Piano Formativo Individuale

Paola Salazar

Inquadramento

I tirocini sono forme di inserimento temporaneo nell'organizzazione del lavoro, non costituiscono rapporto di lavoro e sono finalizzati unicamente a creare una opportunità di inserimento nel mondo del lavoro mediante un preliminare contatto diretto tra un soggetto ospitante e un tirocinante. I tirocini curriculari sono di stretta competenza regionale e vanno stipulati sulla base delle norme e dei modelli di convenzione previsti a livello regionale. I tirocini extra-curriculari sono invece rivolti a persone in cerca di occupazione.

Formula

Piano formativo

Commento

Convenzione di tirocinio extra-curriculare

In base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida, le convenzioni di tirocinio devono contenere i seguenti elementi minimi:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

- modalità di attivazione;

- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida;

- monitoraggio;

- decorrenza e durata della convenzione.

Alla Convenzione deve essere allegato uno specifico Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto sulla base del Modello Allegato 1 alle Linee Guida 25 maggio 2017. L'attuazione del PFI è soggetta a specifico monitoraggio e tale obbligo va inserito nella Convenzione. L'attestazione del percorso di tirocinio viene effettuata attraverso la compilazione, anche in itinere, del Dossier Individuale (Allegato 2 alle Linee Guida 25 maggio 2017) e dall'Attestazione finale (Allegato 3 alle Linee Guida 25 maggio 2017).

Per ulteriori approfondimenti v. il commento riportato sotto il “Convenzione di tirocinio extra-curriculare”.

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