Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Paola Salazar

inquadramento

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è un tipico rapporto di lavoro caratterizzato dalla parasubordinazione, ossia da una prestazione personale resa dal collaboratore con carattere di continuità, senza vincolo di subordinazione e con la previsione di un coordinamento delle attività da parte del Committente in funzione degli obiettivi definiti dalle parti nel contratto.

Formula

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

.... con sede in .... via ...., iscritta al Registro delle Imprese di .... n. ...., C.F. .... e P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig./Sig.ra ...., nato a il ...., domiciliato per la carica in .... (di seguito la Committente)

E

Il Sig./Sig.ra .... (di seguito il Collaboratore) nato/a il .... a .... e residente .... C.F. .....

(congiuntamente le Parti)

PREMESSO

– che il Committente come sopra indicato e rappresentato svolge attività di ....  [1]

– che per lo svolgimento di tale attività, il Committente si avvale anche di consulenti.

– che il Committente ha interesse ad avvalersi della collaborazione coordinata e continuativa di un professionista abilitato/esperto nel campo di ....;

– che il Sig./Sig.ra .... è intenzionato a collaborare con il Committente fornendo allo stesso, in piena autonomia, la propria elevata competenza ed esperienza nella realizzazione dei seguenti obiettivi  [2]....;

– che il Sig./Sig.ra .... risulta essere in possesso della professionalità necessaria  [3] ;

– che il Sig./Sig.ra .... ha dichiarato di non essere in possesso di partita Iva  [4] ;

– che il Sig./Sig.ra .... intende accettare l'incarico proposto;

TUTTO CIò PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

1. OGGETTO

1.1. Il Committente come sopra indicato e rappresentato conferisce al Collaboratore, che accetta, per le finalità indicate in premessa, l'incarico avente ad oggetto ....  [5].

2. FORME DI COORDINAMENTO

2.1. Le Parti concordano che il Collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, fornendo al Committente le proprie competenze tecniche/specialistiche per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente contratto, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, se non quelli richiesti dalla particolare natura delle attività oggetto dell'incarico, funzionali al solo raggiungimento dei seguenti obiettivi: ....  [6].

2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tenendo conto della natura dell'incarico e ferma restando l'autonomia del Collaboratore nell'organizzazione della propria attività, lo stesso potrà avvalersi dei locali messi a disposizione dal Committente presso la propria sede/proprie sedi di .....

2.3. Le Parti riconoscono che, al di fuori delle forme di coordinamento sopra indicate, il Committente, come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del Collaboratore alcuna ingerenza circa le attività oggetto dell'incarico e non eserciterà alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;

3. DURATA

3.1. La durata del contratto è di mesi .... con decorrenza dal .... e con scadenza il ....;

4. CORRISPETTIVO

4.1. Per le attività oggetto del presente incarico le Parti come sopra identificate, concordano che al Collaboratore verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo orario di Euro .... ( .... /00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Il compenso così definito coprirà interamente tutte le spettanze del Collaboratore e sarà corrisposto con cadenza mensile, a mezzo bonifico bancario.

4.2. Le Parti convengono sul fatto che il suddetto compenso è stato individuato tenendo conto delle competenze tecniche e specialistiche del Collaboratore e che lo stesso è proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione da svolgere. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi delle spese (se sostenute) vanno presentate le note giustificative: per l'uso, da parte del Collaboratore del proprio automezzo, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe applicate presso il Committente nella misura di Euro/Km ....;

4.3. Il Committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente  [7] ;

4.4. Il Collaboratore è tenuto a fornire al Committente l'attestazione dell'avvenuta iscrizione alla Gestione Separata INPS  [8].

5. RECESSO

5.1. Il contratto di collaborazione si risolve, per ciascuna delle Parti, alla scadenza senza obbligo di preavviso.

5.2. Fermo restando il caso di risoluzione per giusta causa e l'ipotesi della scadenza del termine di cui all'art. 3, il presente contratto può essere risolto, altresì, mediante accordo tra le Parti formalizzato con comunicazione scritta alla parte non recedente e con effetto decorsi n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno per i casi di recesso anticipato imputabile al comportamento di una delle Parti.

5.3. Le Parti concordano, in caso di recesso anticipato dal contratto, che il Collaboratore avrà diritto ad una quota di compenso commisurata alla qualità e quantità della prestazione eseguita fino al momento del recesso e ritenuta utile dal Committente in relazione all'oggetto del contratto  [9].

