Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Paola Salazar
aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è un tipico rapporto di lavoro caratterizzato dalla parasubordinazione, ossia da una prestazione personale resa dal collaboratore con carattere di continuità, senza vincolo di subordinazione e con la previsione di un coordinamento delle attività da parte del Committente in funzione degli obiettivi definiti dalle parti nel contratto.

Formula

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

.... con sede in ....via ...., iscritta al Registro delle Imprese di .... n. ...., C.F. .... e P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig./Sig.ra ...., nato a il ...., domiciliato per la carica in .... (di seguito la Committente)

E

Il Sig./Sig.ra .... (di seguito il Collaboratore) nato/a il .... a .... e residente .... C.F. ....

(congiuntamente le Parti)

PREMESSO

- che il Committente come sopra indicato e rappresentato svolge attività di ....

- che per lo svolgimento di tale attività, il Committente si avvale anche di consulenti.

- che il Committente ha interesse ad avvalersi della collaborazione coordinata e continuativa di un professionista abilitato/esperto nel campo di ....;

- che il Sig./Sig.ra ....è intenzionato a collaborare con il Committente fornendo allo stesso, in piena autonomia, la propria elevata competenza ed esperienza nella realizzazione dei seguenti obiettivi [1]....;

- che il Sig./Sig.ra .... risulta essere in possesso della professionalità necessaria [2];

- che il Sig./Sig.ra ....ha dichiarato di non essere in possesso di partita Iva [3];

- che il Sig./Sig.ra .... intende accettare l'incarico proposto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

1. OGGETTO

1.1. Il Committente come sopra indicato e rappresentato conferisce al Collaboratore, che accetta, per le finalità indicate in premessa, l'incarico avente ad oggetto .... [4]

2. FORME DI COORDINAMENTO

2.1. Le Parti concordano che il Collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, fornendo al Committente le proprie competenze tecniche/specialistiche per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente contratto, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, se non quelli richiesti dalla particolare natura delle attività oggetto dell'incarico, funzionali al solo raggiungimento dei seguenti obiettivi: ....

2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tenendo conto della natura dell'incarico e ferma restando l'autonomia del Collaboratore nell'organizzazione della propria attività, lo stesso potrà avvalersi dei locali messi a disposizione dal Committente presso la propria sede/proprie sedi.

2.3. Le Parti riconoscono che, al di fuori delle forme di coordinamento sopra indicate, il Committente, come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del Collaboratore alcuna ingerenza circa le attività oggetto dell'incarico e non eserciterà alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;

3. DURATA

3.1. La durata del contratto è di mesi .... con decorrenza dal .... e con scadenza il ....;

4. CORRISPETTIVO

4.1. Per le attività oggetto del presente incarico le Parti come sopra identificate, concordano che al Collaboratore verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo orario di € .... ( .... /00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Il compenso così definito coprirà interamente tutte le spettanze del Collaboratore e sarà corrisposto con cadenza mensile, a mezzo bonifico bancario.

4.2. Le Parti convengono sul fatto che il suddetto compenso è stato individuato tenendo conto delle competenze tecniche e specialistiche del Collaboratore e che lo stesso è proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione da svolgere. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi delle spese (se sostenute) vanno presentate le note giustificative: per l'uso, da parte del Collaboratore del proprio automezzo, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe applicate presso il Committente nella misura di €/Km ....;

4.3. Il Committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente [5];

4.4. Il Collaboratore è tenuto a fornire al Committente l'attestazione dell'avvenuta iscrizione alla Gestione Separata INPS [6].

5. RECESSO

5.1. Il contratto di collaborazione si risolve, per ciascuna delle Parti, alla scadenza senza obbligo di preavviso.

5.2. Fermo restando il caso di risoluzione per giusta causa e l'ipotesi della scadenza del termine di cui all'art. 3, il presente contratto può essere risolto, altresì, mediante accordo tra le Parti formalizzato con comunicazione scritta alla parte non recedente e con effetto decorsi n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno per i casi di recesso anticipato imputabile al comportamento di una delle Parti.

5.3. Le Parti concordano, in caso di recesso anticipato dal contratto, che il Collaboratore avrà diritto ad una quota di compenso commisurata alla qualità e quantità della prestazione eseguita fino al momento del recesso e ritenuta utile dal Committente in relazione all'oggetto del contratto.

6. SICUREZZA

6.1. Il Committente dichiara di essere in regola con le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di avere reso disponibile presso i propri uffici per dipendenti e collaboratori il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al predetto Decreto. A tal fine il Collaboratore dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di aver preso visione dell'indicato documento.

6.2. Il Collaboratore, il quale accede ai locali della Committente per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, si impegna ad esporre il tesserino di riconoscimento ad osservare tutte le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro in uso presso il Committente e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili.

7. RISERVATEZZA

7.1. Il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;

7.2. Il Collaboratore autorizza il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti amministrativi connessi con il presente contratto;

Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409 c.p.c., anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Eventuali modifiche dei patti contenute nel presente contratto dovranno risultare per iscritto [7].

