Istanza di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss., d.lgs. n. 276/2003

Francesco Rotondi

Inquadramento

Le parti possono ricorrere alla procedura volontaria di certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. L'atto che viene emesso dal soggetto autorizzato alla certificazione è un atto amministrativo di certazione produttivo di effetti nei confronti delle pubbliche autorità destinatarie della certificazione.

Formula

(tipo uso bollo)

Alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro

.... .... [1]

Noi sottoscritti:

.... in qualità di ....; [2]

.... in qualità di ...., [3]

avendo stipulato in data contratto di .... [4] di cui si allega originale sottoscritto [5], per la prestazione lavorativa che si svolge/svolgerà presso la sede (cantiere, unità operativa) sita in ....

CHIEDIAMO

a codesta Commissione di certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della documentazione che si allega (o che verrà successivamente depositata su richiesta dell'Organo collegiale), nonché previa audizione di entrambe le parti istanti, di voler certificare il contratto di .... ai fini degli effetti

◻ civili

◻ amministrativi

◻ previdenziali

◻ fiscali.

Fra i sottoscrittori della presente istanza non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e non sono /sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza [6].

Luogo e data ....

Firma del committente/datore di lavoro

....

Firma del lavoratore

....

[1]Inserire i destinatari dell'istanza.

[2]Indicare le generalità del datore di lavoro.

[3]Indicare le generalità del lavoratore, collaboratore, etc.

[4]Indicare la tipologia contrattuale prescelta.

[5]Allegare altresì i documenti di identità delle parti.

[6]Ove sia stato emesso un provvedimento di diniego occorre allegare la relativa certificazione.

Commento

Con d.lgs. n. 276 del 2003 (artt. 76 e ss.) il Legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura, volontaria, di certificazione dei contratti di lavoro al fine di ridurre il contenzioso di lavoro (e non solo dei contratti ma anche di singole clausole inserite nel testo contrattuale; per l'attività del giudice in riferimento alle clausole v. oltre).

Per ottenere la certificazione di contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente (in tal modo, rispetto alla iniziale formulazione della norma, viene ampliata la finalità della certificazione alla più generale prevenzione del contenzioso in materia di lavoro), una prestazione di lavoro, le parti devono osservare una precisa procedura stabilita dal decreto medesimo. La formulazione della legge lascia pensare che siano oggetto di certificazione anche i contratti in corso di esecuzione.

L'organo che certifica il contratto emette un atto amministrativo di certazione in grado di produrre effetti nei confronti delle pubbliche autorità destinatarie della certificazione. In quanto atto amministrativo, le parti possono impugnarlo davanti al Tar per violazione delle regole del procedimento e per eccesso di potere; l'atto deve, inoltre,

- essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;

- contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

A ciò va aggiunto che la legge prevede che gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. n. 276, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

Inoltre, va rimarcato che nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In tal modo viene riconosciuta forza vincolante alla volontà espressa dalle parti. A ciò si aggiunge che il Giudice tiene conto anche delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo inserite nei contratti individuali di lavoro stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione (art. 30 l. n. 183/2010).

Rispetto ai soggetti che possono svolgere attività di certificazione, la legge fornisce il seguente elenco: sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni territoriali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

Da un punto di vista procedurale, l'iter da seguire (procedimento amministrativo) a cura delle parti viene rimesso al regolamento interno di ciascuna Commissione e a ciò che in esso è previsto, fermo restando che comunque si tenere conto dei principi fissati inderogabilmente dall'art. 78 del decreto legislativo.

Dunque, come detto, la procedura ha il carattere della volontarietà e consegue ad una richiesta congiunta avanzata dalle parti alla Commissione.

Nell'istanza le parti segnalano a quali effetti chiedono la certificazione (civili, previdenziali, fiscali e amministrativi) e sulla base di questa indicazione di modo che la Direzione territoriale del lavoro informi tutti i soggetti interessati dal procedimento. Entro il termine ordinatorio di 30 giorni il procedimento si deve concludere. Del contenuto dell'atto di certificazione si è già detto.

I contratti di lavoro certificati e la relativa pratica, infine, devono essere conservati presso la sede di certificazione per almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza.

