Comunicazione di infrazione disciplinareInquadramentoLa somministrazione di lavoro è un istituto tipico, in forza del quale un soggetto specificamente autorizzato dalla legge (somministratore) assume e pone a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), a tempo indeterminato o determinato, uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, prestano la loro attività lavorativa nell'interesse, sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'istituto in commento prevede, dunque, l'intervento di tre soggetti (si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale): da un lato, somministratore e utilizzatore, legati da un contratto di natura commerciale che può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato, e dall'altro lato, somministratore e lavoratore, legati da un contratto di lavoro somministrato, a tempo indeterminato o determinato. Formula[carta intestata dell'impresa utilizzatrice] Spett. le Società di Somministrazione ... OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO ... N. ... . DEL ... - COMUNICAZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE (ART. 35, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 81 DEL 2015) Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2015, siamo a comunicarVi che il/la Sig./Sig.ra ... , Vostro dipendente che presta attività presso la nostra unità produttiva di ... , con mansioni di ... , in esecuzione del contratto di somministrazione di lavoro in oggetto, ha tenuto il comportamento che qui di seguito descriviamo. In data ... , alle ore ... (descrivere in dettaglio quanto accaduto e la condotta tenuta dal/la lavoratore/trice). Riteniamo che detta condotta integri gli estremi di un'infrazione disciplinare e sia suscettibile di contestazione disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, l. n. 300 del 1970. Restando a disposizione per qualsiasi necessità, inviamo distinti saluti. Luogo e data ... Firma dell'impresa utilizzatrice ... COMMENTOAi sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015, ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 dello St. Lav. Il lavoratore in somministrazione in missione è tenuto, come previsto dall'art. 34-bis, comma 1, del CCNL Apl 21 luglio 2025 a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti degli utilizzatori, a norma dell'art. 7 della l. n. 300/1970 e ss.mm.ii. In caso di contestazione disciplinare, la stessa deve essere effettuata tempestivamente, non appena l'Agenzia abbia ricevuto dall'utilizzatore gli elementi necessari per la formalizzazione dell'addebito (34-bis, comma 3, del CCNL Apl sopra citato. Anche il lavoratore in disponibilità è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal CCNL (si veda il CCNL Apl 21 luglio 2025). |