Ricevuta compensi da contratto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)

Paola Salazar

Inquadramento

La prestazione di lavoro autonomo occasionale rientra nell'ambito del lavoro autonomo ossia nelle attività per le quali il prestatore d'opera si impegna a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente ma al di fuori delle attività esercitate per professione abituale.

Formula

RICEVUTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI INERENTI A RAPPORTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Il/La sottoscritto/a ..., nato/a il ..., residente a ..., in via ..., C.F. ....

DICHIARA

di ricevere dalla Società ... con sede legale in ... via ... n. ..., P.I. ..., per la collaborazione svolta come ... (Inserire oggetto del contratto occasionale), quanto segue:

Compenso lordo Euro ...

Ritenuta IRPEF 20% Euro ...

Rimborso Spese Euro ...

Compenso Netto Euro ...

Dichiara inoltre di non essere soggetto IVA in base all'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in quanto non esercita in forma professionale alcuna attività di lavoro autonomo e di non aver percepito nell'anno ... compensi di collaborazione occasionale per un importo superiore a euro 5.000,00.

In fede e per quietanza dell'avvenuto pagamento:

Luogo e data ...

Firma del Prestatore/della Prestatrice d'opera ...

COMMENTO

Nel lavoro autonomo occasionale, che è solitamente svolto da soggetti non titolari di partita IVA (art. 5, comma 2 d.P.R. n. 633/1972), ma che può essere svolto anche da soggetti titolari di partita IVA ma al di fuori dell'esercizio della professione abituale, il corrispettivo viene inquadrato nell'ambito dei redditi diversi ed è erogato a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - art. 67, comma 1 lett. l), del d.P.R. n. 917/1986.

Sul versante previdenziale l'Inps ha precisato che anche per tale fattispecie è previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della l. n. 335/1995 – in assenza di Cassa di appartenenza - analogamente a quanto è disposto per le collaborazioni coordinate e continuative. L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata decorrere dal 1° gennaio 2004 e sorge qualora il reddito annuo del lavoratore sia maggiore di 5.000,00 Euro mentre le prestazioni autonome occasionali il cui reddito sia inferiore a 5.000,00 Euro sono escluse da contribuzione (cfr. sul punto la Circolare INPS n. 103/2004).

Per tali prestazioni, inoltre, sempre entro il limite di 5.000,00 Euro per anno di imposta, non sussiste l'obbligo assicurativo Inail (Circolare INAIL n. 22/2004).

La legge ha introdotto a partire dal mese di dicembre 2021 un obbligo a carico del Committente imprenditore di comunicazione preventiva all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 13 d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 125/2021; Min. Lavoro e INL, nota 11 gennaio 2022, n. 29), fatte salve le attività occasionali intermediate da piattaforma per le quali è invece prevista una specifica comunicazione con il modello UNI-piattaforme (su cui v. il Modello del Contratto di prestazione di lavoro autonomo intermediato da piattaforma). L'Ispettorato del lavoro ha precisato che laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, non sono ricompresi nell'obbligo di comunicazione (INL, nota n. 393/2022).

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