Comunicazione al lavoratore del cambiamento del contratto collettivo

Paola Salazar

inquadramento

Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, sul piano negoziale, come un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive caratterizzato dalla subordinazione ossia dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere di direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e con obbligo di diligenza, fedeltà e non concorrenza. La legge obbliga il datore di lavoro a dare comunicazione al lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Obbligo in vigore fin dal 1997 (con il d.lgs. n. 152) profondamente modificato e integrato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2022 (13 agosto 2022), che, in attuazione della Dir. UE 2019/1152 ha imposto ai datori (ed anche ai committenti) nuovi obblighi di informazione in sede di stipulazione del contratto di lavoro.

Formula

Intestazione

Egregio Sig./Gentile Sig.ra ....

INQUADRAMENTO E MANSIONI

La Sua qualifica sarà di operaio/impiegato, e sarà inquadrato con il .... livello del seguente CCNL .... [1] .

Le Sue mansioni restano invariate.

Le confermiamo che, in ragione dell'esperienza da Lei maturata nel settore .... l'azienda ha deciso di riconoscerle un'anzianità di servizio pari a (indicare gli anni) a tutti gli effetti di legge e di contratto.

LUOGO DI LAVORO

La sede di lavoro resta confermata in .... (eventuale: presso l'unità produttiva di ....). Resta salva nostra facoltà di inviarLa in trasferta o, secondo quanto previsto dall'art. 2103 del c.c., trasferirLa in altra sede anche all'estero.

RETRIBUZIONE

La Sua retribuzione mensile, al lordo delle trattenute di legge, sarà così rideterminata in Euro ...., importo che Le verrà corrisposto per n. .... mensilità all'anno [2] .

Tale importo è composto come di seguito indicato [3] :

– .... Euro ....;

– .... Euro ....;

– .... Euro ....;

– .... Euro ....;

– .... Euro .....

Restano confermati tutti gli altri istituti economici già in essere.

ORARIO DI LAVORO

L'orario lavorativo ordinario è stabilito a tempo pieno in .... ore settimanali e sarà svolto dalla ore .... alle ore .... e dalle ore .... alle ore .... dal lunedì al venerdì [4] .

Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare il regolamento aziendale e le procedure interne.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI (EVENTUALE)

Tenendo conto dell'anzianità da lei maturata, Le confermiamo inoltre, che in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali si provvederà ad adeguare il suo trattamento economico e normativo in base ai seguenti obiettivi di armonizzazione: .... [5] .

Restano invariate tutte le altre condizioni contrattuali già in essere

Per tutti i nuovi istituti non previsti dal precedente contratto collettivo si fa rinvio alle disposizioni dello stesso

Per quanto non previsto nella presente comunicazione si fa riferimento alle norme di legge ed al nuovo CCNL applicato.

La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.

Distinti saluti.

Luogo e data ....

Il legale rappresentante ....

ACCETTAZIONE

Il sottoscritto .... dichiara di accettare i termini e le condizioni di passaggio alla nuova disciplina contrattuale di cui sopra e ne accetta integralmente in ogni sua parte.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, per diretta presa visione della bacheca aziendale, delle norme disciplinari relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni contenute nel CCNL ...., nella legge e nel codice civile.

Si impegna, altresì, a svolgere la propria attività con la massima diligenza e nel più rigoroso rispetto dell'obbligo di fedeltà, ad osservare le direttive e le procedure aziendali, a mantenere stretto riserbo sulle notizie attinenti l'attività aziendale, a rispettare l'osservanza delle norme di legge e quelle impartite dall'azienda riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Luogo e data ....

Firma del lavoratore/della lavoratrice ....

Per ricevuta e accettazione

[1]A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) – presenti anche nella copia della comunicazione di assunzione ai servizi per l'impiego – è parte integrante della lettera di assunzione. L'obbligo viene assolto dal datore di lavoro mediante consegna al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto recante tutte le informazioni previste dalla legge;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996.

La legge stabilisce altresì che in caso di modifica di uno qualsiasi degli elementi del contratto di lavoro, la modifica va comunicata al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della stessa (art. 3 d.lgs. n. 152/1997).

Per maggiori approfondimenti si veda la Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL).

[2]Il riferimento alle mensilità supplementari è quello previsto dal nuovo CCNL di riferimento.

[3]Il riferimento è alle specifiche ed ai minimi di trattamento economico previsti dal nuovo CCNL di riferimento.

[4]Il riferimento alla durata massima settimanale delle ore lavorativa è quello previsto dal nuovo CCNL di riferimento oppure è possibile fare riferimento a quanto già in uso se non è modificato. Per le formule specifiche connesse alla gestione dell'orario di lavoro si fa rinvio alla sezione “Orario di lavoro”. Mentre per le particolarità proprie dell'assunzione con contratto a tempo parziale si fa rinvio alla sezione “Part-time”.

[5]Questa clausola non è essenziale. Le parti possono prevedere dei criteri specifici di armonizzazione del trattamento economico e normativo connessi con il cambio di CCNL, quali ad esempio numero di ferie, ROL spettanti individualmente, riconoscimento dell'anzianità maturata e dei relativi scatti fino al successivo rinnovo del CCNL di riferimento. Per il Superminimo – se presente – si consiglia invece di regolarlo con una comunicazione a parte. Si rinvia alle Clausole accessorie di natura economica.

commento

La legge prevede un obbligo di informazione in merito ad alcuni elementi specifici del contratto di lavoro. Tale previsione è contenuta nel d.lgs. n. 152/1997, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza), attuativo della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

Detto decreto dell'estate 2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, è applicabile ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:

a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;

b) contratto di lavoro somministrato;

c) contratto di lavoro intermittente;

d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;

e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.;

f) contratto di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017.

Il citato decreto si applica, altresì, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e a quelli degli enti pubblici economici.

Le previsioni di cui al cd. Decreto Trasparenza si applicano inoltre:

a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;

b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del decreto.

Sono invece esclusi dall'applicazione del detto decreto:

a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al d.lgs. n. 36/2021, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.;

b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. È considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro;

c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;

e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'art. 2 del d.lgs. n. 152/1997, come modificato dal decreto n. 104/2022;

f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del decreto n. 104/2022.

L'art. 1 d.lgs. n. 152/1997 reca una indicazione dettagliata delle informazioni che vanno fornite al momento della instaurazione del rapporto di lavoro, mentre l'art. 3 specifica che il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi previsti dagli artt. 1, 1-bis e 2 del decreto che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Per maggiori approfondimenti si veda la Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL).

In tutti i casi in cui cambi il CCNL applicato al rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione al lavoratore delle nuove condizioni contrattuali.

Tra le ipotesi in cui ricorre il suddetto obbligo si possono richiamare:

1) la cessione del contratto quando cambia il CCNL applicato al rapporto di lavoro. In questo caso la presente comunicazione si accompagna alla comunicazione indirizzata al lavoratore dell'avvenuta cessione. Cessione che deve essere espressamente accettata dal lavoratore (art. 1406 c.c.);

2) il trasferimento d'azienda, quando presso il cessionario cambia il CCNL applicato. In questo caso la presente comunicazione verrà consegnata al lavoratore solo al termine del periodo di armonizzazione dei diversi trattamenti economici eventualmente concordato tra le parti nell'atto di trasferimento e disciplinato dalla legge (art. 2112 comma 3, c.c.).

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