Riposi giornalieri del padre - Domanda per i lavoratori dipendenti (d.lgs. n. 151/2001, art. 33; l. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33)

Francesco Rotondi

Inquadramento

Alla lavoratrice madre e al lavoratore padre è concesso il diritto di assentarsi dal lavoro, nei tempi e modi stabiliti dalla legge, per l'assistenza ai figli. Le ore di permesso sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti e l'assenza è indennizzata dall'Inps (e anticipata al lavoratore dal datore di lavoro).

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COMMENTO

La legge (art. 39, d.lgs. n. 151/2001) prevede che durante il primo anno di vita del bambino la madre possa godere, a richiesta, di 2 periodi di riposo giornalieri (riducibili a uno nei casi di orario di lavoro inferiore a 6 ore), anche cumulativi, durante la giornata finalizzati all'allattamento della prole (e ciò anche in caso di parti plurigemellari senza che però le ore di lavoro si moltiplichino; ammesso solo il raddoppio delle ore e le ore aggiuntive possono essere godute dal padre). Si tratta di un diritto potestativo attribuito alla donna la quale può scegliere se usufruire dei riposi o meno; i periodi di riposo vanno qualificati come sospensione del rapporto a tutti gli effetti. I riposi in oggetto devono permettere alla madre (ma anche al padre) di prendersi cura delle esigenze fisiche del bambino e al contempo di curare l'aspetto relazionale del rapporto genitoriale, favorendo il contatto affettivo tra il genitore e il figlio.

Nel caso di prole in adozione o in affidamento la legge, giusto quanto aveva evidenziato la Corte Costituzionale con sentenza n. 104/2003, prevede che il diritto al permesso possa essere utilizzato entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Le ore di permesso sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti (durata e retribuzione) e comportano per la donna il diritto di uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Il trattamento economico delle ore di permesso è a carico dell'Inps e anticipato dal datore di lavoro che poi lo recupera dai contributi dovuti all'Istituto; nel caso la domanda sia presentata dal padre, occorre anche domanda presentata all'Inps dall'interessato secondo modalità e termini fissati dall'Istituto.

Da annotare che l'art. 10 del regolamento di esecuzione della l. n. 1204/1971 (d.P.R. n. 1026/1976, ancora in vigore), prevede che la durata dei riposi deve essere concordata tra le parti del rapporto «tenendo anche conto delle esigenze del servizio» e, in caso di mancato accordo, sarà determinata dall'Ispettorato del lavoro, ora servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che in caso di effettiva presenza della lavoratrice nella sede di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere – per effetto della fruizione dei riposi giornalieri – sia da escludere il diritto alla pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all'eventuale consumazione per il pasto ex art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 (Min. Lavoro, int. n. 2/2019).

Il datore di lavoro recepisce la volontà della lavoratrice ove siano soddisfatte tutte le condizioni di legge; si tenga conto che l'inosservanza delle disposizioni in materia è punita con la sanzione amministrativa.

Per quanto concerne il padre lavoratore, invece, il diritto ai permessi giornalieri è riconosciuto:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il padre può beneficiare dei riposi in esame anche nel caso in cui la madre sia casalinga (Cons. St., sent. n. 4293/2008; INPS, circ. n. 118/2009).

Il padre, al contrario, non può usufruire dei riposi nei periodi in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale o è assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione dal rapporto di lavoro (es. ferie, aspettative, pause lavorative previste dai contratti a part-time verticale).

Il datore di lavoro recepisce la volontà del lavoratore, il quale si impegna altresì a comunicare eventuali successive variazioni, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di legge e sia stata presentata idonea documentazione a supporto. Egli rilascia al lavoratore una ricevuta dei certificati ed è obbligato a conservare la documentazione agli atti aziendali. La violazione dell'obbligo di consentire l'utilizzo dei permessi in oggetto è punibile con sanzione amministrativa in misura variabile compresa tra euro 516 e euro 2582 (sanzione che viene applicata, così Interpello Min. Lavoro n. 23/2015, qualora i permessi che siano stati concessi non siano poi effettivamente goduti spontaneamente dal richiedente per motivi propri). Sulle sanzioni si veda l'art. 52 del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 105/2022, il quale prevede che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in esame sono puniti con la sanzione amministrativa e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Da evidenziare, infine, che la legge prevede una tutela particolare, sempre nell'ambito dei permessi spettanti ai genitori, nel caso di figli (anche adottivi) con handicap grave. In tal caso, infatti, così come statuito dall'art. 33, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 “in alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1” ossia due ore di riposo giornaliero retribuito. Tale diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. Infine, i riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

L' art. 24 l. n. 183/2010 ha poi previsto che a specifiche condizioni il lavoratore dipendente ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

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