Contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminatoinquadramentoLa somministrazione di lavoro è un istituto tipico, in forza del quale un soggetto specificamente autorizzato dalla legge (somministratore) assume e pone a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), a tempo indeterminato o determinato, uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, prestano la loro attività lavorativa nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'istituto in commento prevede, dunque, l'intervento di tre soggetti (si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale): da un lato, somministratore e utilizzatore, legati da un contratto di natura commerciale (che può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato, e dall'altro lato, somministratore e lavoratore, legati da un contratto di lavoro somministrato, a tempo indeterminato o determinato. Formula
CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRA ...., con sede legale in ...., P.I. ...., C.F. ...., iscritta nel Registro delle imprese di ...., REA n. ...., autorizzata allo svolgimento di attività di somministrazione con autorizzazione n. .... rilasciata il ...., iscritta alla sez. .... dell'Albo Agenzie per il lavoro (iscrizione n. ....), capitale sociale pari a Euro .... (di seguito, per brevità, anche solo il “Somministratore”) E il/la Sig./Sig.ra ...., nato/a a .... il .... residente in ...., C.F ...., (di seguito, per brevità, anche solo il (la “Lavoratore/trice”) (entrambe di seguito, per brevità le “Parti” o singolarmente, la “Parte”) CONTRATTO QUADRO DI PRESTAZIONI DI LAVORO Di seguito, si riportano le condizioni del rapporto di lavoro tra il Somministratore e il/la Lavoratore/trice: Data di assunzione: ..... Durata del rapporto: a tempo indeterminato N. di matricola: ..... Livello di inquadramento e gruppo professionale .... ex art. .... CCNL Lavoratori somministrati. Periodo di prova: n. giorni .... decorrenti dalla data di assunzione. Sede di lavoro: la sede di lavoro sarà quella indicata nelle condizioni di missione, ovvero presso il Somministratore durante i periodi di disponibilità. Durante i periodi di non lavoro e quindi durante i quali il/la Lavoratore resterà in attesa di missione e di assegnazione, il Somministratore corrisponderà allo/a stesso/a un'indennità mensile di disponibilità, la cui misura è stabilita, in conformità alle previsioni del CCNL applicato al Somministratore, in Euro .... e che potrà essere ridotta proporzionalmente in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale, anche presso il Somministratore stesso. La detta indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Il Somministratore, ai fini della garanzia dei crediti del Lavoratore e dei corrispondenti crediti contributivi, dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003; in particolare, precisa che .... Il/La Lavoratore/trice dichiara di aver preso visione del presente contratto (di seguito, per brevità, anche solo il “Contratto”) e di accettare integralmente le condizioni in esso contenute e le condizioni generali di missione di seguito riportate, che costituiscono parte integrante del Contratto. Luogo e data .... Timbro e firma dell'impresa somministratrice .... Firma del/la Lavoratore/trice .... CONDIZIONI GENERALI DELLA MISSIONE 1) Oggetto, mansioni e inquadramento 1.1. Il/La Lavoratore/trice è assunto/a dal Somministratore ai fini del relativo invio in missione presso l'impresa utilizzatrice. 1.2. Il/La Lavoratore/trice espleterà le mansioni allo/a stesso/a assegnate, come specificate in Contratto, e verrà inquadrato/a come segue .... al livello .... CCNL agenzie di somministrazione. 1.3. Il/La Lavoratore/trice espleterà le mansioni allo/a stesso/a assegnate sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice, in conformità alle disposizioni di legge ed alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva applicabili ai dipendenti di quest'ultima. 2) Durata Il rapporto di lavoro tra il Somministratore e il/la Lavoratore/trice è stipulato a tempo indeterminato (art. 31, comma 1, e art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015). 3) Patto di prova Viene stabilito un periodo di prova di ....; durante il detto periodo, è facoltà delle Parti di ricedere liberamente dal Contratto senza obbligo di preavviso. 4) Luogo e orario di lavoro Il luogo e l'orario di lavoro sono individuati nel Contratto. 5) Potere disciplinare e regolamento disciplinare Il potere disciplinare nei confronti del/la Lavoratore/trice è riservato al Somministratore ed è esercitato da quest'ultimo sulla base di quanto allo stesso previamente comunicato dall'impresa utilizzatrice. Si allegano al presente Contratto copia delle norme disciplinari e del regolamento aziendale in uso presso l'utilizzatore che il/la Lavoratore/trice si impegna ad osservare scrupolosamente. 