Contratto di prestazione di lavoro autonomoinquadramentoLa prestazione di lavoro autonomo è regolata dagli artt. 2222 e ss. c.c. ed è caratterizzata da attività per le quali il prestatore d'opera si impegna a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, anche nel quadro delle professioni regolamentate. Formula
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO TRA .... con sede in .... via ...., iscritta al Registro delle Imprese di .... n. ...., C.F. e P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig./Sig.ra ...., nato a il ...., domiciliato per la carica in .... (di seguito il Committente) E Il Sig./Sig.ra .... (di seguito il Prestatore d'opera), nato/a il .... a .... e residente .... C.F. .... P.I. .... (congiuntamente le Parti) PREMESSO CHE: a) il Committente come sopra indicato e rappresentato svolge attività di .... b) il Committente intende avvalersi delle attività del Sig./Sig.ra .... le seguenti attività .... [1] ; c) il Prestatore d'opera ha manifestato la volontà di prestare la propria opera in favore del Committente; d) in relazione a quanto precede, le Parti intendono, con il presente contratto, dettare le condizioni generali che regoleranno il loro rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e ss. c.c. Tutto ciò premesso, formando le premesse parte integrante ed essenziale del contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO Il Prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., si impegna a svolgere le seguenti attività .... [2]. 2. NON-ESCLUSIVITÀ DELL'ACCORDO E AUTONOMIA Il presente contratto non comporta obblighi di esclusiva reciproci a carico delle Parti. Il Prestatore d'opera si impegna ad adempiere integralmente, correttamente e personalmente le obbligazioni dedotte nel presente contratto e ad eseguire il presente contratto in buona fede, con la massima diligenza e professionalità. 3. CORRISPETTIVO E SPESE 3.1. Il corrispettivo per l'opera svolta è pattuito in un importo pari a complessivi lordi Euro .... ( .... /00) per ora per un totale di Euro .... ( .... /00), che verrà corrisposto alle seguenti scadenze .... /oppure in unica soluzione entro e non oltre il .... [3]. 3.2. Le spese sostenute dal Prestatore d'opera nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico saranno a suo esclusivo carico e potranno essere addebitate al Committente previa presentazione dei giustificativi. 4. RISERVATEZZA E PRIVACY 4.1. Il Prestatore d'opera autorizza il Committente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto. 4.2. Il Prestatore d'opera si obbliga a non divulgare notizie, dati e altre informazioni a terzi attinenti l'attività del Committente e a non utilizzare, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, i dati personali e le informazioni comunque acquisite nel corso dell'esecuzione del presente contratto. 5. DURATA DEL RAPPORTO E RECESSO Il presente contratto avrò inizio il .... e termine il ..... È escluso il tacito rinnovo. Fermo restando il caso di risoluzione per giusta causa e l'ipotesi della scadenza del termine di cui sopra, il presente contratto può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante accordo tra le Parti formalizzato con comunicazione scritta alla parte non recedente e con effetto decorsi n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno per i casi di recesso anticipato imputabile al comportamento di una delle Parti [4]. Le Parti concordano, in caso di recesso anticipato dal contratto, che il prestatore d'opera avrà diritto ad una quota di compenso commisurata alla qualità e quantità della prestazione eseguita fino al momento del recesso e ritenuta utile dal Committente in relazione all'oggetto del contratto. 6. SICUREZZA 6.1. Il Committente dichiara di essere in regola con le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di avere reso disponibile presso i propri uffici per dipendenti e collaboratori il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al predetto Decreto. A tal fine il Prestatore d'opera dichiara di aver preso visione dell'indicato documento. 6.2. Il Prestatore d'opera, il quale accede ai locali del Committente per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, si impegna ad esporre il tesserino di riconoscimento e ad osservare tutte le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro in uso presso il Committente e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili. 7. NORMATIVA APPLICABILE Per tutto quanto non previsto sopra, il presente contratto è disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c. 8. FORO COMPETENTE Ogni eventuale controversia comunque relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto verrà sottoposta alla competenza del Foro di .... [5]. 9. DISPOSIZIONI FINALI Eventuali modifiche dei patti contenute nel presente contratto dovranno risultare per iscritto [6]. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data .... Il Committente .... Il Prestatore d'opera .... [1]Specificare in dettaglio le attività concordate tra le parti. [2]Dare indicazione dettagliata dell'oggetto dell'incarico. [3]L'art. 3 della l. n. 81/2017 stabilisce che sono abusive e prive di effetto le clausole che prevedano tempi di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento. Per le i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative si vedano le tutele specifiche previste dalla legge sull'equo compenso (l. n. 49/2023). [4]L'art. 3 della l. n. 81/2017 stabilisce che si considerano prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso. [5]Il criterio è quello previsto dagli artt. 409 e 413 c.p.c. [6]L'art. 3, comma 2, della l. n. 81/2017 stabilisce che si considera abusivo il rifiuto del Committente di stipulare il contratto in forma scritta. commentoOgni attività umana può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato sia un rapporto di lavoro autonomo. Un'attività lavorativa può essere svolta per i più diversi titoli giuridici: nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita etc. Non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, nel