6. SICUREZZA

6.1. Il Committente dichiara di essere in regola con le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di avere reso disponibile presso i propri uffici per dipendenti e collaboratori il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al predetto Decreto. A tal fine il Collaboratore dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di aver preso visione dell'indicato documento.

6.2. Il Collaboratore, il quale accede ai locali della Committente per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, si impegna ad esporre il tesserino di riconoscimento ad osservare tutte le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro in uso presso il Committente e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili.

7. RISERVATEZZA

7.1. Il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;

7.2. Il Collaboratore autorizza il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti amministrativi connessi con il presente contratto;

Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409 c.p.c., anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Eventuali modifiche dei patti contenute nel presente contratto dovranno risultare per iscritto  [10].

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data ....

Il Committente ....

Il Collaboratore/La Collaboratrice ....

Allegati

Allegato 1: estratto CCNL;

Allegato 2: Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR[11]

Allegato .... (altra documentazione aziendale)

[1]A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) è parte integrante del contratto. Gli obblighi – entro i limiti di compatibilità – si estendono anche al committente nell'ambito: – delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.;

delle collaborazioni di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 (etero-organizzate);

– delle prestazioni occasionali con i voucher (Libretto di Famiglia) di cui all'art. 54bis d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017.

Anche le modifiche degli elementi del contratto che non derivino direttamente da modifiche di norme regolamentari, di legge o di contratto collettivo devono essere comunicate entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica (art. 3 d.lgs. n. 152/1997).

Per maggiori approfondimenti si veda il Commento.

[2]Specificare in chiave finalistica e per obiettivi l'oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa specificando anche, in ipotesi, se si tratta di un professionista abilitato e che le attività oggetto dell'incarico non rientrano nella propria arte o professione.

[3]Dare eventuale indicazione dei titoli o delle abilitazioni professionali posseduti.

[4]Si tratta dell'ipotesi più comune in cui il collaboratore non è titolare di partita Iva e non svolge come professione abituale l'attività che costituisce oggetto dell'incarico. Egli deve inoltre risultare iscritto alla Gestione separata INPS se non ha una propria Cassa di previdenza obbligatoria di appartenenza con eventuale relativa gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 2, comma 26 l. n. 335/1995; v. anche Msg INPS n. 36780/2005). La Contribuzione alla Gestione separata INPS è ripartita per 1/3 a carico del Collaboratore e per 2/3 a carico del Committente.

[5]Specificare l'oggetto del contratto così come definito tra le parti. Se il rapporto di collaborazione è regolato dalla contrattazione collettiva va fatto riferimento alla disciplina del CCNL di riferimento (v. la Formula del Contratto di collaborazione con applicazione del CCNL).

[6]È caratteristica del contratto di collaborazione anche nella forma para-subordinata, la possibilità per il collaboratore di svolgere attività anche per altri. La legge ha inoltre introdotto la fattispecie del “cumulo di impieghi” (art. 8 d.lgs. n. 104/2022). Fatto salvo l'obbligo di fedeltà e non concorrenza (previsto dall'art. 2105 c.c. e applicabile solo al lavoro subordinato), il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.

Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;

b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.

Le disposizioni si applicano anche al committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (collaborazioni autonome) e di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 (collaborazioni etero-organizzate).

L'assenza di vincoli di esclusiva a favore del committente è di solito indice di genuinità del rapporto di collaborazione.

[7]Si tratta dell'ipotesi più comune in cui il corrispettivo viene erogato dal Committente accompagnato dalla elaborazione di un cedolino.

[8]L'obbligo di iscrizione riguarda tutti i collaboratori, anche pensionati. A differenza di quanto avviene per il lavoro subordinato non vi sono obblighi di iscrizione all'INPS del Committente ma solo l'accertamento in merito all'avvenuta iscrizione da parte del Collaboratore.

[9]In base alle previsioni del Decreto Trasparenzad.lgs. n. 104/2022 – nel contratto va inoltre specificata la forma del recesso e la procedura che trova applicazione, nonché i termini del preavviso concordato in caso di recesso del committente o del collaboratore.

[10]L'art. 3, comma 2 della l. n. 81/2017 stabilisce che si considera abusivo il rifiuto del Committente di stipulare il contratto in forma scritta.

