Contratto di agenzia con esclusivainquadramentoIl rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo tipico, regolato principalmente dalle disposizioni contenute del codice civile (segnatamente dagli artt. da 1742 a 1753 c.c.) e dalla contrattazione collettiva (AEC Commercio e AEC Industria). Sono elementi caratterizzanti del rapporto di agenzia: a) l'assunzione di un obbligo espressamente remunerato da parte dell'agente di promuovere degli affari per conto del preponente; b) la stabilità del rapporto; c) la determinazione di una zona. Formula
CONTRATTO DI AGENZIA CON ESCLUSIVA CONTRATTO DI AGENZIA .... [Preponente], in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... / .... / ...., con sede legale in ...., via ...., n .... C.F. .... e P.I. .... (Preponente); E .... [Agente], nato a ...., il .... / .... / ...., residente in ...., via ...., n. .... C.F. .... e P.I. ...., iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato di .... con denuncia di inizio di attività del .... che si allega] [1] (Agente); PREMESSO CHE a) .... [Preponente] svolge la propria attività nel settore .... [specificare] e produce/commercializza i seguenti prodotti, nominati .... e identificati dal marchio ....; b) .... [Preponente] intende espandere il mercato dei prodotti sopra indicati nella zona di .... [indicare specificatamente il mercato di riferimento; aggiungere eventualmente la tipologia di rivenditore: all'ingrosso, al dettaglio ecc.; aggiungere eventualmente specificazioni che anticipino alcuni obiettivi minimi fissati all'agente: es. con un incremento previsto del fatturato nella percentuale di .... ]; c) il Sig. .... [Agente] svolge professionalmente l'attività di agente di commercio, è iscritto con denuncia di inizio di attività del .... presso la Camera di commercio, industria e artigianato di .... (cfr. certificazioni allegate); d) il Sig. .... [Agente] si occupa in particolare di sviluppare mercati e promuovere la conclusione di contratti nel settore del .... dal .... / .... / .... oppure nella zona di .... dal .... e dichiara, al riguardo, di avere la necessaria professionalità ed esperienza per la realizzazione del risultato atteso dal Preponente come sopra sinteticamente individuato; e) il Sig. .... [Agente] svolge la propria attività di promozione con propri mezzi e in piena autonomia organizzativa; f) le parti si danno reciprocamente atto che non hanno alcun interesse a stipulare un contratto con vincolo di subordinazione e dipendenza atteso che il Sig. .... [Agente] intende proseguire nello svolgimento della propria attività professionale in forma autonoma, pur nel rispetto degli obblighi specifici derivanti dal presente accordo. CONVENGONO 1. OGGETTO 1.1. Il Preponente, valutata positivamente la professionalità dell'Agente come sinteticamente indicata nelle Premesse, lo incarica di promuovere con vincolo di esclusiva, la vendita dei prodotti come sopra individuati sinteticamente e specificatamente indicati in allegato (cfr. Allegati); Clausola integrativa x. Il Preponente si riserva in relazione alla propria politica produttiva/commerciale di modificare – con congruo termine di preavviso da individuarsi in .... nel rispetto delle disposizioni dell'AEC .... [2] – l'elenco dei prodotti specifici sopra menzionati eliminandone alcuni ovvero introducendone di nuovi con le medesime caratteristiche merceologiche. 1.2. L'incarico sopra individuato si intende comprensivo di tutte le attività meramente accessorie e/o connesse per la realizzazione a regola d'arte dello stesso, in forma autonoma e con piena autonomia organizzativa dell'Agente. 2. DURATA DEL CONTRATTO Ipotesi 1 (Contratto a tempo indeterminato) 2.1. Il presente incarico è conferito all'Agente a tempo indeterminato. 2.2. Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante preavviso da esercitarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 2.3. Per la regolazione del preavviso le parti fanno riferimento all'accordo economico collettivo vigente alla data di comunicazione del preavviso stesso nel rispetto dell'art. 1750 c.c. in vigore al momento del recesso. Ipotesi 2 (Contratto a termine) 2.1. Il presente contratto si intende conferito fino al .... / .... / ..... 2.2. Il contratto si intenderà sciolto a qualsiasi effetto alla data di scadenza del termine sopra indicato senza bisogno di alcuna ulteriore comunicazione tra le parti. 2.3. La prosecuzione oltre il termine dell'attività dà luogo a conversione del contratto di agenzia in contratto a tempo indeterminato. 2.4. In caso di conversione del contratto a tempo indeterminato troverà applicazione per la regolazione del preavviso l'art. 1750 c.c. in vigore al momento del recesso e l'accordo economico collettivo vigente al momento del recesso. Ipotesi 3 (Contratto a termine con rinnovo) 2.1. Il presente contratto si intende conferito fino al .... / .... / ..... 2.2. Il presente contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni e per la medesima durata ove non intervenga disdetta ad opera di una delle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre .... mesi dalla scadenza di cui al punto 2.1. ovvero a quella successiva in caso di rinnovo del contratto stesso. 