Comunicazione al lavoratore di assegnazione a diverse mansioniInquadramentoLa somministrazione di lavoro è un istituto tipico, in forza del quale un soggetto specificamente autorizzato dalla legge (somministratore) assume e pone a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), a tempo indeterminato o determinato, uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, prestano la loro attività lavorativa nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'istituto in commento prevede, dunque, l'intervento di tre soggetti (si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale): da un lato, somministratore e utilizzatore, legati da un contratto di natura commerciale che può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato, e dall'altro lato, somministratore e lavoratore, legati da un contratto di lavoro somministrato, a tempo indeterminato o determinato. Formula[carta intestata dell'impresa somministratrice] Egregio Sig./Gentile Sig.ra .... Via .... .... OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO .... N. .... - COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE A DIVERSE MANSIONI Con riferimento al contratto di lavoro in oggetto in essere con la scrivente ed in forza del quale Lei è inviato/a in missione presso la Società Utilizzatrice ...., con mansioni di .... ...., Le comunichiamo che, a far data dal .... ....e sino al .... .... Lei verrà adibito/a allo svolgimento delle seguenti mansioni: .... .... Rientrando le dette diverse mansioni nel medesimo livello e nella medesima categoria legale delle mansioni a Lei già assegnate, il Suo trattamento economico non subirà alcuna variazione. [ ....] [ ....] [ ....] [ ....] Luogo e data .... Firma dell'impresa somministratrice .... CommentoL'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che l'utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, debba darne immediata comunicazione scritta al somministratore, consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori. La possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori è espressamente prevista dalla legge. A tal fine, il necessario coordinamento tra tale previsione e la previsione dell'art. 2103 c.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, comporta la necessità di valutare la portata della norma alla luce della nuova disciplina sull'esercizio dello jus variandi prevista dal novellato art. 2103 c.c.. L'eventuale assegnazione a mansioni inferiori potrà avvenire nel quadro del rispetto della categoria legale di appartenenza (art. 2095 c.c.) e non potrà comportare la diminuzione del trattamento economico in essere. Per maggiori approfondimenti sull'esercizio dello jus variandi si vedano i Commenti e le formule riportate sub Inquadramento e mansioni. |