senso che molte attività, non tutte, possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia. Ciò dipende dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive (Cass. sez. lav., n. 5411/1999). «La qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali – quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali – che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo» (Cass. n. 7024/2015; v. anche Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 10050/2023; Cass. n. 19342/2023). Il lavoro autonomo è inquadrato nell'ambito delle disposizioni degli artt. 2222-2238 c.c. Il Codice civile identifica il prestatore d'opera in colui che si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Alla definizione vengono tradizionalmente ricondotte tutte le attività di lavoro autonomo in senso stretto caratterizzate da un'opera o un servizio svolte a titolo personale senza vincolo di subordinazione. Alla definizione vanno anche ricondotte le attività proprie delle professioni intellettuali regolamentate (artt. 2229-2238 c.c.). La categoria del lavoro autonomo è caratterizzata da una molteplicità di figure tipiche e atipiche di prestatori d'opera accomunati dalle seguenti caratteristiche: – l'obbligazione di compiere un'opera (ossia il risultato di un'obbligazione di “fare”); – la previsione di un corrispettivo; – l'utilizzazione del lavoro prevalentemente ed esclusivamente personale del prestatore d'opera – intuitus personae. Nel fare riferimento al lavoro personale del prestatore d'opera la legge implica la coincidenza tra il soggetto obbligato all'esecuzione della prestazione e chi deve eseguirla; – l'assenza del vincolo della subordinazione. La legge riconosce anche alle professioni non regolamentate una specifica qualificazione giuridica, riservata invece alle professioni non organizzate in ordini o collegi. Per tali attività si intendono le attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (art. 1 l. n. 4/2013). Il legislatore, consapevole del ruolo svolto dal contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e dalla posizione dei professionisti titolari di partita IVA impegnati con un contratto d'opera o con collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2015) ha ritenuto opportuno portare avanti un progetto di legge mirante alla introduzione di alcuni importanti aspetti di gestione del rapporto di lavoro di lavoro preordinati a garantire al lavoro autonomo non imprenditoriale l'accesso ad alcune tutele specifiche quali la tutela nelle ipotesi di recesso ad iniziativa del committente, le garanzie per il pagamento del corrispettivo, la deducibilità delle spese di formazione. Così come la possibilità di sospendere il rapporto in caso di particolari impedimenti quali malattia, anche oncologica, maternità, infortunio (art. 14 l. n. 81/2017; art. 1, l. n. 106/2025). Tali tutele che sono contenute negli artt. 1-17 della l. n. 81/2017 ma anche nell'art. 1, comma 937, l. n. 234/2021 con riferimento alle sospensioni degli adempimenti tributari, si accompagnano poi all'ampliamento delle tutele in materia di maternità e paternità effettuato dal legislatore negli ultimi anni – anche in forza del d.lgs. n. 105/2022 attuativo della Dir. UE 2019/1158 – attraverso modifica e integrazione delle previsioni contenute negli artt. 28, 64 e ss.e 66-73 del TU maternità e paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001. Tra le tutele introdotte dalla l. n. 81/2017 un posto particolare è riservato alla forma. Generalmente il rapporto di lavoro autonomo non richiede la forma scritta per la sua valida costituzione (ad eccezione delle ipotesi in cui la legge regolatrice del singolo ordine o albo di iscrizione del professionista, per le professioni regolamentate, prescriva la stipulazione di un accordo tra il professionista e il cliente a tutela della posizione del cliente/consumatore). L'art. 3, comma 2, l. n. 81/2017 stabilisce che si considera abusivo il rifiuto del Committente di stipulare il contratto in forma scritta. Rendendo di fatto utile se non necessario l'accordo scritto tra le parti di un contratto di prestazione d'opera. Ulteriori tutele specifiche sono state poi introdotte dalla legge sull'equo compenso (l. n. 49/2023) per i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La legge in particolare prevede che sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera. Altra specifica previsione di tutela è quella introdotta in coincidenza con la pandemia nel 2020, diretta ad assicurare forme di sostegno del reddito avendo riguardo in modo particolare alle professioni non regolamentate. Si fa riferimento all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale l'attività di lavoro autonomo. Misura istituita dapprima in via sperimentale (art. 1, commi 386-401, l. n. 178/2020) e poi divenuta strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 1, commi 142-155 l. n. 213/2024; INPS circ. n. 4/2024; circ. n. 84/2024), annualmente rivalutata dall'INPS così come avviene per le altre prestazioni di sostegno del reddito. In collegamento, poi con l'apertura dell'ordinamento giuridico verso forme di cumulo di impieghi (art. 8 d.lgs. n. 104/2022) a partire dal 2025 è stato introdotto l'istituto del contratto misto (art. 17 l. n. 203/2024), un rapporto di lavoro caratterizzato dalla coesistenza – a particolari condizioni – tra un rapporto di lavoro autonomo ed un rapporto di lavoro subordinato part-time riservata alle posizioni dei lavoratori autonomi che applicano fiscalmente il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, l. n. 190/2014). Una posizione particolare all'interno dell'ordinamento giuridico è riservata dalla legge ai lavoratori che prestano la propria attività di lavoro autonomo attraverso l'intermediazione delle piattaforme digitali (artt. 47-bis-47-octies d.lgs. n. 81/2015; artt. 12-15 d.l. n. 62/2026; v. anche Dir. UE 2024/2831; Min. Lavoro, circ. n. 9/2025; INL, circ. n. 40/2025; per approfondimenti v. la Formula del Contratto di prestazione di lavoro autonomo intermediato da piattaforme). |