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data ....

Il Committente .... Il Collaboratore ....

[1]Specificare in chiave finalistica e per obiettivi l'oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

[2]Dare eventuale indicazione dei titoli o delle abilitazioni professionali posseduti.

[3]Si tratta dell'ipotesi più comune in cui il collaboratore non è titolare di partita Iva e non svolge come professione abituale l'attività che costituisce oggetto dell'incarico. Egli deve inoltre risultare iscritto alla Gestione separata INPS se non ha una propria Cassa di previdenza obbligatoria di appartenenza con eventuale relativa gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 2, comma 26 l. n. 335/1995; v. anche Msg INPS n. 36780/2005). La Contribuzione alla Gestione separata INPS è ripartita per 1/3 a carico del Collaboratore e per 2/3 a carico del Committente.

[4]Specificare l'oggetto del contratto così come definito tra le parti.

[5]Si tratta dell'ipotesi più comune in cui il corrispettivo viene erogato dal Committente accompagnato dalla elaborazione di un cedolino.

[6]L'obbligo di iscrizione riguarda tutti i collaboratori, anche pensionati. A differenza di quanto avviene per il lavoro subordinato non vi sono obblighi di iscrizione all'INPS del Committente ma solo l'accertamento in merito all'avvenuta iscrizione da parte del Collaboratore.

[7]L'art. 3, comma 2 della l. n. 81/2017 stabilisce che si considera abusivo il rifiuto del Committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Commento

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è previsto dall'art. 409, n. 3, c.p.c. ed è caratterizzato da prestazioni, di natura parasubordinata che presentano le seguenti caratteristiche:

a) Si deve trattare di prestazione eseguite personalmente dal collaboratore (intuitus personae o personalità);

b) Le prestazioni, che sono eseguite senza vincolo di subordinazione sono continuative – ossia non occasionali (sul punto cfr. Trib. Modena 1 giugno 2012, n. 920);

c) Le prestazioni oggetto del contratto richiedono un coordinamento con il Committente, funzionale all'oggetto del contratto ma nel rispetto dell'autonomia organizzativa che è propria dell'attività del collaboratore.

Con il d.lgs. n. 81/2015 il legislatore ha abrogato il contratto a progetto (art. 52 d.lgs. n. 81/2015) e ha confermato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono quelli previsti dall'art. 409, n. 3) c.p.c. (i contratti a progetto ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 25 giugno 2015 proseguono fino a naturale scadenza, fatta salva la possibilità della stabilizzazione del rapporto disciplina dall'art. 54 d.lgs. n. 81/2015).

Allo stesso tempo, il decreto – nella sua iniziale formulazione del 2015 – avevastabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai contratti di collaborazione che si caratterizzano – in modo sostanziale e non solo formale – in “prestazioni di lavoro esclusivamentepersonali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applichi la disciplina del lavoro subordinato (d.lgs. n. 81/2015, art. 2, comma 1).

In pratica, con la riforma Jobs Act, se da un lato si è riconfermata l'operatività della disposizione di cui all'art. 409 c.p.c. (poi ampliata dalla l. n. 81/2017, v. infra), dall'altro lato, si è scelto di contenere il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa attraverso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nelle ipotesi in cui l'attività del collaboratore fosse organizzata dal committente quanto a tempi e luogo di lavoro (cd. etero-organizzazione, concetto più specifico rispetto a quello di etero-direzione elaborato nel tempo dalla giurisprudenza durante la vigenza della disciplina in materia di contratto di collaborazione a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003, come sottolineato anche dal Ministero del lavoro con la Circolare n. 3/2016).

Il legislatore del 2015 ha individuato però delle eccezioni al criterio appena indicato. L'art. 2, comma 2 e comma 3 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce infatti che la presunzione di subordinazione appena descritta non trovi applicazione nei seguenti casi:

a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (riconferma, anche in questo caso, di un criterio già previsto dalla legge anche nella vigenza del lavoro a progetto). Sul punto la l. 27 dicembre 2017, n. 205 ha precisato che le prestazioni in parola, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del CONI), costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

d-bis) collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni liriche di cui al d.lgs. n. 367/1996.

d-ter) collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla l.n. 74/2001.

Il d.l. n. 101/2019, convertito con modificazioni nella l.n. 128/2019, ha previsto misure di tutela del lavoro, mediante l'introduzione di tutele minime retributive ed assicurative, modificando il d.lgs. n. 81/2015, ed è altresì intervenuto su un altro importante aspetto, relativo alle crisi aziendali. Per quanto rileva in questa sede, si segnala la modifica apportata dal decreto in commento all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, il quale ora espressamente prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016 ai contratti di collaborazione che si caratterizzano in “prestazioni di lavoro prevalentemente” (e non più “esclusivamente”) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente - senza più alcun “riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” - si applica la disciplina del lavoro subordinato (d.lgs. n. 81/2015, art. 2, comma 1). La norma così novellata prevede altresì che le disposizioni così introdotte si applichino “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Per le forme di lavoro attraverso piattaforma digitale ed il relativo inquadramento nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato C. Appello Torino 11 gennaio 2019, che riforma T. Torino 7 maggio 2018.

