Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

Alessandra Croce

inquadramento

La legge prevede la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato inteso quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani articolato in tre tipologie differenziate in base alla finalità perseguita.

Formula

ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI PROFESSIONALIZZANTE

A seguito dei colloqui intercorsi siamo lieti di confermare la Sua assunzione con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 81/2015 a decorrere dal .... alle condizioni che seguono per il conseguimento, attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione delle necessarie competenze, della qualifica di .....

Le prestazioni che costituiscono oggetto del contratto ed il piano formativo individuale sono contenuti nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente lettera.

DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

La durata del periodo di apprendistato è fissata – tenuto conto di quanto previsto dal CCNL .... della – in anni .....

INQUADRAMENTO E MANSIONI

L'inquadramento contrattuale il seguente

periodo dal .... al ....: livello %: ....

periodo dal .... al ....: livello %: ....

La Società verserà, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, la contribuzione previdenziale e assistenziale al .....

LUOGO DI LAVORO

La sede di lavoro è in .... (eventuale: presso l'unità produttiva di ....).

TUTOR

Tutore aziendale durante l'intero svolgimento del rapporto sarà il Sig. ....  [1].

Il tutor aziendale La affiancherà con il compito di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne alla azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione è condizionata al superamento del periodo di prova, stabilito in .... giorni/mesi  [2]. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione si intenderà confermata  [3].

Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è così articolato: .....

RETRIBUZIONE  [4]

Nel periodo iniziale la Sua retribuzione mensile, al lordo delle trattenute di legge, sarà di € .... e Le verrà corrisposto per n .... mensilità all'anno  [5].

Tale importo è composto come di seguito indicato  [6] :

– .... Euro ....;

– .... Euro ....;

– .... Euro ....;

– .... Euro ....

FERIE E PERMESSI

In conformità alle previsioni del CCNL di riferimento, Le comunichiamo che:

– il numero di giorno di ferie a Lei spettanti è pari a .... giorni;

– i permessi retribuiti sono spettanti in misura pari a .... ore all'anno .....

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In conformità alle previsioni del CCNL di riferimento, è previsto un periodo di preavviso:

– in caso di licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa, al termine del periodo formativo pari a ...., che decorre da .....

– in caso di dimissioni, per ragioni diverse dalla giusta causa, pari a ...., che decorre da .....

Alleghiamo al presente contratto, l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e la richiesta del consenso per la gestione dei Suoi dati personali “particolari”.

La delicatezza dei Suoi compiti richiederà l'osservanza degli obblighi di riservatezza, fedeltà e segretezza, previsti dalle norme di legge, dal CCNL di riferimento e dagli usi e consuetudini in materia di rapporti di lavoro subordinato  [7].

Per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato  [8].

Per quanto concerne la formazione non legata al contratto di apprendistato, si specifica quanto segue: .....

Le comunichiamo che la scrivente ha iscritto il Suo nominativo nel libro unico del lavoro, inoltre, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e ss.m.i., Le consegniamo anche copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che contiene tutte le informazioni previste dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152).

La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.

Distinti saluti

Luogo e data ....

Il legale rappresentante ....

ACCETTAZIONE

Il sottoscritto .... dichiara di accettare l'assunzione nei termini e alle condizioni di cui sopra, che accetta integralmente in ogni sua parte  [9].

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, per diretta presa visione della bacheca aziendale, delle norme disciplinari relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni contenute nel CCNL ...., nella legge (l. n. 300/1970), nel codice civile.

Si impegna, altresì, a svolgere la propria attività con la massima diligenza e nel più rigoroso rispetto dell'obbligo di fedeltà, ad osservare le direttive e le procedure aziendali, a mantenere stretto riserbo sulle notizie attinenti l'attività aziendale, a rispettare l'osservanza delle norme di legge e quelle impartite dall'azienda riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Luogo e data ....

Il datore di lavoro ....

Firma del lavoratore/della lavoratrice ....

Per ricevuta e accettazione

[1]Specificare se si tratta del titolare dell'azienda.

[2]Il riferimento può essere indicato a mesi oppure a giorni di calendario ovvero di effettivo lavoro, a seconda della previsione del CCNL di riferimento.

[3]È anche possibile che le parti si accordino, quale condizione di miglior favore, nel senso di escludere il periodo di prova. In questo caso l'assunzione è da subito definitiva.