[11]Qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni (integranti le privacy policy e le policy IT aziendali):

a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi adottati;

b) gli scopi e le finalità dei sistemi adottati;

c) la logica e il funzionamento dei sistemi adottati;

d) le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi adottati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;

d) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;

e) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse (art. 1-bis d.lgs. n. 152/1997; v. anche l'art. 11 l. n. 132/2025).

commento

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è previsto dall'art. 409, n. 3, c.p.c. ed è caratterizzato da prestazioni, di natura parasubordinata che presentano le seguenti caratteristiche:

a) Si deve trattare di prestazione eseguite personalmente dal collaboratore (intuitus personae o personalità);

b) Le prestazioni, che sono eseguite senza vincolo di subordinazione sono continuative – ossia non occasionali (sul punto cfr. Trib. Modena 1° giugno 2012, n. 920);

c) Le prestazioni oggetto del contratto richiedono un coordinamento con il Committente, funzionale all'oggetto del contratto ma nel rispetto dell'autonomia organizzativa che è propria dell'attività del collaboratore.

Con il d.lgs. n. 81/2015 il legislatore ha abrogato il contratto a progetto (art. 52 d.lgs. n. 81/2015) e ha confermato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono quelli previsti dall'art. 409, n. 3) c.p.c. (i contratti a progetto ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 25 giugno 2015 potevano proseguire fino a naturale scadenza, fatta salva la possibilità della stabilizzazione del rapporto disciplina dall'art. 54 d.lgs. n. 81/2015).

Con la riforma Jobs Act del 2015 (integrata dalla legislazione successiva) il legislatore se da un lato ha riconfermato l'operatività della disposizione di cui all'art. 409 c.p.c. (poi ampliata dalla l. n. 81/2017, v. infra), dall'altro lato, ha scelto di contenere il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa attraverso la previsione dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in tutte le ipotesi in cui l'attività del collaboratore sia organizzata dal committente, anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali (cd. etero-organizzazione – su cui v. Cass. n. 1663/2020; Cass. n. 28772/2025 – concetto più specifico rispetto a quello di etero-direzione elaborato nel tempo dalla giurisprudenza durante la vigenza della disciplina in materia di contratto di collaborazione a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003, come sottolineato anche dal Ministero del lavoro con la Circolare n. 3/2016).

Parallelamente si è stabilito di mantenere la validità – proprio ai sensi dell'art. 409 c.p.c. – delle forme di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzate essenzialmente da forme di collaborazione autonoma svolte anche nell'esercizio delle professioni regolamentate, ovvero, caratterizzate da una reale autonomia organizzativa da parte del collaboratore (art. 15, l. n. 81/2017). L'autonomia del collaboratore nell'organizzazione dell'attività oggetto del contratto prevista dalla norma, nel rispetto delle modalità di coordinamento definite dalle parti nel contratto, identifica in modo ancora più specifico l'autonomia organizzativa del collaboratore e la genuinità del rapporto di collaborazione divenendo elemento essenziale di tale forma di contratto ancorché in regime di collaborazione coordinata e continuativa, quindi con le caratteristiche tipiche della para-subordinazione (art. 409 c.p., come modificato dall'art. 15, l. n. 81/2017).

Inoltre, con riguardo specifico al lavoro attraverso piattaforma è stato inserito nel d.lgs. n. 81/2015 il nuovo Capo V-bis (“rubricato Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”) – artt. 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies e 47-octies – sul quale per approfondimenti si rinvia al commento riportato nella formula “Contratto di prestazione di lavoro autonomo”.

Il legislatore, con il d.lgs. n. 81/2015 ha individuato delle eccezioni (art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81/2015) al criterio della riconducibilità alla subordinazione delle collaborazioni etero-organizzate sopra enunciato, stabilendo che esso non trova applicazione in caso di:

– collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (v. Trib. Roma 6 maggio 2019);

– collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (v. sul punto per la professione di avvocato v. Cass. n. 28274/2024);

– attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

– collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, riconferma, anche in questo caso, di un criterio già previsto dalla legge anche nella vigenza del lavoro a progetto (art. 90, l. n. 289/2002; mentre le collaborazioni in ambito sportivo sono regolate dal d.lgs. n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo su cui v. le Formule contenute nella sezione relativa ai Rapporti speciali);

– collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni liriche (d.lgs. n. 367/1996);

– collaborazioni degli operatori che prestano le attività nel campo di applicazione delle norme che governano le attività del soccorso alpino e speleologico (Legge n. 74/2001; cfr. INL, circ. n. 6/2019);

– contratti di collaborazione coordinata e continuativa certificati (artt. 75 e ss., d.lgs. n. 276/2003).

