Proroga del contratto di lavoro somministrato a tempo determinato

Alessandra Croce

Inquadramento

La somministrazione di lavoro è un istituto tipico, in forza del quale un soggetto specificamente autorizzato dalla legge (somministratore) assume e pone a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), a tempo indeterminato o determinato, uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, prestano la loro attività lavorativa nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'istituto in commento prevede, dunque, l'intervento di tre soggetti (si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale): da un lato, somministratore e utilizzatore, legati da un contratto di natura commerciale che può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato, e dall'altro lato, somministratore e lavoratore, legati da un contratto di lavoro somministrato, a tempo indeterminato o determinato.

Formula

Egregio/Gentile Sig./Sig.ra

...

Essendosi verificate le seguenti condizioni ... . [1] che determinano l'esigenza di prorogare il termine del Suo contratto di lavoro, Le comunichiamo con la presente la proroga dal ... al ... della Sua missione presso la società ... alle medesime condizioni sino ad oggi pattuite e per l'espletamento della medesima attività da Lei espletata in forza del Suo contratto iniziale di lavoro.

Alla scadenza della proroga come sopra indicata, il contratto con Lei in essere sarà automaticamente risolto, senza preavviso e senza ulteriori comunicazioni.

Voglia restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione.

Luogo e data ...

Firma del datore di lavoro ...

[1] Indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.

COMMENTO

Il comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2015 prevede che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1 e quelle di cui all'art. 21 (con esclusione del comma 2) del d.lgs. n. 81/2015, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 (si vedano anche Nota INL n, 9740/2024; Circ. Min. Lav. n. 6/2025). Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Da ultimo, si segnala che la legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del d.l. 30 aprile 2026 n. 62, ha introdotto l'art. 16-quinquies, relativo alla “Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati”, in vigore dal 28 giugno 2026, il quale (al comma 1) modifica l’art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevendo in particolare:

1. che, nel computo dei 24 mesi di cui al comma 2 (modificato), si considerano anche periodi di missione di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2. l’introduzione del comma 2-bis, il quale dispone che il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale. Detto limite temporale decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 giugno 2026); eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo;

3. la nullità di ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione (art. 16-quinquies, comma 3, l. n. 112/2026).

Si veda per approfondimenti e per la puntuale disciplina delle proroghe il CCNL applicato dalle Apl del 21 luglio 2025 – V212.

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