Comunicazione al somministratore di assegnazione a mansioni superiori del lavoratore

Francesco Rotondi

Inquadramento

La somministrazione di lavoro è un istituto tipico, in forza del quale un soggetto specificamente autorizzato dalla legge (somministratore) assume e pone a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), a tempo indeterminato o determinato, uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, prestano la loro attività lavorativa nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'istituto in commento prevede, dunque, l'intervento di tre soggetti (si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale): da un lato, somministratore e utilizzatore, legati da un contratto di natura commerciale che può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato, e dall'altro lato, somministratore e lavoratore, legati da un contratto di lavoro somministrato, a tempo indeterminato o determinato.

Formula

[carta intestata dell'impresa utilizzatrice]

Spett.le

Società di somministrazione

....

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO .... N. .....- COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI EX ART. 35, COMMA 5, D.LGS. N. 81 DEL 2015

Con la presente, Vi comunichiamo che, a far data dal .... .... e sino al .... ....il sig./la sig.ra ...., adibito/a - in esecuzione di quanto previsto dal contratto di somministrazione di lavoro a tempo .... n. .... del .... - all'unità produttiva di .... con mansioni di ...., verrà adibito/a allo svolgimento delle mansioni superiori di .... corrispondenti al livello .... del CCNL.

Per effetto dell'assegnazione alle dette superiori mansioni, al/alla detto/a lavoratore/trice verrà riconosciuto il seguente trattamento economico: ....

Mansioni dedotte in contratto Livello di inquadramento Trattamento economico
[ ....] [ .... [ ....
Nuove mansioni assegnate Livello di inquadramento Trattamento economico
[ ....] [ ....] [ ....]

Si informa che copia della presente viene contestualmente consegnata al lavoratore interessato.

Luogo e data ....

Firma dell'impresa utilizzatrice

....

Commento

L'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che l'utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, debba darne immediata comunicazione scritta al somministratore, consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.

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