L'instaurazione del rapporto di lavoro va comunicata ai servizi per l'Impiego (art. 9-bis, d.l. n. 510/1996; d.m. 30 ottobre 2007), ad eccezione delle ipotesi riguardanti le attività rientranti nell'esercizio delle professioni intellettuali (art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2015).

Peraltro in conformità all'art. 9-bis, comma 2-quinquies, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, come introdotto dall'art. 27, comma 2-decies, d.l. n. 152/2021 conv. in l. n. 233/2021, per i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale è previsto, con decorrenza 1° gennaio 2022, un obbligo di comunicazione a carico del committente (entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro).

Accorgimenti utili nella redazione del contratto

In tale quadro normativo è utile tenere conto di alcuni criteri guida nella redazione del contratto, tenendo conto anche delle novità introdotte nel 2022 dal Decreto Trasparenza (d.lgs. n. 104/2022).

A decorrere dal mese di agosto 2022 è infatti in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza), attuativo della dir. UE 2019/1152, il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) è parte integrante del contratto. Gli obblighi – entro i limiti di compatibilità – si estendono anche al committente nell'ambito:

– delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.;

– delle collaborazioni di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 (etero-organizzate);

– delle prestazioni occasionali con i voucher (Libretto di Famiglia) di cui all'art. 54-bis d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017.

La legge opera un rinvio specifico a criteri di compatibilità per l'estensione al committente degli obblighi di informazione previsti per il lavoro subordinato, richiedendo pertanto particolare attenzione nella redazione del contratto. L'estensione della disciplina di forma tipica del lavoro subordinato si fonda sul presupposto che anche nel lavoro parasubordinato il prestatore di lavoro non abbia più quella piena autonomia negoziale tipica del lavoratore autonomo, tale da consentirgli di non restare in una posizione di debolezza.

L'Ispettorato del lavoro a valle dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2002 è intervenuto con propria specifica circolare per chiarire questi obblighi (INL, circ. n. 4/2022) considerando sicuramente dovute in fase di instaurazione del rapporto di lavoro, perché ritenute compatibili, quantomeno le informazioni contenute nella prima parte della norma (art. 1 d.lgs. n. 152/1997), ossia quelle contenute nelle lettere da a) ad f):

a) l'identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui all'art. 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 276/2003;

b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro. Il collaboratore non è però di solito tenuto a vincoli di luogo se non limitatamente alle necessità di coordinamento della propria attività con il committente;

c) la sede o il domicilio del committente;

d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. Elemento che si qualifica nei rapporti di collaborazione con l'attenta indicazione dell'oggetto del contratto;

e) la data di inizio del rapporto di lavoro;

f) la tipologia di rapporto di lavoro e per i rapporti con durata predeterminata la durata dello stesso.

In base poi alle semplificazioni introdotte dal d.l. n. 48/2023 conv. in l. n. 85/2023 va poi considerato che la comunicazione su alcune delle informazioni che la legge considera essenziali può essere effettuata (e si considera assolta) – sempre nel quadro della compatibilità con il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo anche aziendale che ne disciplina la materia:

– durata del periodo di prova (che tuttavia non è applicabile a tale tipologia di rapporti di lavoro);

– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

– durata dei congedi;

– procedure, forme e termini di preavviso per il recesso dal rapporto di lavoro

– il dettaglio degli elementi retributivi;

– la programmazione dell'orario di lavoro – ove applicabile per ragioni di coordinamento tra le parti e in relazione all'oggetto del contratto – ad eccezione delle ipotesi in cui le modalità di organizzazione dello stesso siano in gran parte o interamente imprevedibili;

– gli enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro (art. 1, comma 5-bis d.lgs. n. 152/1997 introdotto dall'art. 26, comma 1, lett. a) d.l. n. 48/2023 conv. in l. n. 85/2023).

