Recesso per giusta causa dal contratto di agenziaInquadramentoIl rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo tipico, regolato principalmente dalle disposizioni contenute del codice civile (segnatamente dagli artt. da 1742 a 1753 c.c.) e dalla contrattazione collettiva (AEC Commercio e AEC Industria). Sono elementi caratterizzanti del rapporto di agenzia: a) l'assunzione di un obbligo espressamente remunerato da parte dell'agente di promuovere degli affari per conto del preponente; b) la stabilità del rapporto; c) la determinazione di una zona. FormulaLuogo e data ... Al Sig. ... OGGETTO: RECESSO PER GIUSTA CAUSA La ... [Preponente] ha avuto notizia, documentabile, delle seguenti circostanze: ... [1]. La Società Preponente ritiene che i fatti sopra descritti siano di gravità tale che non permettano la prosecuzione nemmeno provvisoria del contratto di agenzia. Per tali ragioni Le comunichiamo che il contratto è da considerarsi risolto per giusta causa a far data dal ricevimento della presente. Alla luce di quanto sopra, così come già previsto nel contratto di agenzia al punto ... , Lei dovrà consegnare immediatamente tutto quanto il materiale in Suo possesso o disponibilità, nonché gli ordini da evadere, ed ogni altra forma di documentazione in Suo possesso relativa all'esercizio del Suo incarico. Le competenze di fine rapporto dovute in base al regolamento contrattuale ed esclusa ogni indennità di preavviso (art. 1751 c.c.) saranno regolarmente conteggiate e tempestivamente corrisposte. La ... [Preponente] si riserva di tutelare nelle forme ritenute più opportune la propria posizione con riferimento al danno cagionato dalla sua condotta. Distinti saluti. Firma del/della preponente ... 1. Specificare puntualmente le circostanze che configurano un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di agenzia. COMMENTOQuadro normativo Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 1742-1753 c.c. (Libro IV – Delle obbligazioni – Capo X), come modificati dai d.lgs. n. 303/1991 e d.lgs. n. 65/1999, con cui è stata recepita la Direttiva n. 86/653/CE del 18 dicembre 1986. Le norme del Codice civile sono, infatti, il punto di riferimento per la nozione e l'individuazione della fattispecie contrattuale (art. 1742 c.c.), del diritto di esclusiva (art. 1743 c.c.), del regime normativo in materia di potere di riscossione (art. 1744 c.c.) e di rappresentanza (artt. 1745 e 1752 c.c.) dell'agente, degli obblighi (artt. 1746 e 1747 c.c.) e diritti dell'agente verso il preponente (art. 1748 c.c.), degli obblighi di quest'ultimo nei confronti dell'agente (art. 1749), della durata e recesso unilaterale con preavviso dal contratto (art. 1750 c.c.), dei casi e condizioni in cui spetta in via generale all'agente l'indennità di cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.), del patto di non concorrenza (art. 1751-bis c.c.) e delle condizioni di applicabilità di tali norme agli agenti di assicurazione (art. 1753 c.c.). Il rapporto di agenzia è anche regolato da normativa speciale. Tra questa va presa in considerazione la legge che prevede i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di agente e i correlati obblighi di registrazione amministrativa che regolano le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (c.d. REA) dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio (art. 5 l. n. 204/1985, come modificata dal d.lgs. n. 59/2010 e d.m. 26 ottobre 2011). Il quadro normativo di riferimento viene completato dalle norme che riguardano il trattamento previdenziale integrativo obbligatorio affidato all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio – Enasarco – istituito dal r.d. n. 1305/1939. In particolare, hanno rilievo la l. n. 12/1973 che ha ridefinito la natura e i compiti dell'Ente in particolare riguardo al trattamento pensionistico integrativo, stabilendone la natura obbligatoria per legge dello Stato, e, soprattutto, il Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco che ha di fatto allineato la previdenza Enasarco al sistema della previdenza obbligatoria INPS (Regolamento Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011, n. 35 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – G.U. 11 agosto 2011, n. 186 – e successive modifiche e integrazioni). Sebbene di rango secondario nell'ambito della gerarchia delle fonti ma di grande rilievo pratico se richiamati nell'ambito della disciplina contrattuale sono poi gli Accordi Economici Collettivi, in particolare quelli dei settori Commercio e Industria, comunemente applicati nei contratti di agenzia eseguiti sul territorio italiano (AEC Commercio 16 febbraio 2009, rinnovato da ultimo il 4 giugno 2025 - CNEL H091 - e AEC Industria 30 luglio 2014 – CNEL H081). La disciplina collettiva assume in alcuni casi – quando richiamata nel contratto – un ruolo rilevante per la regolamentazione di dettaglio di alcuni degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto. Si pensi, ad esempio, al diritto di esclusiva legato alla zona, ma anche alla possibilità di inserire una modifica unilaterale del mandato da parte dell'azienda, oppure, ancora alla regolamentazione di dettaglio relativa alle ipotesi di legittima sospensione (tutelata) del rapporto di lavoro prevista, invece, in modo del tutto generico dall'art. 1747 c.c. Recesso Il Codice civile fissa all'art. 1750 c.c. dei termini di preavviso minimi pari ad un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il quarto iniziato, cinque mesi per il quinto anno iniziato e sei mesi per il sesto anno e tutti i successivi. Le parti possono prevedere anche termini di preavviso maggiori purché il preavviso a cui è tenuto il preponente non sia inferiore a quello che