Comunicazione di distacco al lavoratore con mutamento di mansioni (art. 30 d.lgs. n. 276/2003)

Francesco Rotondi
Aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

La legge consente al datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, di porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il consenso al distacco da parte del lavoratore è necessario solo in casi specifici, come nel caso di mutamento di mansioni.

Formula

Con la presente, facendo seguito alle comunicazioni verbalmente intercorse, ricorrendone le condizioni giuridico-legali legate a ragioni organizzativo-produttive e nel nostro interesse, Le confermiamo che a decorrere dal ...., Ella verrà temporaneamente distaccato presso ...., con sede in ...., via ...., n. .... dove svolgerà le seguenti mansioni .... (le diverse mansioni coerenti con l'inquadramento contrattuale previste in relazione al distacco).

La durata del distacco è stabilita fino alla presumibile data del ...., fatta salva l'esigenza di ulteriori proroghe e il nostro diritto a richiamarLa comunque in azienda ove particolari necessità lo imponessero.

Il distacco di cui in argomento non modificherà alcuna condizione economico-legale o contrattuale del rapporto di lavoro in essere con la scrivente.

Nell'esplicazione del distacco Ella dovrà coordinarsi con le strutture ed il personale del distaccatario e si atterrà alle direttive che le saranno impartite per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Si sottolinea che il Suo distacco comporta il mutamento delle mansioni rispetto alle Sue attuali e dunque, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario il Suo consenso. Pertanto, La invitiamo a sottoscrivere la presente comunicazione per ricevuta ed integrale accettazione del contenuto.

Luogo e data ....

Il datore di lavoro ....

Commento

L'invio in distacco di un lavoratore presso altro datore di lavoro che comporti l'assegnazione di mansioni diverse da quelle svolte presso il distaccante avviene sulla base del consenso del lavoratore; in caso di non accettazione del provvedimento di distacco, il lavoratore è gravato dall'onere di fare presente al datore di lavoro il proprio rifiuto, ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32330).

È consigliabile in questo caso formalizzare l'invio in distacco con comunicazione scritta.

Si segnala (App. Bologna, 4 maggio 2017) che l'illecito, rappresentato dal difetto del consenso del lavoratore al distacco comandatogli, ne autorizza il comportamento in autotutela, con conseguente esclusione di qualsivoglia incolpazione disciplinare. Esclusa, dunque, anche la legittimità di un eventuale licenziamento motivato dall'asserita insubordinazione (sulla necessità del consenso del lavoratore v. anche Cass. n. 10468/2015).

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