Compito delle commissioni di certificazione è quello di procedere con l'esatta qualificazione del contratto, anche se accanto a questa funzione se ne collocano altre due che si formalizzano nella funzione di consulenza e di assistenza alle parti e nella funzione dispositiva. Infatti:

• a norma dell'art. 76 del d.lgs. n. 276/2003 le commissioni esplicano funzione di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali sia per la stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale che per le eventuali modifiche del programma avendo riguardo in particolar modo alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro

• a norma dell'art. 82 del d.lgs. n. 276/2003 le sedi di certificazione sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

Inoltre, va specificato anche che la procedura di certificazione può avere ad oggetto il deposito (o meglio: il contenuto) del regolamento interno delle cooperative che ha per oggetto la disciplina dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Anche il contratto di appalto può essere oggetto di certificazione a mente di quanto previsto dall'art. 84 del d.lgs. n. 276.

Le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 c.c. sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto.

Certificabili sono altresì le clausole elastiche nel contratto di part-time: l'art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 sul riordino delle tipologie contrattuali ha previsto che in assenza di una regolamentazione collettiva le parti individuali possono rivolgersi ad una commissione per ottenere la certificazione delle clausole pattuite individualmente.

Non si esauriscono qui le attività della Commissione. Infatti, a mente di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 le Commissioni sono chiamate in causa:

• in sede di offerta di conciliazione ex art. 6, d.lgs. n. 23/3015 in occasione di un licenziamento intimato al lavoratore assunto con il contratto a tutele crescenti

• in relazione ai patti individuali di demansionamento (art. 3, d.lgs. n. 81/2015) ove la legge consente di stipulare patti individuali modificativi anche in senso peggiorativo delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione purché detti patti siano stipulati in sede protetta e nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita

.

• in caso di procedura di stabilizzazione disciplinata dall'art. 54 del d.lgs. n. 81/2015 dei rapporti di collaborazione basata sull'assunzione a tempo indeterminato; la procedura viene incentivata con la previsione di misure premiali a condizione che le parti sottoscrivano – riferendosi a tutte le possibili pretese circa la qualificazione del pregresso rapporto – atti di conciliazione in sede protetta quale è la commissione.

A mente del richiamato decreto legislativo n. 81, infine, in riferimento alle collaborazioni autonome parasubordinate è possibile per le parti fare certificare l'assenza dei tre requisiti – continuità, esclusiva personalità e (etero) organizzazione ad opera del committente delle modalità di esecuzione spazio-temporale della prestazione – per evitare l'applicazione, al rapporto, della disciplina del lavoro subordinato.

Infine, una sguardo specifico agli effetti e ai rimedi della certificazione, seppure già menzionati sopra: circa gli effetti, come detto, la certificazione vincola le parti, innanzitutto, e poi i terzi nei cui confronti si chiede che abbia effetto la certificazione; vincolo che perdura sino a che non intervenga un diverso accertamento giudiziale (i.e una sentenza di merito che accolga uno dei rimedi esperibili ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 276/2003). E dunque il personale ispettivo non puo' disconoscere e sanzionare quei contratti che sono stati certificati né tantomeno operare una diversa qualificazione del contratto; possono eventualmente, previo tentativo di conciliazione ex art. 81, d.lgs. n. 276 cit., impugnare in via giudiziale il contratto certificato.

Inoltre, sempre a norma della legge, a) in caso di contratti in corso di esecuzione, gli effetti della certificazione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede; b) in caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

Circa i rimedi esperibili contro la certificazione, le parti possono ricorrere all'AGO o al Tar, previo esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio che, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs n. 276/2003 deve essere esperito innanzi alla commissione che ha proceduto con la certificazione. È possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria in caso di a) erronea qualificazione del contratto, in tal caso il vizio può essere fatto valere dalle parti e anche dai terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione produce i suoi effetti e il giudice adito è chiamato ad operare la qualificazione del rapporto in difformità con quanto stabilito dalla certificazione; con l'accertamento operato dal Giudice si determina la rimozione degli effetti dell'atto di certificazione con efficacia ex tunc; b) difformità del programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione: sempre le parti così come i terzi possono impugnare l'atto, ma non già come nel caso sub a) coinvolgendo il Giudice in punto di diritto bensì in punto di fatto; in tal caso la difformità incide sulla validità della certificazione dal momento in cui l'inizio di detta difformità venga accertata; c) per vizi del consenso, che possono, in questo caso, essere fatti valere solo dalle parti.

È possibile, invece, ricorrere al Tar del luogo in cui ha sede la Commissione di certificazione che ha certificato il contratto per violazione del procedimento e per eccesso di potere (giusto quanto previsto dall'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 276/2003).

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