Piano Formativo Individuale

Francesco Rotondi

inquadramento

I tirocini sono forme di inserimento temporaneo nell'organizzazione del lavoro, non costituiscono rapporto di lavoro e sono finalizzati unicamente a creare una opportunità di inserimento nel mondo del lavoro mediante un preliminare contatto diretto tra un soggetto ospitante e un tirocinante. I tirocini curriculari sono di stretta competenza regionale e vanno stipulati sulla base delle norme e dei modelli di convenzione previsti a livello regionale. I tirocini extra-curriculari sono invece rivolti a persone in cerca di occupazione.

Formula

Allegato 1

Allegato 2

commento

Convenzione di tirocinio extra-curriculare

In base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida, le convenzioni di tirocinio devono contenere i seguenti elementi minimi:

– obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

– modalità di attivazione;

– valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida;

– monitoraggio;

– decorrenza e durata della convenzione.

Alla Convenzione deve essere allegato uno specifico Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto sulla base del Modello Allegato 1 alle Linee Guida 25 maggio 2017. L'attuazione del PFI è soggetta a specifico monitoraggio e tale obbligo va inserito nella Convenzione. L'attestazione del percorso di tirocinio viene effettuata attraverso la compilazione, anche in itinere, del Dossier Individuale (Allegato 2 alle Linee Guida 25 maggio 2017) e dall'Attestazione finale (Allegato 3 alle Linee Guida 25 maggio 2017).

I soggetti promotori e il soggetto ospitante garantiscono la presenza di due tutor: quello referente didattico-organizzativo e quello tecnico. Le due figure di tutor collaborano al fine di garantire il monitoraggio delle attività oggetto del tirocinio.

La durata massima dei tirocini extracurriculari (comprensiva di proroghe e rinnovi), è fissata in:

– 12 mesi per (i) i soggetti in stato di disoccupazione, (ii) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, (iii) lavoratori a rischio di disoccupazione, (iv) soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.

– per i soggetti disabili e per i soggetti svantaggiati la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

Le Linee Guida del 2017 identificano anche una durata minima di due mesi, ad eccezione dei tirocini attivati presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese.

Diversi termini di durata massima sono previsti per le Regioni che non hanno ancora provveduto a recepire le suddette Linee Guida; in tali casi, non è prevista una durata minima.

Entro i massimali così come sopra identificati, la durata complessiva del tirocinio deve trovare indicazione nel PFI.

Nel PFI devono inoltre essere indicate le ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare con riferimento alle attività oggetto del percorso formativo, entro i limiti del CCNL applicato dal soggetto ospitante.

Per ulteriori approfondimenti v. il commento riportato sotto il “Convenzione di tirocinio extra-curriculare”.

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