6) Assenza per malattia o infortunio In caso di assenza per malattia ovvero per infortunio non occorso sul luogo di lavoro, il/la Lavoratore/trice è obbligato/a ad informare immediatamente, nella giornata in cui si verifica l'evento, il Somministratore da cui dipende. È fatto salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento. In caso di omessa comunicazione dell'assenza, trascorse .... ore dall'inizio della stessa, quest'ultima sarà considerata ingiustificata. L'assenza per malattia e la sua eventuale continuazione devono essere certificate come prescritto dalle vigenti norme in materia. Il/La Lavoratore/trice è obbligato/a a dare immediata comunicazione al Somministratore dell'eventuale continuazione della malattia e a far pervenire entro le 48 ore successive idonea certificazione medica attestante lo stato di malattia e la durata prevista per la stessa. Salvo che non ricorra una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 151/2015, il/la Lavoratore/trice è tenuto/a a trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, e segnatamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il/La Lavoratore/trice è tenuto/a a comunicare tempestivamente al Somministratore l'eventuale mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro. Il ritardato invio del certificato medico e/o la possibilità di effettuare tempestivamente la visita di controllo, per motivi imputabili al/alla Lavoratore/trice, così come mancato reperimento, senza giustificato motivo, dello/a stesso/a durante le fasce orarie di reperibilità comportano le conseguenze a tale fine previste dalla legge. Il Somministratore – ai sensi dell'art. 5, legge n. 300/1970 – ha diritto a far effettuare il controllo delle assenze per infermità richieste dall'utilizzatore. Il/la Lavoratore/trice è tenuto a darne immediata notizia al Somministratore dell'eventuale infortunio al/alla medesimo/a occorso. Qualora il Somministratore, a causa del mancato adempimento del suddetto obbligo da parte del/della Lavoratore/trice, non sia stato in grado di inoltrare la prescritta denuncia dell'infortunio all'Inail, il datore di lavoro è esonerato da qualsivoglia responsabilità connessa al ritardo stesso. 7) Trattamento economico e normativo Il trattamento economico spettante al/alla Lavoratore/trice, e corrisposto dal Somministratore, è il seguente, fermo restando che egli riceverà un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore: retribuzione mensile lorda Euro .... per n. .... mensilità. Il Somministratore è obbligato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; in mancanza, il/la Lavoratore/trice si potrà rivolgere all'impresa utilizzatrice, obbligata in solido alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assistenziali. Il/La Lavoratore/trice potrà usufruire presso l'impresa utilizzatrice di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva (e segnatamente ....) esclusi i seguenti ...., essendo questi ultimi subordinati alla iscrizione a strutture cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Il/la Lavoratore/trice potrà esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale e di partecipare alle assemblee del personale dell'utilizzatore; egli potrà altresì esercitare il diritto di riunione presso il Somministratore con le seguenti modalità ..... 8) Salute e sicurezza Il Somministratore è tenuto ad informare il/la Lavoratore/trice sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e provvede alla sua formazione e al suo addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro che sono necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il/la Lavoratore/trice è inviato/a in missione, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.i [1]. Qualora le mansioni cui è adibito il/la Lavoratore/trice richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa direttamente il/la Lavoratore/trice ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, e ss.m.i.; ove sia prevista, ai fini dello svolgimento delle mansioni del/la Lavoratore/trice, una sorveglianza sanitaria obbligatoria, preventiva e periodica, l'utilizzatore si impegna a consegnare al/alla Lavoratore/trice una copia della sua cartella sanitaria e di rischio in conformità con le previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.i [2]. L'impresa utilizzatrice osserva, nei confronti del/la Lavoratore/trice tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. I dispositivi di protezione individuali sono forniti, ove necessario, direttamente dall'impresa utilizzatrice, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.i. Il Rappresentante per la prevenzione e sicurezza è individuato nella persona di .... 