Pertanto, tenendo conto di queste premesse e delle informazioni contenute nell'art. 1 d.lgs. n. 152/1997 (per il dettaglio v. la Formula Assunzione a tempo indeterminato con applicazione del CCNL), con riguardo agli elementi che trovano generalmente collocazione all'interno del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di seguito alcune osservazioni e punti di attenzione:

– identificazione dell'oggetto della prestazione tenendo conto della particolare natura dell'attività da svolgere o della circostanza, ad esempio che l'attività sia riconducibile ad una professione regolamentata (con tutte le particolarità che ne derivano sul piano previdenziale con riguardo alla competenza della Gestione separata INPS ovvero di altra Gestione previdenziale obbligatoria), ovvero un'attività per la quale la contrattazione collettiva abbia previsto il ricorso a tale forma di contratto (ad esempio le attività dei call center nell'ambito del CCNL del settore Terziario);

– richiamo ad una reale autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro, seppure funzionale al coordinamento della propria attività con le attività del Committente ma tale da non determinare forme di ingerenza di tipo gerarchico da parte di quest'ultimo sull'attività del Collaboratore. Da questo punto di vista la l. n. 81/2017 che ha introdotto alcune tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale ha introdotto un criterio di “salvaguardia” per la definizione delle forme di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, ossia la circostanza che il collaboratore sia comunque libero di organizzare autonomamente l'attività lavorativa (art. 409, n. 3, c.p.c. come modificato dall'art. 15 della l. n. 81/2017). Nei rapporti di collaborazione non è richiesta la programmazione dell'orario di lavoro. Tuttavia la legge si è preoccupata di tutelare comunque la posizione del collaboratore stabilendo che qualora, nell'ambito dei rapporti di lavoro caratterizzati da un'organizzazione del lavoro interamente o in gran parte imprevedibile, il committente revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, è tenuto a riconoscere la retribuzione (id. corrispettivo) inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo (ove applicabile) o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell'attività lavorativa, la cui misura non può essere in ogni caso inferiore al 50% del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata (art. 9 comma 4 d.lgs. n. 104/2022; v. anche Min. Lavoro circ. n. 19/2022).

– la durata del contratto, determinata o determinabile in funzione dell'oggetto della prestazione;

– il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento nonché se concordata tra le parti la disciplina dei rimborsi spese. Le parti possono anche decidere che il corrispettivo venga corrisposto in unica soluzione alla conclusione del contratto, ovvero in rate mensili, bimestrali, trimestrali e così via;

– la disciplina del recesso, prevedendo in caso la possibilità di risolvere il contratto anticipatamente rispetto alla scadenza eventualmente concordata tra le parti ovvero al venir meno dei presupposti per la continuazione del rapporto nei casi in cui non sia stato definito un termine finale. In questo caso, soprattutto con riferimento alle prestazioni continuative, è necessario prevedere un congruo preavviso (o termine di disdetta). Le clausole difformi sono considerate dalla legge abusive e prive di effetto nel quadro delle tutele di carattere generale previste oggi in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale (art. 3 della l. n. 81/2017). Nei casi di risoluzione anticipata del contratto con il collaboratore è utile prevedere anche il diritto per il collaboratore ad una quota parte del corrispettivo pattuito proporzionale al risultato utile conseguito dal committente fino al momento della risoluzione. In questo caso può trovare applicazione analogica la disposizione dell'art. 2227 c.c. previste per il contratto di prestazione d'opera.

– i richiami agli obblighi di riservatezza e al Codice etico possono essere di interesse per il Committente in relazione all'oggetto del contratto e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti assegnati al collaboratore;

– il richiamo esplicito al rispetto delle misure aziendali in materia tutela della salute e sicurezza del collaboratore ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 è un utile richiamo agli obblighi comunque incombenti sul committente ma anche ai principi di cooperazione alla base dell'applicazione anche ai collaboratori delle misure di sicurezza.

Contenzioso

Nei casi di risoluzione del rapporto di collaborazione ad iniziativa del committente trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 l. n. 183/2010 in materia di impugnazione del recesso. La legge ha introdotto dei termini molto stringenti per l'avvio dell'eventuale contenzioso che dovesse scaturire dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (in analogia con quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato per i casi di licenziamento) estendendo anche a tale forma di contratto un onere di impugnazione del recesso entro il termine di 60 dalla cessazione del contratto. Il termine per proporre l'azione giudiziale – pena l'inefficacia dell'impugnazione, è fissato, come per le ipotesi di licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato, nei 180 gg. successivi all'impugnazione (art. 6 l. n. 604/1966 e art. 32, comma 3 lett. b), l. n. 183/2010).

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