Convocazione del lavoratore ai fini dell'audizione

Francesco Rotondi

inquadramento

Il datore di lavoro è titolare, tra l'altro, del potere disciplinare. Tale potere può essere esercitato a fronte di violazioni, da parte del lavoratore, di obbligazioni di fonte legale e/o contrattuale sul medesimo incombenti e nel rispetto di una specifica procedura, che prevede l'elevazione di una contestazione disciplinare, la concessione di un termine a difesa in favore del prestatore di lavoro e l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare, proporzionata all'infrazione commessa, avente natura conservativa o addirittura, nei casi più gravi, espulsiva.

Formula

Raccomandata A/R

(oppure A mani)

Egr. Sig./Gent. le Sig.ra

....

....

OGGETTO: CONVOCAZIONE AI FINI DELL'AUDIZIONE

In riferimento alla contestazione disciplinare del .... e facendo seguito alla Sua richiesta di audizione di cui alla Sua lettera in data ...., La invitiamo a presentarsi presso la nostra sede di ...., Direzione del Personale .... il giorno .... alle ore ....

Distinti saluti.

Luogo e data ....

(Firma della Società) ....

commento

Il datore di lavoro non è gravato da un obbligo di convocazione del lavoratore (Cass. n. 12735/2003; Cass. n. 67/1998); sussiste invece l'obbligo, prima dell'irrogazione della sanzione, di sentire il lavoratore che formuli espressa richiesta di audizione (Cass. n. 26241/2014; Cass. n. 9066/2005; Trib. Milano 20 novembre 2008; Trib. Roma 16 novembre 1999).

La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “In caso di procedimento disciplinare, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il termine di cinque giorni previsto dall'art. 7 della l. n. 300/1970 per presentare giustificazioni ed è tenuto ad ascoltare il lavoratore se quest'ultimo ne fa richiesta, in conformità al diritto di difesa che può essere esercitato sia in forma scritta che orale. La mancata audizione, nonostante richiesta tempestiva del lavoratore, comporta l'illegittimità della sanzione disciplinare adottata.” (Cass. n. 13681/2025).

Qualora il datore fissi una data per l'audizione orale, deve ritenersi escluso che il lavoratore abbia diritto a un differimento dell'incontro in caso di una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, dal momento che l'obbligo di accogliere la richiesta di rinvio sussiste solo ove la richiesta stessa risponda a un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. n. 7493/2011; Cass. n. 11741/2025). (Si veda anche il Commento alla formula “Lettera di richiesta di audizione”).

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