2.3. Decorso il termine di scadenza di cui al punto 2.1., ovvero quello derivante dal rinnovo, ove il contratto abbia ancora esecuzione il medesimo si intenderà convertito in contratto a tempo indeterminato. 2.4. In caso di conversione del contratto a tempo indeterminato trova applicazione per la regolazione del preavviso l'art. 1750 c.c. in vigore al momento del recesso e l'accordo economico collettivo vigente al momento del recesso. 3. DIRITTO DI ESCLUSIVA [3] 3.1. Il Preponente, nel vigore del presente accordo, non potrà avvalersi, con riferimento alla zona oggetto del presente incarico, di altri rapporti di agenzia per il medesimo ramo di affari, né potrà svolgere, con riferimento alla medesima zona e al medesimo ramo d'affari, in proprio ovvero tramite propri diversi collaboratori, anche con rapporto di lavoro subordinato, l'attività di promozione di cui al presente accordo. 3.2. L'Agente non potrà assumere altri incarichi aventi ad oggetto l'obbligo di trattare affari nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di cui al presente accordo a beneficio di imprese concorrenti del Preponente. 3.3. Le parti convengono sin d'ora che la violazione del diritto di esclusiva come disciplinato ai punti 3.1. e 3.2. costituisce grave inadempimento contrattuale. 3.4. Le parti convengono sin d'ora che in caso di violazione da parte del Preponente del diritto di esclusiva di cui al punto che precede, si intenderanno comunque dovute all'agente le provvigioni relative agli affari comunque conclusi con riferimento alla zona e al ramo d'affari oggetto del presente incarico, salvo il maggior danno derivante dalla violazione del presente obbligo. 3.5. Le parti convengono sin d'ora che in caso di violazione da parte dell'Agente del diritto di esclusiva di cui al punto 3.1. dovrà a titolo di penale e salvo l'eventuale maggiore danno, la somma di Euro ..... Clausola alternativa (agente monomandatario) 3.1. Il Preponente, nel vigore del presente accordo, non potrà avvalersi, con riferimento alla zona oggetto del presente incarico, di altri rapporti di agenzia per il medesimo ramo di affari, né potrà svolgere, con riferimento alla medesima zona e al medesimo ramo d'affari, in proprio ovvero tramite propri diversi collaboratori, anche con rapporto di lavoro subordinato, l'attività di promozione di cui al presente accordo. 3.2. L'Agente, in qualità di agente monomandatario, si impegna a non assumere incarichi a favore di imprese e soggetti diversi dal Preponente, anche non in concorrenza e anche per zone diverse da quella oggetto del presente contratto, salvo approvazione scritta del Preponente. 3.3. Le parti convengono sin d'ora che la violazione del diritto di esclusiva come disciplinato ai punti 3.1. e 3.2. costituisce grave inadempimento. 3.4. In caso di violazione da parte del Preponente degli obblighi di cui al punto 3.1., si intenderanno comunque dovute all'agente le provvigioni relative agli affari comunque conclusi con riferimento alla zona e al ramo d'affari oggetto del presente incarico, indipendentemente dal fatto che siano esito di un'attività sistematica ovvero occasionale, salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno derivante dalla violazione del presente obbligo. 3.5. Le parti convengono sin d'ora che in caso di violazione da parte dell'Agente degli obblighi di cui al punto 3.2. l'agente sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale la somma di Euro .... nel caso in cui abbia svolto attività promozionale a favore di una impresa non concorrente e di Euro .... nel caso in cui abbia svolto attività promozionale a beneficio di una impresa concorrente del Preponente. 4. LA ZONA 4.1. L'Agente dovrà svolgere la sua attività nella zona .... e in particolare presso i relativi punti vendita commerciali o insegna di cliente nota al pubblico, situati nella stessa zona. 4.2. Il Preponente si riserva di effettuare variazioni alla zona assegnata all'Agente, con comunicazione all‘Agente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti, purché dalla data e contenuto certi e nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla contrattazione collettiva (AEC del settore ....). 4.3. La violazione della zona suddetta da parte dell'Agente, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto, mentre la provvigione per le relative vendite sarà posta ad esclusivo favore dell'agente titolare della zona violata. 5. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 5.1. L'Agente svolgerà l'incarico ricevuto ed accettato, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Preponente, e con piena autonomia nella modulazione dei tempi e dei modi per l'espletamento dell'attività. L'Agente si assume, inoltre, sin da ora, il rischio economico per l'attività promozionale svolta. 