, dello/a stesso/a durante le fasce orarie di reperibilità comportano le conseguenze a tale fine previste dalla legge.

Il Somministratore – ai sensi dell'art. 5, l. n. 300/1970 – ha diritto a far effettuare il controllo delle assenze per infermità richieste dall'Utilizzatore.

Il/la Lavoratore/trice è tenuto a darne immediata notizia al Somministratore dell'eventuale infortunio al/alla medesimo/a occorso. Qualora il Somministratore, a causa del mancato adempimento del suddetto obbligo da parte del/della Lavoratore/trice, non sia stato in grado di inoltrare la prescritta denuncia dell'infortunio all'Inail, il datore di lavoro è esonerato da qualsivoglia responsabilità connessa al ritardo stesso.

9) Trattamento economico e normativo

Il trattamento economico spettante al/alla Lavoratore/trice, e corrisposto dal Somministratore, è il seguente, fermo restando che egli riceverà un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore: retribuzione mensile lorda Euro .... mensilità.

Il Somministratore è obbligato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; in mancanza, il/la Lavoratore/trice si potrà rivolgere all'Impresa Utilizzatrice, obbligata in solido alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il/La Lavoratore/trice potrà usufruire presso l'Impresa Utilizzatrice di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva (e segnatamente ....) esclusi i seguenti ...., essendo subordinati alla iscrizione a strutture cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

Il/la Lavoratore/trice potrà esercitare presso l'Impresa Utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale e di partecipare alle assemblee del personale dell'Utilizzatore; egli potrà altresì esercitare il diritto di riunione presso il Somministratore con le seguenti modalità ....

10) Salute e sicurezza

Il Somministratore è tenuto ad informare il/la Lavoratore/trice sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e provvede alla sua formazione e al suo addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro che sono necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il/la Lavoratore/trice è inviato/a in missione, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.i  2.

Qualora le mansioni cui è adibito il/la Lavoratore/trice richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa direttamente il/la Lavoratore/trice ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, e ss.m.i.; ove sia prevista, ai fini dello svolgimento delle mansioni del/la Lavoratore/trice, una sorveglianza sanitaria obbligatoria, preventiva e periodica, l'utilizzatore si impegna a consegnare al/alla Lavoratore/trice una copia della sua cartella sanitaria e di rischio in conformità con le previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.i  3.

L'Impresa Utilizzatrice osserva, nei confronti del/la Lavoratore/trice tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I dispositivi di protezione individuali sono forniti, ove necessario, direttamente dall'Impresa Utilizzatrice, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.i.

Il Rappresentante per la prevenzione e sicurezza è individuato nella persona di ....

11) Referente

Presso l'impresa utilizzatrice sarà presente un referente individuato nella persona di ....

12) Clausola finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL per i lavoratori somministrati delle Apl, applicato dal Somministratore.

Luogo e data ....

Timbro e firma dell'impresa somministratrice ....

Firma del/la Lavoratore/trice ....

All. c.s.

[1] Indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.

Per il contenuto del contratto di lavoro si vedano la Formula “Lettera di assunzione a tempo determinato” nonché il CCNL Apl (V212).

[2] Nel contratto di somministrazione di lavoro può essere previsto che tale obbligo sia posto a carico dell'impresa utilizzatrice e che sia quindi da questa adempiuto.

[3] Il decreto attuativo del Jobs Act non ha più disposto uno specifico obbligo in capo al soggetto utilizzatore con riguardo all'ipotesi di rischi specifici e di sorveglianza medica speciale, prevedendo invece che sia il somministratore – unitamente agli obblighi di specificazione nel contratto di somministrazione indicati sopra e previsti dall'art. 33, comma 1, lett. c) – ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, formandoli e addestrandoli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. n. 81/2008.

Nel contratto di somministrazione di lavoro può essere previsto che tale obbligo sia posto a carico dell'impresa utilizzatrice e che sia quindi da questa adempiuto.

commento

Il contratto di somministrazione di lavoro (art. 30, d.lgs. n. 81/2015) è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione, autorizzata (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276/2003), mette a disposizione di un soggetto, c.d. utilizzatore (che può essere qualsiasi soggetto, anche non imprenditore) uno o più lavoratori (suoi dipendenti), i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Il rapporto tra l'Agenzia di somministrazione e il lavoratore è un normale rapporto di lavoro, che può essere a tempo determinato o indeterminato, mentre il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto commerciale, con il quale l'agenzia (autorizzata) mette a disposizione del soggetto utilizzatore uno o più lavoratori. Anche il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore può essere a tempo indeterminato o determinato (artt. 30-31 del d.lgs. n. 81/2015).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta (forma richiesta ad substantiam) e, anche tenendo conto di quanto stabilito dai contratti collettivi, deve contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento degli stessi;

f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei prestatori di lavoro.

Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero dell'atto di invio in missione presso l'utilizzatore (art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015); si vedano in punto alla forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato le previsioni del CCNL APL rinnovato il 21 luglio 2025.

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015).

Si precisa che il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 104/2022 ha modificato anche il comma 3 dell'art. 33 del d.lgs. n. 81/2015, prevedendo che le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 33, la data di inizio e la durata prevedibile della missione, nonché le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 152/1997, siano comunicate per iscritto al lavoratore dall'agenzia di somministrazione secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 152/1997, ovvero prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore; si vedano anche la Formula “Lettera di assunzione a tempo determinato” e il CCNL Apl.

Non è richiesta dalla legge la coincidenza della durata del contratto (commerciale) di somministrazione e del contratto di lavoro somministrato a tempo determinato.

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 81/2015).

Il comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. 81/2015, come modificato dall'art 2, comma 1, del d.l n. 87/2018, convertito con modificazioni nella l. n. 96/2018, ha previsto che, in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 del medesimo decreto del 2015 e ss.m.i. (relativi alla disciplina dello stop and go, ai limiti quantitativi del contratto a termine e al diritto di precedenza), e quindi con applicazione delle condizioni per l'apposizione del termine oltre la durata di dodici mesi e nei limiti comunque dei ventiquattro mesi, di cui all'art. 19, comma 1. Tali condizioni si applicano alla somministrazione ma riguardano esclusivamente l'utilizzatore (si veda anche Cass. sez. lav., n. 197/2019).

Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 (si vedano anche Nota INL n, 9740/2024; Circ. Min. Lav. n. 6/2025). Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore (si veda il CCNL Apl del 21 luglio 2025).

La disciplina sulla somministrazione di lavoro è stata ulteriormente innovata dalla l. n. 203/2024, la quale – all'art. 10, comma 1, lett. a), numero 1) – ha disposto la soppressione del regime transitorio introdotto con il d.l. n. 87/2018 che, permettendo l'estensione della durata delle missioni a termine oltre il limite ordinario, consentiva di superare il limite di 24 mesi per le missioni a termine di lavoratori somministrati, qualora fossero stati assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro e questa ne avesse comunicato la natura all'utilizzatore. Con il comma 1, lett. a), numero 1), l'art. 10 citato è innanzitutto intervenuto sull'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo.

Inoltre, con l'art. 10, comma 1, lett. a), numero 2), della l. n. 203/2024, è stato ampliato il novero dei lavoratori esenti dal limite del 30%, introducendo due nuove tipologie:

1. lavoratori ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 e, quindi in contratti conclusi (i) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; (ii) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite; (iii) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 81/2015; (iv) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; (v) per sostituzione di lavoratori assenti; (vi) con lavoratori di età superiore a 50 anni, nonché

2. lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato (dalla Agenzia di somministrazione e somministrati a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore).

Ultima novità introdotta dall'art. 10 della l. n. 203/2024 riguarda la lettera b), che innova in maniera significativa l'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, escludendo dall'obbligo di indicare una causale per alcuni contratti a termine superiori ai 12 mesi. In particolare, questa esclusione si applica a specifiche categorie di lavoratori, tra cui:

– soggetti disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali.

– lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che includono giovani con limitata esperienza lavorativa, persone con disabilità e lavoratori che necessitano di un reinserimento professionale agevolato (si vedano anche Nota INL n. 9740/2024; Circ. Min. Lav. n. 6/2025).

È dunque in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, nonché di lavoratori di cui all'art. 8 l. n. 223/1991, di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, trova applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018, convertito con modificazioni nella l. n. 96/2018, l'incremento dello 0,5% del contributo addizionale carico del lavoratore, pari nella misura ordinaria all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Quindi in sede di primo rinnovo sarà pari all'1,9% con aumento di un ulteriore 0,5% per ogni successivo rinnovo. Per una disamina sui casi di non applicazione del contributo addizionale, si veda INPS, Circ. 4 agosto 2020, n. 91.

Si può ritenere che quanto stabilito in ordine al periodo transitorio valga anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (sul punto, si rimanda al commento relativo al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato). Si veda per approfondimenti la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17/2018.

Per quanto concerne l'esecuzione del rapporto di lavoro e i poteri in capo al somministratore, valgono gli stessi principi previsti per il contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato (a cui si rimanda), mentre per quanto concerne gli obblighi del somministratore e dell'utilizzatore si rimanda al commento relativo alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

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