Comunicazione di conclusione dell'esame congiunto (art. 47, legge 29.12.1990, n. 428)

Francesco Rotondi
aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

Nel caso di trasferimento di azienda (o di un ramo di essa) il rapporto di lavoro dei lavoratori oggetto del trasferimento sono sostanzialmente indifferenti alle sorti dell'azienda; il passaggio dei dipendenti al cessionario e' automatico e i lavoratori godono di un'articolata rete di tutele messa a punto dalla legge. Ove si intenda, infine, effettuare un trasferimento di azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti, dovrà essere osservata una particolare procedura di informazione e consultazione sindacale.

Formula

Con la presente si fa riferimento agli incontri intercorsi nelle seguenti date … che sono stati finalizzati alla disamina della situazione e all'esame congiunto della cessione di azienda /del ramo di azienda.

La relativa procedura si deve considerare conclusa secondo quanto stabilito dalla legge n. 428/90 e si annuncia pertanto che si procederà con le operazioni di trasferimento di azienda / di ramo di azienda programmato.

Firma della Società cedente

Firma della Società cessionaria

O in alternativa per le società, firma dell'associazione datoriale

Commento

Il trasferimento può riguardare non solo l'azienda nella sua interezza, ma anche un ramo di azienda intendendosi per tale ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Ai fini dell'applicazione dell'art 2112 c.c. cio' che rileva è l'autonomia funzionale del ramo ceduto che implica la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così Cass. n. 19034/2017; Cass. n. 9724/2017, Cass. n. 11247/2016; Cass. n. 1316/2017; forte è il richiamo in materia anche alla posizione espressa dalla UE sia in sede normativa - Direttiva n. 2001/23/CE, che giurisdizionale - tra le altre: CGUE 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori; CGUE 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon; CGUE 12 febbraio 2009, C-466/07, Klaremberg).

Nel caso di trasferimento di mere attività non riconducibili ad una stabile organizzazione finalizzata alla produzione di beni e di servizi, non si realizza la fattispecie del trasferimento bensì quella di una mera esternalizzazione. Ne consegue che in tali casi è necessario il consenso del lavoratore (Cass. n. 19740/2008).

In caso di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo d'azienda a terzi, in assenza di prestazione lavorativa, sussiste in capo alla cedente solo un obbligo risarcitorio in favore del lavoratore ceduto (Cass. n. 9724/2017).

Per approfondimenti anche in considerazione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, si veda la Formula “Comunicazione (informazione preventiva del trasferimento di azienda) del cedente alle Rsu/Rsa - oo.ss (art. 47 l. n. 428/1990; art. 2112 c.c.)”.

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