Comunicazione del trasferimento di sede di lavoro a seguito di richiesta del lavoratoreInquadramentoIl trasferimento del lavoratore - ove acceda a richiesta del medesimo - non soggiace ai limiti di cui all'art. 2013 c.c. FormulaLa scrivente ha preso atto della Sua richiesta di trasferimento alla sede di lavoro di ... . Valutate che non sussistono motivi ostativi a detta richiesta, Le viene comunicato l'accoglimento della richiesta. Pertanto, a far data dal ... Lei sarà trasferito presso la nostra sede di ... . Restano invariate le attuali condizioni economico-legali e/o contrattuali del rapporto di lavoro in essere con la scrivente. La preghiamo di restituirci copia della presente sottoscritta per ricevuta ed accettazione integrale del contenuto. Luogo e data ... Firma del datore di lavoro ... Il legale rappresentante ... COMMENTOIl datore di lavoro può decidere di dare corso alla domanda del lavoratore che chiede di essere trasferito ad altra sede di lavoro e ne dà comunicazione allo stesso per iscritto. In questo caso, trattandosi di richiesta pervenuta spontaneamente dal lavoratore, non occorre dare conto delle motivazioni che sono alla base del trasferimento: le limitazioni dello ius variandi introdotte dall'art. 2103 c.c., sono dirette ad incidere su quei provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedono il mutamento di mansioni o il trasferimento non sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive e mirano ad impedire che il trasferimento sia disposto contro la volontà del lavoratore ed in suo danno; dette limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - il trasferimento sia stato disposto a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad un'esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro, che l'abbia invece subita. (Cass. n. 17095/2011; Cass. n. 3827/2000). |