[4]Alla lettera di assunzione per tutti i nuovi assunti si allega di solito anche il modulo di scelta di destinazione del TFR alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 8, comma 8 del d.lgs. n. 252/2005. Per il modulo, si veda la sezione “Retribuzione”.

[5]Il riferimento alle mensilità supplementari è quello previsto dal CCNL di riferimento. In presenza di contratti collettivi aziendali che prevedano ulteriori mensilità è meglio farne menzione con una lettera separata direttamente collegata all'accordo aziendale e alla sua validità.

[6]Il riferimento è alle specifiche ed ai minimi di trattamento economico previsti dal CCNL di riferimento.

[7]Qui è possibile fare richiamo anche ai regolamenti interni quali Privacy; Uso degli Strumenti di lavoro; Salute e Sicurezza; Codice Etico.

[8]Si veda la Formula “Assunzione a tempo indeterminato standard (con applicazione del CCNL)”.

[9]Solo nei casi di impiego che comporti contatti diretti e regolari con minori il datore di lavoro, prima dell'assunzione deve acquisire dal lavoratore la certificazione del casellario giudiziale al fine di verificare l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. ovvero la presenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 25-bis del d.P.R. n. 313/2002. V. anche Nota Min. Giustizia 39/2014 e Circ. Min. Lav. 11 aprile 2014, n. 7175).

commento

L'attuale disciplina del contratto di apprendistato è contenuta nel d.lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47) che ha abrogato la previgente normativa in materia pur mantenendola sostanzialmente inalterata.

Il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro c.d. “speciale”, in quanto vi è l'obbligo – aggiuntivo – del datore di lavoro di impartire, o far impartire, al prestatore l'insegnamento necessario ad ottenere la capacità tecnica, volta al conseguimento di una determinata qualifica. La causa del contratto consiste, dunque, nello scambio dell'addestramento professionale con la prestazione di lavoro (causa “mista”); nelle more dell'esecuzione del contratto si applicano regole speciali, mentre al termine di tale periodo, se l'apprendista viene confermato in servizio, il rapporto viene assoggettato alla disciplina ordinaria (Cass. n. 22482/2002; Cass. n. 11265/2013; Cass. n. 14754/2014; Cass. n. 10075/2013).

Per le regioni e i settori nei quali la nuova disciplina non è immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

Innanzitutto, si conferma che l'apprendistato, inteso come contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, si presenta – integrando così un sistema duale “formazione – lavoro” con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 13/2013, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni, nella triplice veste di:

– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell'ordinamento scolastico o all'acquisizione di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici (in quest'ultima ipotesi è rivolto ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore o a quelli frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato). Questo primo tipo di apprendistato ha come destinatari i giovani che hanno acquisito un diploma di istruzione secondaria superiore o a coloro che hanno scelto un percorso scolastico professionalizzante per conseguire uno dei titoli summenzionati;

– apprendistato professionalizzante (c.d. apprendistato di secondo livello), finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questa tipologia di apprendistato può essere anche finalizzata al riconoscimento della qualifica di maestro artigiano secondo le modalità eventualmente definite dalle regioni e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro. Il contratto può essere a tempo determinato, se previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per lo svolgimento di attività in cicli stagionali. In questo secondo tipo di apprendistato (una volta denominato “contratto di mestiere”, denominazione ora venuto meno), la formazione genera non già un titolo, una qualifica, un diploma così come esplicitato per il primo tipo (ma anche per il terzo) tipo di contratto di apprendistato, bensì l'attestazione di competenze corrispondenti a profili professionali elaborati dalla contrattazione collettiva; in questo caso la formazione teorica, comunque presente nel contratto in esame, soddisfa l'esigenza di sostenere l'attività di lavoro con un supporto formativo;

– apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello), finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, all'attività di ricerca o allo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Si v. per analogia quanto detto per il primo tipo di apprendistato. Si veda anche Circ. INPS, 14 novembre 2018, n. 108.

Completa il quadro descritto la previsione (art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dall'art. 1, comma 248, l. n. 234/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall'art. 36, comma 1, del d.l. n. 48/2025, convertito dalla l. n. 80/2025) in forza della quale ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della l. n. 354/1975. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del d.lgs. n. 148/2015. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'art. 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della l. n. 223/1991, e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge.