deve prestare l'agente. Gli AEC Commercio e Industria contengono specifiche disposizioni in ordine al preavviso che tengono conto non solo della durata del rapporto ma altresì della natura monomandataria o plurimandataria del contratto (cfr. art. 9 AEC Industria e art. 11 AEC Commercio). Il recesso c.d. per giusta causa, pur non essendo specificatamente previsto come tale all'interno del Codice, è desumibile dall'art. 1751, comma 2 c.c., che prevede che l'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La giurisprudenza, peraltro, è consolidata nel ritenere applicabile in via analogica al contratto di agenzia l'art. 2119 c.c. relativo al recesso per giusta causa nell'ambito del diverso rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 3595/2011; Trib. Torino 17 settembre 2012; Cass. n. 22285/2015; Trib. Udine 12 agosto 2016). Ipotesi, quella prevista nell'art. 2119 c.c., più ampia di quella desumibile dall'art. 1751 c.c., riferita solo all'inadempienza grave del preponente, ma che, in concreto, tenuto anche conto dei complessivi obblighi di protezione del preponente incombenti sull'agente (art. 1746, comma 1 c.c.), non appare particolarmente rilevante. Il contratto di agenzia può, altresì, risolversi per l'operare di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Si può, infatti, prevedere all'interno del contratto apposita clausola ove vengono tipizzati una serie di inadempimenti con la conseguenza che, ove uno di questi si realizzi, il contratto si risolve di diritto, senza necessità del preponente di provare la rilevanza dell'inadempimento (Trib. Bari 4 febbraio 2014; Trib. Modena 13 marzo 2010). Affinché la clausola possa validamente esplicare i suoi effetti è necessario che il contenuto dell'obbligazione sottesa alla risoluzione sia determinato, l'inadempimento sia imputabile all'agente e il preponente dichiari espressamente di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Sul punto occorre però precisare che, se da una parte l'operatività della clausola esclude l'obbligo di preavviso e il pagamento della relativa indennità, dall'altra non esclude automaticamente il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. L'art. 1751 c.c., attuativo delle prescrizioni di cui alla Direttiva n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, stabilisce, inoltre, al comma 2, che l'indennità di cessazione del rapporto non sia da corrispondersi anche nei casi di recesso con preavviso da parte dell'agente. Quanto, invece, alle condizioni legittimanti la sua corresponsione, la norma prevede che l'agente ha titolo di ricevere detto trattamento qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; 2) il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 3) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, soprattutto, delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti (art. 1751, comma 1, c.c.). In ordine alla relativa quantificazione, il comma 3 dell'art. 1751 c.c. si limita a prescrivere unicamente che l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Gli AEC prevedono il riconoscimento all'agente di un'indennità di cessazione del rapporto diversa, sia nei presupposti che nelle modalità di calcolo, rispetto a quella prevista dal Codice Civile. In particolare, gli AEC dei settori Commercio e Industria riconoscono il diritto dell'agente a percepire, in relazione alla cessazione del rapporto, un trattamento economico composto dalle seguenti voci: - indennità di risoluzione del rapporto (c.d. FIRR), che è determinata in misura percentuale sulle provvigioni complessivamente maturate nel corso del rapporto di lavoro e dovuta anche nel caso di cessazione del rapporto in conseguenza delle dimissioni dell'agente e a prescindere dalla sussistenza di incremento della clientela o di fatturato; - indennità suppletiva di clientela, che è determinata in misura percentuale sul totale delle provvigioni maturate nel corso del rapporto contrattuale e dovuta in tutti i casi di cessazione del rapporto per iniziativa del preponente e per fatto non imputabile all'agente, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 1751 c.c.; - un'indennità ulteriore (cd. “meritocratica” in base all'AEC Commercio e cd. “supplettiva” in base all'AEC Industria) che viene riconosciuta solo in presenza dell'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e sempre che il preponente abbia ricevuto, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Le differenze tra il trattamento previsto dal Codice Civile e quello previsto dagli AEC hanno dato luogo ad un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale rispetto alla legittimità delle previsioni degli AEC in una materia qualificata dal Codice Civile come inderogabile a svantaggio dell'agente (cfr. art. 1751, comma 6 c.c.), nonché rispetto alla natura (alternativa o cumulativa) delle indennità previste dalla fonte legale e da quella contrattuale collettiva. La Corte di Giustizia, con la sentenza causa C-456/04 del 26 marzo 2006, ha affermato che l'indennità prevista dalla direttiva comunitaria – di cui l'art. 1751 c.c. costituisce attuazione – non può essere sostituita da altra indennità basata su criteri differenti, a meno che non sia provato che l'indennità diversamente determinata sia pari o superiore a quella calcolata sulla base delle previsioni di cui alla direttiva. La pronuncia in esame, pur contenendo copiose argomentazioni, non è stata unanimemente recepita dalla giurisprudenza nazionale. La Corte di Cassazione si è infatti in diverse occasioni discostata da tale principio. Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina del Rapporto di Agenzia si veda il commento alla Formula “Contratto di agenzia con esclusiva”. |