5.2. Il presente incarico ha carattere strettamente personale: l'Agente tuttavia potrà farsi assistere da sub-agenti, ma solo con il consenso del Preponente. Resta, comunque, inteso che saranno a carico dell'Agente i compensi da corrispondere a detti sub-agenti o sostituti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato. 6. OBBLIGHI DELL'AGENTE 6.1. L'Agente, senza che per questo venga meno la sua autonomia, dovrà visitare con frequenza la clientela ed informare ogni tre mesi il Preponente delle condizioni di mercato, con particolare riferimento alla clientela e allo stato della concorrenza della propria zona. 6.2. Inoltre, lo stesso Agente è tenuto ad accertare la solvibilità dei clienti dei quali trasmette gli ordini ed a fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli affari. In mancanza di comunicazioni, la proposta d'ordine sarà considerata come espressione di parere favorevole. Fermo quanto sopra, l'Agente è comunque tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 1746 c.c. 7. IMPEDIMENTO DELL'AGENTE 7.1. Ai sensi dell'art. 1747 c.c., qualora l'Agente, per qualsivoglia ragione, non fosse in grado di eseguire l'incarico affidatogli, deve darne immediata comunicazione scritta al Preponente, pena il risarcimento del danno cagionato. 7.2. Il Preponente si riserva inoltre la facoltà di provvedere direttamente per il periodo anzidetto ad assicurare l'esercizio del contratto di agenzia ovvero ad affidare ad altri l'incarico. 8. ORDINI 8.1. L'Agente nello svolgimento della sua attività dovrà procedere a raccogliere ed ottenere gli ordini utilizzando, esclusivamente, i moduli così come formulati dal Preponente, i quali dovranno essere redatti e compilati in modo chiaro e con precisa indicazione del tipo di merce, del prezzo, delle modalità e condizioni di pagamento, nonché nome, indirizzo, codice fiscale e sottoscrizione del cliente. 8.2. Tali moduli potranno essere modificati dal Preponente in qualsiasi momento, senza obbligo di dare alcun preventivo preavviso. 8.3. Gli ordini debbono, in ogni caso, essere presi con la clausola «salvo approvazione della ditta». 9. RISCOSSIONI E FATTURE 9.1. L'Agente dovrà versare entro il termine di giorni .... gli incassi ricevuti, pena la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno arrecato al Preponente. In caso di mancato puntuale pagamento da parte del cliente, l'Agente è tenuto a prestare la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e non pagate alla scadenza stabilita e per risolvere eventuali controversie. L'Agente non è tenuto a concedere sconti o dilazioni senza preventiva autorizzazione della parte Preponente. Clausola alternativa (limitativa del potere di riscossione dell'agente) 9.1. Ai sensi dell'art. 1744 c.c. l'Agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del Preponente. Tale divieto rimane valido sino a contraria previsione delle parti. 10. PROVVIGGIONI 10.1. Ai sensi dell'art. 1748 c.c., l'Agente ha diritto alla provvigione pari alla misura del .... quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Le parti rinviano al suddetto articolo per i modi e i tempi in cui sorge il diritto di provvigione. Clausola alternativa (modificativa del momento e della misura delle provvigioni) 10.1. Ai sensi dell'art. 1748 c.c., l'Agente ha diritto alla provvigione pari alla misura del .... al momento [inserire il momento che rileva per la maturazione del diritto di provvigione in capo all'Agente, diverso da quello previsto dall'art. 1748]. [Verificare anche le previsioni dell'AEC di settore]. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 11.1. In caso di grave inadempimento da parte dell'agente di una delle clausole contenute nel presente contratto, e precisamente ...., il preponente avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza preavviso, a norma dell'art. 1456 c.c. 12. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 12.1. Al termine del rapporto, per qualsiasi ragione esso avvenga, l'agente è tenuto a restituire alla Preponente il materiale commerciale e la documentazione affidatagli per lo svolgimento dell'incarico, con espresso riferimento al campionario in suo possesso. 13. GARANZIA DELL'AGENTE 13.1. Ai sensi dell'art. 1746 c.c., è fatto divieto al Preponente di porre a carico dell'Agente la responsabilità solo parziale per l'inadempimento del terzo. 14. INDENNITÀ IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO 14.1. Ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., le parti esplicitamente concordano che trovino applicazione le indennità previste dall' AEC del settore ...., comprese così le indennità suppletive di clientela e le indennità meritocratiche. 15. DISCIPLINA APPLICABILE E RINVIO 15.1. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato dal presente accordo, al codice civile. 15.2. Le parti rinviano altresì per quanto non disciplinato dal presente accordo, all'AEC del settore .... Clausola alternativa 15.2. Le parti si danno reciprocamente atto di non essere vincolate al rispetto di alcun AEC e che ove il presente contratto rinvia espressamente al AEC del settore .... tale rinvio si intende operato esclusivamente per l'istituto considerato e non determina in alcun modo, per espressa volontà delle parti, adesione implicita all'accordo nella sua interezza. Clausola integrativa x. Negoziazione x.1. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto, così come tutti i suoi allegati, è il risultato di specifica e articolata negoziazione e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. [4] 16. FORO COMPETENTE 16. La competenza a decidere sulle controversie derivanti dal presente contratto sarà del Tribunale di .... Luogo e data .... Firma del Preponente .... Firma dell'Agente .... [1]La CGUE con la sentenza 30 aprile 1998, n. C-215/97 ha posto in evidenza il contrasto delle disposizioni della Direttiva con la normativa italiana che prevede l'obbligo di iscrizione considerato che la Direttiva CE n. 86/653/CE dispone che gli Stati membri possano prevedere quale unico limite alla stipulazione del contratto di agenzia la forma scritta. Sulla base di tale decisione l'art. 74 del d.lgs. n. 59/2010 (e successivo d.m. 26 ottobre 2011) ha abrogato il ruolo degli agenti (abrogazione operativa dal 12 maggio 2012) prescrivendo che l'attività di agente sia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alle Camere del commercio (SCIA) corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 l. n. 204/1985. Tuttavia, la norma in questione non è intervenuta sul sistema delle sanzioni collegate alla mancata iscrizione dell'agente (cfr. art. 9, d.lgs. n. 204/1985, art. 8, d.m. 26 ottobre 2011). [2]AEC Commercio CNEL H091 e AEC Industria CNEL H081. [3]La violazione dell'esclusiva da parte dell'agente in alcuni casi costituisce giusta causa di recesso del preponente senza preavviso (Cass. n. 4678/2006). Lo stesso vale a favore dell'agente in caso di violazione da parte del preponente. In questo caso però vi è l'espressa previsione dell'art. 1748, comma 2 c.c. che prevede il diritto dell'agente al pagamento delle provvigioni per gli affari che il preponente ha realizzato nella zona riservata all'agente. [4]La clausola in esame presuppone la effettiva negoziazione del contratto, in mancanza, e segnatamente nell'ipotesi in cui la casa mandante abbia una pluralità di agenti commerciali con rapporti standardizzati e regolati da uno standard contrattuale unilateralmente predisposto, occorre verificare se non sia necessario inserire la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 e 1342 e ss. c.c. commentoQuadro normativo Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 1742-1753 c.c. (Libro IV - Delle obbligazioni - Capo X), come modificati dai d.lgs. n. 303/1991 e d.lgs. n. 65/1999, con cui è stata recepita la Direttiva n. 86/653/CE del 18 dicembre 1986. Le norme del Codice civile sono, infatti, il punto di riferimento per la nozione e l'individuazione della fattispecie contrattuale (art. 1742 c.c.), del diritto di esclusiva (art. 1743 c.c.), del regime normativo in materia di potere di riscossione (art. 1744 c.c.) e di rappresentanza (artt. 1745 e 1752 c.c.) dell'agente, degli obblighi (artt. 1746 e 1747 c.c.) e diritti dell'agente verso il preponente(art. 1748 c.c.), degli obblighi di quest'ultimo nei confronti dell'agente (art. 1749), della durata e recesso unilaterale con preavviso dal contratto (art. 1750 c.c.), dei casi e condizioni in cui spetta in via generale all'agente l'indennità di cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.), del patto di non concorrenza (art. 1751-bis c.c.) e delle condizioni di applicabilità di tali norme agli agenti di assicurazione (art. 1753 c.c.). Il rapporto di agenzia è anche regolato da normativa speciale. Tra questa va presa in considerazione la legge che prevede i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di agente e i correlati obblighi di registrazione amministrativa che regolano le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (c.d. REA) dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio (art. 5 l. n. 204/1985, come modificata dal d.lgs. n. 59/2010 e d.m. 26 ottobre 2011). Il quadro normativo di riferimento viene completato dalle norme che riguardano il trattamento previdenziale integrativo obbligatorio affidato all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio - Enasarco - istituito dal r.d. n. 1305/1939. In particolare, hanno rilievo la l. n. 12/1973 che ha ridefinito la natura e i compiti dell'Ente in particolare riguardo al trattamento pensionistico integrativo, stabilendone la natura obbligatoria per legge dello Stato, e, soprattutto, il Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco che ha di fatto allineato la previdenza Enasarco al sistema della previdenza obbligatoria INPS (Regolamento Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011, n. 35 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – G.U. 11 agosto 2011, n. 186 – e successive modifiche e integrazioni). Sebbene di rango secondario nell'ambito della gerarchia delle fonti ma di grande rilievo pratico se richiamati nell'ambito della disciplina contrattuale sono poi gli Accordi Economici Collettivi, in particolare quelli dei settori Commercio e Industria, comunemente applicati nei contratti di agenzia eseguiti sul territorio italiano (AEC Commercio 16 febbraio 2009, rinnovato da ultimo il 4 giugno 2025 e AEC Industria 30 luglio 2014). La disciplina collettiva assume in alcuni casi – quando richiamata nel contratto – un ruolo rilevante per la regolamentazione di dettaglio di alcuni degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto. Si pensi, ad esempio, al diritto di esclusiva legato alla zona, ma anche alla possibilità di inserire una modifica unilaterale del mandato da parte dell'azienda, oppure, ancora alla regolamentazione di dettaglio relativa alle ipotesi di legittima sospensione (tutelata) del rapporto di lavoro prevista, invece, in modo del tutto generico dall'art. 1747 c.c. Disciplina del rapporto A norma dell'art. 1742 c.c. è agente chi assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente e verso un compenso, la conclusione di contratti in un determinata zona. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1742 c.c., il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra parte un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. Tale nozione vale anche per la figura del “rappresentante di commercio”, utilizzata negli AEC e di frequente nella prassi, posto che l'art. 1752 c.c. espressamente rende applicabili le norme in materia di agenzia anche all'agente al quale il preponente abbia conferito il potere di rappresentanza e perché anche gli AEC dettano le medesime regole per entrambe tali figure. Sostanzialmente identiche risultano le definizioni di agente contenute negli AEC (cfr. AEC Commercio, art. 1, AEC Industria, art. 1). Gli agenti si dividono poi in monomandatari – qualora abbiano un rapporto di agenzia con un solo preponente – o plurimandatari – qualora abbiano più contratti di agenzia con più preponenti. Tale distinzione che non si ritrova nel Codice civile assume rilevanza in caso di applicazione degli AEC in quanto alcune disposizioni degli Accordi sono formulate avendo proprio riguardo a tale distinzione (ad es. AEC Commercio, art. 3 rispetto alla variazione della zona e del contenuto economico del rapporto, art. 8 in materia di patto di non concorrenza, art. 11 in materia di preavviso di recesso, art. 16 in materia di previdenza Enasarco; AEC Industria, art. 9 in materia di preavviso di recesso e art. 14 in materia di patto di non concorrenza). L'attività di agenzia può essere esercitata sia in forma individuale e in questo caso la persona fisica agente è qualificata come lavoratore autonomo piccolo imprenditore (art. 2082 c.c. – Cass. n. 9102/2003; Trib. Aosta 9 maggio 2011), sia in forma collettiva, potendo l'agente essere costituito sia quale società di persone sia quale società di capitali. Solo agli agenti persone fisiche si applica il rito del Lavoro (artt. 409 e 413 c.p.c.). Si applica invece il rito ordinario civile nelle controversie riguardanti gli agenti costituiti in forma societaria (sia di persone sia di capitali). Inoltre, è applicabile solo agli agenti individuali lo speciale regime delle rinunce e transazioni previsto dall'art. 2113 c.c. Come precisato, con riguardo alla forma, l'art. 1742 c.c. prevede, da una parte, la forma scritta ad probationem, dall'altra il diritto di ciascuna delle parti di ottenere dall'altra un documento sottoscritto che riproduca i contenuti dell'accordo. In mancanza di stipula di contratto scritto, la prova dello stesso incontrerebbe rigide preclusioni processuali: non essendo ammissibile la prova per testi (art. 2725 c.c., salvo che il documento sia stato smarrito per colpa) né quella per presunzioni (art. 2729, comma 2) è ammissibile la prova a mezzo di confessione giudiziale (artt. 2730 e 2735 c.c.), giuramento (art. 2739 c.c.) e di documenti di formazione posteriore alla conclusione del contratto da cui possa evincersi la stipulazione verbale dello stesso (Cass. n. 1824/2013; Cass. n. 9525/1992). Per la validità del contratto di agenzia neppure è richiesta l'iscrizione dell'agente al ruolo o la sua iscrizione in registri amministrativi ma la sola attestazione della presenza nel Registro delle Imprese. Il Codice civile prevede che all'agente possa essere attribuito l'incarico di riscuotere i crediti del preponente (art. 1744 c.c.). Detto potere deve però essere specificatamente attribuito in quanto è accessorio rispetto al rapporto di agenzia in senso stretto anche nell'ipotesi in cui sia stato conferito potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 1745 c.c. La provvigione Con riguardo al corrispettivo tipico del rapporto di agenzia, ossia la provvigione, la Direttiva CE n. 86/653/CE (all'art. 6) ne ha fornito una definizione, stabilendo che «tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva». Nella prassi, la provvigione consiste in una percentuale sul valore dell'affare concluso. Il Codice civile, pur non dando una definizione della provvigione, dedica a quest'ultima l'art. 1748 c.c., affermando al primo comma che il diritto alla provvigione sussiste qualora l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento dell'agente. Il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare (che sia effettivamente riconducibile all'operato dell'agente cfr. Trib. Milano 14 luglio 2016); non è più necessario, come invece previsto nel vigore della previgente disciplina, che si verifichi anche il buon fine dell'affare, vale a dire l'esecuzione della prestazione da parte del terzo e quindi l'effettivo incasso. Il comma 2 dell'art. 1748 c.c. è dedicato alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dal preponente – c.d. provvigioni indirette – e prevede due distinte ipotesi: (i) affare concluso dal preponente con terzi appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente; (ii) affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo. La prima ipotesi presuppone un diritto di esclusiva ex art. 1743 c.c. in favore dell'agente, per cui la provvigione è intesa quale “risarcimento” legato alla perdita di affari in ragione dell'ingerenza del preponente nella sua zona. