Comunicazione inerente la fruizione del congedo parentale: concessione (D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, art. 32)

Paola Salazar

Inquadramento

Entrambi i genitori possono esercitare il diritto di astenersi dal lavoro - anche frazionatamente e/o su base oraria - per congedo parentale per ciascun figlio beneficiando altresì, a talune condizioni, anche di una tutela di carattere economico.

Formula

Si fa seguito alla Sua comunicazione del ……………… per confermarLe che il congedo parentale decorrerà dal ……………. fino alla data del …………………. /secondo la seguente articolazione oraria.

La preghiamo di restituirci l'unita lettera sottoscritta per ricevuta.

Luogo e data….

Il datore di lavoro…..

Commento

Il datore di lavoro comunica al lavoratore la decorrenza e la durata del periodo di congedo parentale; ove fosse stata richiesta la fruizione del congedo in modalità oraria da parte del lavoratore, il datore di lavoro ne da relativa comunicazione allo stesso. Trattandosi di un diritto potestativo esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia (Cass. n. 17984/2010; Cass. n. 16207/2008 richiamata in Cass. n. 6856/2012), il datore di lavoro non può però opporre esigenze aziendali per rifiutarlo.

Vale, tuttavia, la pena proprio su questo punto richiamare la posizione del Ministero del lavoro (interpello n. 13 dell'11 aprile 2016) che e' stato chiamato ad esprimersi circa il contemperamento delle esigenze aziendali e la possibilità per il datore di lavoro, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo parentale in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa, anche qualora il lavoratore abbia rispettato il termine minimo di preavviso.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l'unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. n. 16207/2008 cit.). Resta comunque ferma la possibilità - così come già rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex l. n. 104/1992 - di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio, in caso di rifiuto, ostacolo od opposizione all'esercizio del diritto di godere del congedo parentale, il datore di lavoro incorre nella sanzione amministrativa da Euro 216 a Euro 2.582, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, art. 38.

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