9) Referente Presso l'impresa utilizzatrice sarà presente un referente individuato nella persona di ..... 10) Clausola finale Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL per i lavoratori somministrati delle Apl, applicato dal Somministratore. Luogo e data .... Timbro e firma dell'impresa somministratrice .... Firma del/la Lavoratore/trice .... All. c.s. [1]Nel contratto di somministrazione di lavoro può essere previsto che tale obbligo sia posto a carico dell'impresa utilizzatrice e che sia quindi da questa adempiuto. Per il contenuto del contratto di lavoro si vedano anche la formula “Assunzione a tempo indeterminato standard (con applicazione del CCNL)” e il CCNL ApL del 21 luglio 2025 (V212). [2]Il decreto attuativo del Jobs Act non dispone più uno specifico obbligo in capo al soggetto utilizzatore con riguardo all'ipotesi di rischi specifici e di sorveglianza medica speciale, prevedendo invece che sia il somministratore – unitamente agli obblighi di specificazione nel contratto di somministrazione indicati sopra e previsti dall'art. 33, comma 1, lett. c) – ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, formandoli e addestrandoli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. n. 81/2008. Nel contratto di somministrazione di lavoro può essere previsto che tale obbligo sia posto a carico dell'impresa utilizzatrice e che sia quindi da questa adempiuto. commentoNel caso di somministrazione a tempo indeterminato, il soggetto somministratore è obbligato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Il comma 1 dell'art. 31 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce ora che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Viene dunque fissato un limite di contingentamento che fa comunque salve le differenti previsioni dei contratti collettivi (anche aziendali) applicati dall'utilizzatore (art. 31, comma 1). È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, nonché di lavoratori di cui all'art. 8 l. n. 223/1991, di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta (forma richiesta ad substantiam) e, anche tenendo conto di quanto stabilito dai contratti collettivi, deve contenere i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento degli stessi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei prestatori di lavoro. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero dell'atto di invio in missione presso l'utilizzatore (art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015). Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato sono previsti sia il contratto di lavoro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione; si vedano in punto alla forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato le previsioni del CCNL Apl rinnovato il 21 luglio 2025. Si segnala che il tema della compatibilità del contratto di staff leasing con la Direttiva 2008/104/CE è stata oggetto di due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da parte di giudici nazionali (Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, ordinanza del 7 novembre 2024 e Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ordinanza del 14 gennaio 2025) ai quali, come precisato in giurisprudenza spetta stabilire se si sia realizzata, o meno, una violazione delle disposizioni della direttiva medesima per essersi la somministrazione a termine protratta oltre il limite di una durata ritenuta temporanea per una durata (ancorché non determinata nella sua misura massima). La Suprema Corte di Cassazione (28 febbraio 2025, n. 5532) ha di recente riaffermato che il concetto di temporaneità di cui alla Direttiva caratterizza “non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità di messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa”. È il rapporto con un'impresa utilizzatrice ad avere per sua natura, carattere temporaneo”; si veda, sul punto, anche per una puntuale ricostruzione del quadro rappresentato dalla normativa europea sentenza, Cass. n. 29570/2022, (richiamata anche da Trib. Milano 19 dicembre 2025, n. 4493) e Cass. n. 29577/2025. Si veda anche Trib. Bari 17 settembre 2025, n. 3213 e, per la non applicabilità dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 ai lavoratori assunti dall'Apl a tempo indeterminato Trib. Brescia 11 marzo 2026, n. 419. Il comma 1 dell'art. 34 d.lgs. n. 81/2015 specifica che “In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato”; ciò vale anche con riguardo alla disciplina in materia di cessazione del rapporto di lavoro. La legge a tal fine stabilisce che non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 ma la disposizione dell'art. 3 della l. n. 604/1966 (art. 34, comma 4, d.lgs. n. 81/2015). In caso di