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che la provvigione non spetta nelle ipotesi in cui l'intervento del preponente nella zona o comunque nei confronti dei clienti di competenza dell'agente sia stato motivato proprio dall'inadempimento e dall'inerzia di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività promozionale (Trib. Napoli 25 gennaio 2002; Trib. Pescara 22 giugno 2016). Il secondo caso non presuppone invece un diritto di esclusiva dell'agente ma è finalizzata a garantire all'agente un compenso qualora si tratti di clienti acquisiti grazie al suo intervento nell'ambito del rapporto contrattuale. Quanto al momento in cui matura la provvigione, il comma 4 dell'art. 1748 c.c. prevede due distinti momenti: – salvo che sia diversamente stabilito, dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in favore del cliente; questo termine è derogabile; – il secondo, inderogabile, che individua il termine “ultimo” per la maturazione della provvigione e dal momento e nella misura in cui la prestazione è stata da parte del cliente in favore del preponente, ossia del pagamento del prezzo da parte del cliente. È bene precisare che, come chiarito in giurisprudenza, la prima ipotesi, nel far sorgere il diritto alla provvigione nel momento in cui il preponente «avrebbe dovuto eseguire la prestazione in favore del cliente», fa riferimento al solo inadempimento imputabile al preponente, concetto da interpretarsi avuto riguardo all'art. 1218 c.c. (Cass. n. 1142/1995; Cass. n. 422/1991; Cass. n. 3601/1980). Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione (principio affermato in fattispecie soggetta “ratione temporis” all'art. 1748 c.c. nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 3 del d.lgs. n. 65/1999 - Cass. n. 25023/2013). Pertanto l'imputabilità al preponente della mancata conclusione dell'affare è da escludersi nei soli casi di impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., di exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., di inadempimento del cliente di non scarsa importanza. Coerentemente, la norma prevede, di converso, il diritto del preponente alla restituzione della provvigione già riscossa dall'agente qualora sia certo che il contratto tra preponente e terzo non avrà esecuzione. Qualora, invece, preponente e cliente si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto concluso, l'agente avrà diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Quanto al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, si distinguono le seguenti due ipotesi contemplate dall'art. 1748, comma 3: 1) se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente lo scioglimento del contratto; 2) a prescindere dal ricevimento della proposta dopo la fine del contratto, se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di conclusione del contratto e la loro conclusione sia da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Si tratta di aspetti e di previsioni alternative che possono entrare nella specifica regolazione dei rapporti in sede di stipulazione del contratto, anche tenendo conto, eventualmente delle previsioni degli AEC, ove applicati (in particolare, art. 5 AEC Commercio e art. 6 AEC Industria con riguardo all'indicazione temporale utile a superare la generica formulazione della previsione codicistica del “termine ragionevole” della conclusione dell'affare successivamente allo scioglimento del contratto. Modifiche unilaterali Nel contratto di agenzia è data facoltà al preponente di apportare variazioni al contenuto del rapporto contrattuale in corso di esecuzione. Il tema dello jus variandi ha assunto inizialmente rilevanza con riferimento alle provvigioni. Il diritto alla provvigione, diversamente dalla retribuzione (art. 36 Cost., art. 2103 c.c.), è un diritto disponibile dell'agente, con la conseguenza che le relative rinunce e transazioni non sono assoggettate al regime di impugnazione di cui all'art. 2113 c.c. (Cass. n. 6/1988). Conformemente a questo principio si ritiene valida la clausola del contratto di agenzia che attribuisca al preponente la facoltà di variare in senso peggiorativo l'importo delle provvigioni, così come l'area. Tuttavia, tali modifiche sono soggette a specifiche previsioni quando trovi applicazione la contrattazione collettiva del settore di riferimento, e segnatamente l'AEC