Tutti i datori di lavoro in qualsiasi settore operanti possono ricorrere al contratto di apprendistato, ma nel rispetto di talune condizioni di tipo numerico introdotte allo scopo di garantire un'adeguata formazione e affiancamento al lavoratore. Pertanto, l'art. 42, comma 7 prevede che:

(i) il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro;

(ii) tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità (le disposizioni che precedono non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della l. n. 443/1985);

(iii) è in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato;

(iv) il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

A ciò si aggiunge la previsione di cui al successivo comma 8 (la cui violazione comporta che gli apprendisti così assunti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto) contenente la cd clausola di stabilizzazione: ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli indicati a seguire, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori che possono essere assunti con contratto di apprendistato, a seconda della tipologia (v. sopra) valgono limiti di età differenti.

Con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile assumere giovani che abbiano compiuto i 15 anni e fino al compimento dei 25; con il contratto professionalizzante si possono inserire soggetti di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (30 anni non compiuti); infine, con contratto di alta formazione e ricerca, è consentita l'assunzione di soggetti tra i 18 e i 29 anni.

Infine, non sono previsti limiti di età nel caso di assunzione di lavoratori – ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale – che siano beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Relativamente alla disciplina applicabile, salvo quanto disposto dai primi 4 commi dell'art. 42 del d.lgs. n. 81/2015, essa è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 81/2015). Il richiamato comma 4 detta i seguenti principi ai quali gli accordi devono attenersi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel fascicolo elettronico previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 150/2015 (fascicolo elettronico che ha sostituito il previgente libretto formativo del cittadino);

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

Circa la forma del contratto, la legge prescrive la forma scritta ai fini della prova (la violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa in caso di recidiva). La forma soddisfa la necessità di garantire la regolarità amministrativa dell'atto e i successivi adempimenti amministrativi e la reale volontà delle parti. La forma scritta ad substantiam viene richiesta per il solo patto di prova giusto quanto previsto dall'art. 2096 c.c.

Inoltre, il contratto contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. L'assunzione con contratto di apprendistato viene comunicata ai Servizi competenti per l'impiego entro il giorno precedente l‘inizio del rapporto di lavoro con modalità telematica. Si osserva, inoltre, che a decorrere dal 25 giugno 2008 non è più previsto l'obbligo della visita medica pre-assuntiva, fermi restando gli obblighi di tutela previsti per i minori e per l'adibizione a mansioni che richiedono sorveglianza sanitaria speciale in base alle disposizioni del TU in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

Per quanto concerne la durata, l'art. 42 si limita a fissare la durata minima non inferiore a 6 mesi, fatto salvo quanto previsto per casi specifici (attività stagionali).

La legge interviene severamente per punire la condotta di quei datori di lavoro che contravvengono agli obblighi formativi – ai quali sono legate le agevolazioni contributive – ove la responsabilità sia esclusivamente del datore di lavoro (sull'onere della prova gravante sul datore di lavoro a che la mancata formazione sia imputabile al lavoratore v. Cass. n. 27511/2013; Cass. n. 2015/2012; Cass. n. 22624/2015).

La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 6990/2025) ha precisato che, anche nel nuovo quadro normativo, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato; sicché al lavoratore vada riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (richiama quale più recente in termini, Cass. 17373/2017); sulla decadenza dalle agevolazioni contributive si veda anche Cass. n. 2558/2026).

Il datore di lavoro che non adempie l'obbligo formativo deve quindi corrispondere la differenza tra la contribuzione effettivamente versata e quella dovuta con riferimento all'inquadramento contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

È possibile che in caso di ispezione, ravvisato l'inadempimento, l'ispettore impartisca un atto di disposizione – ove la mancata formazione sia “recuperabile” – assegnando al datore di lavoro un termine entro il quale adempiere all'obbligo formativo.

La disciplina di carattere generale deve poi essere integrata dalle disposizioni deputate a regolare le singole tipologie di contratto di apprendistato.

La disciplina concernente l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è contenuta all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015.

Si aggiunge che possono essere, altresì,

– stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

– stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del d.P.R. n. 87/2010.

La regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

Per attivare il contratto è necessario che il datore di lavoro sottoscriva un protocollo con l'istituzione formativa che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro secondo lo schema stabilito con d.m. 12 ottobre 2015.

Con il citato decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 81/2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.lgs. n. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi (Nota INL n. 9740/2024 e INPS, Mess. N. 285/2025).

Ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, in relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'art. 41, comma 3, del medesimo decreto, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226/2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Si segnala come il principio dell'alternanza Scuola-Lavoro abbia subito un importante ridimensionamento per effetto della legge l. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), all'art. 1, commi 784-787; si veda anche la l. n. 99/2022.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario