Sanzione disciplinare della sospensione della retribuzione

Francesco Rotondi

inquadramento

Il datore di lavoro è titolare, tra l'altro, del potere disciplinare. Tale potere può essere esercitato, a fronte di violazioni, da parte del lavoratore, di obbligazioni di fonte legale e/o contrattuale sul medesimo incombenti e nel rispetto di una specifica procedura, che prevede l'elevazione di una contestazione disciplinare, la concessione di un termine a difesa in favore del prestatore di lavoro e l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare, proporzionata all'infrazione commessa, avente natura conservativa o addirittura, nei casi più gravi, espulsiva.

Formula

Raccomandata A/R

(oppure A mani)

Egr. Sig./Gent. le Sig.ra

....

....

OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI .... DEL CCNL .....

Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare del ...., a Lei inviata a mezzo .... il .... e da Lei ricevuta il .... (oppure a Lei consegnata in data ....), che qui di seguito trascriviamo integralmente ad ogni effetto, di legge e di contratto:

.... [1]

Facciamo seguito alle giustificazioni da Lei rese il .... a mezzo .... [2] , per comunicarLe che le Sue argomentazioni difensive non possono essere ritenute idonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito (o degli addebiti) a Lei contestati per i seguenti motivi:

.... [3]

In considerazione di quanto sopra, Le comunichiamo che per la/le infrazione/i a Lei contestata/e, secondo quanto previsto dal CCNL del settore, Le viene comminata la seguente sanzione disciplinare:

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. .... giorni.

Con successiva comunicazione, Le indicheremo in quali giornate tale sanzione sarà applicata [4] .

Distinti saluti.

Luogo e data ....

(Firma della Società) ....

[1]Riportare integralmente il testo della contestazione disciplinare inviata/consegnata al/alla lavoratore/trice.

[2]Fare riferimento alla lettera di giustificazioni, in caso di giustificazioni rese per iscritto, e/o all'audizione orale avvenuta a seguito di richiesta in tal senso formulata dal/dalla lavoratore/trice.

[3]Specificare le ragioni per cui l'azienda non ritiene accettabili le giustificazioni rese dal/dalla lavoratore/trice.

[4]Tenuto conto del termine di 20 giorni entro cui la sanzione può essere impugnata dal lavoratore interessato, risulta consigliabile procedere all'applicazione della sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione una volta spirato il detto termine, sempre che nessuna impugnazione sia stata presentata.

Pertanto, occorrerà inviare una separata lettera in cui saranno comunicati i giorni di sospensione dal servizio (preferibilmente nell'arco della settimana).

commento

La sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione è applicata nei casi di mancanze più gravi rispetto a quelle che comportano l'applicazione delle sanzioni del rimprovero (ammonizione) scritto e della multa, ovvero in caso di recidiva rispetto a condotte sanzionabili con la multa. La sospensione non può comunque eccedere i 10 giorni previsti dalla legge.

La sospensione in commento, quale sanzione, prevista dall'art. 7, comma 4, della l. n. 300/1970, è un provvedimento di natura disciplinare e si differenzia dalla sospensione cautelare, che è invece una misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi. Ne consegue che alla sospensione cautelare non si applica l'art. 7 della l. n. 300/1970, che procedimentalizza l'esercizio del solo potere disciplinare del datore di lavoro (Cass. n. 25136/2010).

Tale principio è stato ancora confermato dal Tribunale di Varese, il quale ha affermato che (Trib. Varese, 24 gennaio 2014).

Più di recente la Suprema Corte ha chiarito la differenza con la particolare fattispecie della sospensione cautelare in caso di procedimento penale affermando che “La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale è un istituto diverso dalle sospensioni disciplinari, non previsto dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto e costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro” (Cass. n. 17681/2024).

Si vedano anche i commenti alle formule “Lettera di contestazione disciplinare con sospensione cautelare” e alla “Lettera di applicazione della sanzione della sospensione disciplinare”.

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