Industria e l'AEC Commercio, come da ultimo rinnovato. S Entrambi gli AEC prevedono una dettagliata disciplina, in particolare anche con riguardo alle variazioni di territorio, clientela e prodotti e misura delle provvigioni (art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo del settore Industria del 30 luglio 2014 e art. 3 dell'Accordo Economico Collettivo del settore Commercio) prevedendo specifiche previsioni a seconda dell'entità – lieve, media o rilevante (sensibile) – delle variazioni (riduzioni) in ragione dell'incidenza sulle provvigioni. Obblighi delle parti Il Codice civile contiene due specifiche norme, l'art. 1746 e l'art. 1749 c.c., che definiscono gli obblighi rispettivamente dell'agente e del preponente. Quanto all'agente, è previsto che nell'esecuzione dell'incarico tuteli gli interessi del preponente e agisca con lealtà e buona fede. Egli deve specificatamente adempiere all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e deve fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. In relazione al c.d. star del credere, prima applicato nei contratti di agenzia, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 526/1999 (c.d. legge comunitaria del 1999), è fatto divieto nell'ambito del contratto di agenzia di concludere un patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo mentre è data facoltà alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati. L'obbligo di garanzia assunto dall'agente non deve essere di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire e deve essere previsto per l'agente uno specifico corrispettivo. Per quanto riguarda il preponente, la sua obbligazione fondamentale è quella di provvedere ex art. 1748 c.c. al pagamento della provvigione (art. 1746, comma 3). Ulteriori obblighi sono previsti all'art. 1749 c.c., norma espressamente rubricata “Obblighi del preponente”. In base a detto articolo, il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Conseguentemente, egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli (art. 1749, comma 1, c.c.). Il secondo comma della norma impone inoltre al preponente un obbligo di consegna all'agente di un estratto conto delle provvigioni dovute. Ciò entro un termine scadente al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto deve contenere alcune indicazioni obbligatorie, vale a dire gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente (art. 1749, comma 2, c.c.). L'agente vanta, inoltre, uno specifico diritto in relazione alle informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, con speciale riferimento all'analisi dei libri contabili del preponente (art. 1749, comma 3, c.c.). L'ultimo comma afferma la nullità di ogni pattuizione contraria ai descritti obblighi (art. 1749, comma 4, c.c.). Esclusiva L'esclusiva prevista dall'art 1743 c.c. in tema di rapporto di agenzia, comporta che il preponente non possa valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona, e che, a sua volta, l'agente non possa assumere l'incarico di trattare nella stessa zona, e per lo stesso ramo, anche se per prodotti differenti, gli affari per più preponenti «in concorrenza tra loro», da intendersi latu sensu, come aventi clientela potenzialmente in comune. La violazione dell'esclusiva non inficia la validità e l'efficacia del contratto di agenzia. Giova ricordare che l'esclusiva costituisce elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia, potendo esser escluso per una o anche per entrambe le parti o diversamente modulato (cfr. Trib. Firenze 13 luglio 2016). L'ampia derogabilità del diritto di esclusiva fa sì che anche il preponente possa concordare con l'agente di riservarsi alcune categorie di clienti, anche nominativamente individuati (c.d. clienti direzionali). Nel caso in cui tale pattuizione sia prevista dalle parti, l'agente non avrà diritto alle provvigioni sugli affari conclusi con i clienti direzionali. Inoltre, sebbene la possibilità e la legittimità di una deroga tacita sia ammessa dalla giurisprudenza (Cass. n. 17614/2009; Cass. n. 26062/2013), è consigliabile inserire sempre nel contratto di agenzia un'espressa previsione al riguardo, e ciò in ragione della difficoltà, in caso di contestazione, a fornire la prova di una deroga per fatti concludenti. Recesso Il Codice civile fissa all'art. 1750 c.c. dei termini di preavviso minimi pari ad un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il quarto iniziato, cinque mesi per il quinto anno iniziato e sei mesi per il sesto anno e tutti i successivi. Le parti possono prevedere anche termini di preavviso maggiori purché il preavviso a cui è tenuto il preponente non sia inferiore a quello che deve prestare l'agente. Gli AEC Commercio e Industria contengono specifiche disposizioni in ordine al preavviso che tengono conto non solo della durata del rapporto ma altresì della natura monomandataria o plurimandataria del contratto (cfr. art. 9 AEC Industria e art. 11 AEC Commercio). Il recesso c.d. per giusta causa, pur non essendo specificatamente previsto come tale all'interno del Codice, è desumibile dall'art. 1751, comma 2, c.c., che prevede