Il d.l. n. 101/2019, convertito dalla l.n. 128/2019, è altresì intervenuto:

  • ampliando le tutele a vantaggio degli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con la previsione - fermi restando i requisiti reddituali vigenti - della corresponsione di un'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera (che risulta incrementata del 100%), del congedo di maternità e del congedo parentale, a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell' inizio del periodo indennizzabile (art. 2 bis d.lgs. n. 81/2015 come modificato nel 2019);
  • riducendo da tre mesi ad un mese il periodo di contribuzione richiesto ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. b) del d.lgs. 22/2015 - oltre a quelli, rimasti invariati di cui alle lettere a) e c) - ai fini del riconoscimento della DIS-Coll;
  • inserendo il nuovo Capo V-bis (“rubricato Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”) con gli artt. 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies e 47-octies sui quali per approfondimenti si veda il commento riportato nella formula “Contratto di prestazione di lavoro autonomo”.

In conformità all'art. 9-bis, comma 2-quinquies, d.l. n. 510/1996, conv. in Legge n. 608/1996, come introdotto dall'art. 27, comma 2-decies, d.l. n. 152/2021 conv. in legge n. 233/2021, per i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale è previsto, con decorrenza 1 gennaio 2022, un obbligo di comunicazione a carico del committente (entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro).

Accorgimenti utili nella redazione del contratto

In tale quadro normativo è utile tenere conto di alcuni criteri guida nella redazione del contratto:

- identificazione dell'oggetto della prestazione tenendo conto della particolare natura dell'attività da svolgere e della circostanza, ad esempio che l'attività sia riconducibile ad una professione regolamentata (con tutte le particolarità che ne derivano sul piano previdenziale con riguardo alla competenza della Gestione separata INPS ovvero di altra Gestione previdenziale obbligatoria), ovvero un'attività per la quale la contrattazione collettiva abbia previsto il ricorso a tale forma di contratto (ad esempio le attività dei call centre nell'ambito del CCNL del settore Terziario);

- richiamo ad una reale autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro, seppure funzionale al coordinamento della propria attività con le attività del Committente ma tale da non determinare forme di ingerenza di tipo gerarchico da parte di quest'ultimo sull'attività del Collaboratore. Da questo punto di vista la l. n. 81/2017 che ha introdotto alcune tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale ha introdotto un criterio di “salvaguardia” per la definizione delle forme di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, ossia la circostanza che il collaboratore sia comunque libero di organizzare autonomamente l'attività lavorativa (art. 409, n. 3, c.p.c. come modificato dall'art. 15 della l. n. 81/2017);

- la durata, determinata o determinabile in funzione dell'oggetto della prestazione;

- il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento nonché se concordata tra le parti la disciplina dei rimborsi spese. Le parti possono anche decidere che il corrispettivo venga corrisposto in unica soluzione alla conclusione del contratto, ovvero in rate mensili, bimestrali, trimestrali e così via;

- la disciplina del recesso, prevedendo in caso la possibilità di risolvere il contratto anticipatamente rispetto alla scadenza eventualmente concordata tra le parti ovvero al venir meno dei presupposti per la continuazione del rapporto nei casi in cui non sia stato definito un termine finale. In questo caso, soprattutto con riferimento alle prestazioni continuative, è necessario prevedere un congruo preavviso (o termine di disdetta). Le clausole difformi sono considerate dalla legge abusive e prive di effetto nel quadro delle tutele di carattere generale previste oggi in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale (art. 3 della l. n. 81/2017). Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il collaboratore è utile prevedere anche il diritto per il collaboratore ad una quota parte del corrispettivo pattuito proporzionale al risultato utile conseguito dal committente fino al momento della risoluzione. In questo caso può trovare applicazione analogica la disposizione dell'art. 2227 c.c. previste per il contratto di prestazione d'opera.

- i richiami agli obblighi di riservatezza e al Codice etico che possono essere di interesse per il Committente in relazione all'oggetto del contratto e alla maggiore o minore delicatezza dei compiti assegnati al collaboratore;

- il richiamo alle misure in materia tutela della salute e sicurezza del collaboratore ai sensi del d.lgs. n. 81/2008

Contenzioso

Nei casi di risoluzione del rapporto di collaborazione ad iniziativa del committente trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 l. n. 183/2010 in materia di impugnazione del recesso. La legge ha introdotto dei termini molto stringenti per l'avvio dell'eventuale contenzioso che dovesse scaturire dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (in analogia con quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato per i casi di licenziamento) estendendo anche a tale forma di contratto un onere di impugnazione del recesso entro il termine di 60 dalla cessazione del contratto. Il termine per proporre l'azione giudiziale – pena l'inefficacia dell'impugnazione, è fissato, come per le ipotesi di licenziamento, nei 180 gg. successivi all'impugnazione (art. 6 l. n. 604/1966 e art. 32, comma 3 lett. b, l. n. 183/2010).

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