Comunicazione di variazione Modello unificato VARDatoriInquadramentoIl rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, sul piano negoziale, come un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive caratterizzato dalla subordinazione ossia dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere di direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e con obbligo di diligenza, fedeltà e non concorrenza. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare in via telematica le comunicazioni obbligatorie all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, nei casi di proroga, per i casi di cessazione e nelle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro, nonché nelle ipotesi di variazioni. FormulaScarica il modello CommentoNota bene: i modelli proposti costituiscono degli esempi. Per ogni ulteriore dettaglio v. info riportate in: cliclavoro.gov.it La legge stabilisce che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis d.l. n. 510/1996 adempiendo in tal modo anche alla comunicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 152/1997. L'obbligo si estende alle ipotesi di variazione quali la modifica della Ragione Sociale del Datore di lavoro e le ipotesi di trasferimento. Il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie attraverso il portale del Ministero del Lavoro: cliclavoro.gov.it sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, bensì basta compilare un unico modello in formato elettronico. Il sistema CO è in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa dei cittadini (dalla ricerca della prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione) ed è stato realizzato al fine di: - semplificare le procedure amministrative attraverso la comunicazione unica e la riduzione degli oneri economici per le imprese - rendere il servizio più trasparente per assicurare maggiore semplicità del sistema e facilitare l'accesso a imprese e lavoratori - integrare gli archivi informatici dei diversi enti interessati per rispondere in modo più efficiente alle esigenze dei cittadini e delle imprese - velocizzare il flusso di informazioni attraverso l'informatizzazione dei dati, riducendo i tempi ed evitando sprechi - avere dati unitari grazie alla definizione di standard informatici e statistici (dizionari terminologici, regole tecniche). Nell'ambito del sistema delle comunicazioni obbligatorie on-line, le Regioni assumono un ruolo fondamentale in quanto le comunicazioni devono essere inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Per usufruire dei servizi informatici, i soggetti obbligati ed abilitati, devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.L'obbligo di trasmissione telematica non si applica ai datori di lavoro domestico, che possono trasmettere i moduli anche con modalità diverse, infatti, la comunicazione va indirizzata direttamente al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro (cfr. la sezione del Formulario dedicata al Lavoro domestico). I modelli qui proposti riguardano i fac-simile del Modulo Unificato Vardatori per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o ramo di essa, nonché nelle ipotesi di Cessione del contratto individuale di lavoro, come riportato nel Manuale utente. Deve essere inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è registrato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inoltra le comunicazioni all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (Inail), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura. L'art. 3-bis del d.l. n. 101/2019, conv. con modif. nella l.n. 128/2019 ha di recente modificato l'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 150/2015 stabilendo che, allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza. |