che l'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La giurisprudenza, peraltro, è consolidata nel ritenere applicabile in via analogica al contratto di agenzia l'art. 2119 c.c. relativo al recesso per giusta causa nell'ambito del diverso rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 3595/2011; Trib. Torino 17 settembre 2012; Cass. n. 22285/2015; Trib. Udine 12 agosto 2016). Ipotesi, quella prevista nell'art. 2119 c.c., più ampia di quella desumibile dall'art. 1751 c.c., riferita solo all'inadempienza grave del preponente, ma che, in concreto, tenuto anche conto dei complessivi obblighi di protezione del preponente incombenti sull'agente (art. 1746, comma 1 c.c.), non appare particolarmente rilevante. Il contratto di agenzia può, altresì, risolversi per l'operare di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Si può, infatti, prevedere all'interno del contratto apposita clausola ove vengono tipizzati una serie di inadempimenti con la conseguenza che, ove uno di questi si realizzi, il contratto si risolve di diritto, senza necessità del preponente di provare la rilevanza dell'inadempimento (Trib. Bari 4 febbraio 2014; Trib. Modena 13 marzo 2010). Affinché la clausola possa validamente esplicare i suoi effetti è necessario che il contenuto dell'obbligazione sottesa alla risoluzione sia determinato, l'inadempimento sia imputabile all'agente e il preponente dichiari espressamente di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Sul punto occorre però precisare che, se da una parte l'operatività della clausola esclude l'obbligo di preavviso e il pagamento della relativa indennità, dall'altra non esclude automaticamente il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. L'art. 1751 c.c., attuativo delle prescrizioni di cui alla Direttiva n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, stabilisce, inoltre, al comma 2, che l'indennità di cessazione del rapporto non sia da corrispondersi anche nei casi di recesso con preavviso da parte dell'agente. Quanto, invece, alle condizioni legittimanti la sua corresponsione, la norma prevede che l'agente ha titolo di ricevere detto trattamento qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; 2) il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 3) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, soprattutto, delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti (art. 1751, comma 1, c.c.). In ordine alla relativa quantificazione, il comma 3 dell'art. 1751 c.c. si limita a prescrivere unicamente che l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Gli AEC prevedono il riconoscimento all'agente di un'indennità di cessazione del rapporto diversa, sia nei presupposti che nelle modalità di calcolo, rispetto a quella prevista dal Codice Civile. In particolare, gli AEC dei settori Commercio e Industria riconoscono il diritto dell'agente a percepire, in relazione alla cessazione del rapporto, un trattamento economico composto dalle seguenti voci: – indennità di risoluzione del rapporto (c.d. FIRR), che è determinata in misura percentuale sulle provvigioni complessivamente maturate nel corso del rapporto di lavoro e dovuta anche nel caso di cessazione del rapporto in conseguenza delle dimissioni dell'agente e a prescindere dalla sussistenza di incremento della clientela o di fatturato; – indennità suppletiva di clientela, che è determinata in misura percentuale sul totale delle provvigioni maturate nel corso del rapporto contrattuale e dovuta in tutti i casi di cessazione del rapporto per iniziativa del preponente e per fatto non imputabile all'agente, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 1751 c.c.; – un'indennità ulteriore (cd. “meritocratica” in base all'AEC Commercio e cd. “supplettiva” in base all'AEC Industria) che viene riconosciuta solo in presenza dell'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e sempre che il preponente abbia ricevuto, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Le differenze tra il trattamento previsto dal Codice Civile e quello previsto dagli AEC hanno dato luogo ad un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale rispetto alla legittimità delle previsioni degli AEC in una materia qualificata dal Codice Civile come inderogabile a svantaggio dell'agente (cfr. art. 1751, comma 6, c.c.), nonché rispetto alla natura (alternativa o cumulativa) delle indennità previste dalla fonte legale e da quella contrattuale collettiva. La Corte di Giustizia, con la sentenza causa C-456/04 del 26 marzo 2006, ha affermato che l'indennità prevista dalla direttiva comunitaria – di cui l'art. 1751 c.c. costituisce attuazione – non può essere sostituita da altra indennità basata su criteri differenti, a meno che non sia provato che l'indennità diversamente determinata sia pari o superiore a quella calcolata sulla base delle previsioni di cui alla direttiva. La pronuncia in esame, pur contenendo copiose argomentazioni, non è stata unanimemente recepita dalla giurisprudenza nazionale. La Corte di Cassazione si è infatti in diverse occasioni discostata da tale principio. |