Comunicazione (informazione preventiva del trasferimento di ramo di azienda) del cedente alle RSU/RSA - OO.SS (art. 47, l. n. 428/1990; art. 2112 c.c.)inquadramentoNel caso di trasferimento di azienda (o di un ramo di essa) i rapporti di lavoro dei lavoratori oggetto del trasferimento sono sostanzialmente indifferenti alle sorti dell'azienda; il passaggio dei dipendenti al cessionario è automatico e i lavoratori godono di un'articolata rete di tutele messa a punto dalla legge. Ove si intenda, infine, effettuare un trasferimento di azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti, dovrà essere osservata una particolare procedura di informazione e consultazione sindacale. Formula
La scrivente Società, giusto quanto disposto dall'art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428 e dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, procede a comunicare e informare in via preventiva dell'intenzione di procedere alla cessione del ramo di azienda denominato ...., consistente in risorse materiali ed umane organizzate e finalizzata/o allo svolgimento dell'attività ...., così come è stato individuato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276/2003, al seguente fine ..... Il ramo di azienda viene ceduto alla Società .... e il trasferimento è previsto alla data del ..... Giusto quanto disposto dall'art. 2112 c.c. tutto il personale in forza presso il ramo di azienda come individuato viene trasferito alla suddetta Società ..... Al personale trasferito si applica la contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale, nei termini stabiliti dall'art. 2112, comma 3, c.c. Si dichiara che non sussistono conseguenze sociali ed economiche pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori interessati al trasferimento ed allo stato non sono previsti misure nei loro confronti. La scrivente si dichiara a disposizione per gli incontri di esame congiunto previsti dall'art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428. Distinti saluti. Luogo e data .... Società cedente .... commentoIl trasferimento può riguardare non solo l'azienda nella sua interezza, ma anche un ramo di azienda intendendosi per tale ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. ciò che rileva è l'autonomia funzionale del ramo ceduto che implica la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. (Così Cass. n. 19034/2017; Cass. n. 9724/2017; Cass. n. 11247/2016; Cass. n. 1316/2017; forte è il richiamo in materia anche alla posizione espressa dalla UE sia in sede normativa – Direttiva n. 2001/23/CE, che giurisdizionale – tra le altre: CGUE 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori; CGUE 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon; CGUE 12 febbraio 2009, C-466/07, Klaremberg). Nel caso di trasferimento di mere attività non riconducibili ad una stabile organizzazione finalizzata alla produzione di beni e di servizi, non si realizza la fattispecie del trasferimento bensì quella di una mera esternalizzazione. Ne consegue che in tali casi è necessario il consenso del lavoratore (Cass. n. 19740/2008). In caso di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo d'azienda a terzi, in assenza di prestazione lavorativa, sussiste in capo alla cedente solo un obbligo risarcitorio in favore del lavoratore ceduto (Cass. n. 9724/2017). |