assunzione a tempo indeterminato, per i periodi di non lavoro, ossia durante i quali il lavoratore non è inviato in missione presso alcun soggetto utilizzatore ed è dunque in attesa di assegnazione, il somministratore corrisponderà al medesimo l'indennità di disponibilità, come previsto dal comma 1 dell'art. 34 d.lgs. n. 81/2015. La misura della detta indennità è fissata dal CCNL delle Apl ed è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione a tempo parziale e comunque nella misura non inferiore a quella prevista dal CCNL Apl. L'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore deve essere indicata nel contratto di assunzione (art. 34, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Essa è esclusa dalla base di calcolo di ogni istituto di fonte legale e collettiva (art. 34, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Per quanto concerne l'esecuzione del rapporto di lavoro, e ciò sia in caso di assunzione da parte dell'Agenzia di somministrazione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, il lavoratore ha diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle proprie dei dipendenti del soggetto utilizzatore (art. 35 d.lgs. n. 81/2015). L'esercizio del potere disciplinare è riservato al somministratore, che lo esercita sulla base degli elementi comunicati dall'utilizzatore e che formeranno oggetto della contestazione ex art. 7 l. n. 300/1970 (art. 35, comma 6, d.lgs. n. 81/2015) ed ha natura retributiva (Cass. sez. lav., n. 181/2019). Per quanto concerne gli obblighi del somministratore e dell'utilizzatore si rimanda al commento relativo alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 l. n. 68/1999 (art. 34, comma 3, d.lgs. n. 81/2015). Si precisa che il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 104/2022 ha modificato anche il comma 3 dell'art. 33 del d.lgs. n. 81/2015, prevedendo che le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 33, la data di inizio e la durata prevedibile della missione, nonché le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 152/1997, siano comunicate per iscritto al lavoratore dall'agenzia di somministrazione secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 152/1997, ovvero prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore. Il comma 3 dell'art. 5 del cd. Decreto Trasparenza ha inoltre disposto la modifica dell'art. 9-bis, comma 2, quinto periodo, sostituendo le parole «Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.». La disciplina sulla somministrazione di lavoro è stata ulteriormente innovata dalla l. n. 203/2024, la quale – all'art. 10, comma 1, lett. a), numero 1) – ha disposto la soppressione del regime transitorio introdotto con il d.l. n. 87/2018 che, permettendo l'estensione della durata delle missioni a termine oltre il limite ordinario, consentiva di superare il limite di 24 mesi per le missioni a termine di lavoratori somministrati, qualora fossero stati assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro e questa ne avesse comunicato la natura all'utilizzatore. Con il comma 1, lett. a), numero 1), l'art. 10 citato è innanzitutto intervenuto sull'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo. Inoltre, con l'art. 10, comma 1, lett. a), numero 2), della l. n. 203/2024, è stato ampliato il novero dei lavoratori esenti dal limite del 30%, introducendo due nuove tipologie: 1.lavoratori ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 e, quindi in contratti conclusi (i) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; (ii) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite; (iii) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 81/2015; (iv) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; (v) per sostituzione di lavoratori assenti; (vi) con lavoratori di età superiore a 50 anni, nonché 2.lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato (dalla Agenzia di somministrazione e somministrati a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore). Da ultimo, si segnala che la legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del d.l. 30 aprile 2026 n. 62, ha introdotto l'art. 16-quinquies, relativo alla “Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati”, in vigore dal 28 giugno 2026, il quale (al comma 1) modifica l’art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevedendo in particolare: 1. l’introduzione del comma 2-bis, il quale dispone che il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale. Detto limite temporale decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 giugno 2026); eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo; 2. la nullità di ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione (art. 16-quinquies, comma 3, l. n. 112/2026). |