Richiesta della lavoratrice di astensione per effettuazione di visite mediche prenatali (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 14)InquadramentoLa lavoratrice può assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di visite mediche prenatali che siano debitamente certificate, senza pregiudizio della retribuzione. FormulaCon la presente la sottoscritta ……………… chiede, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 151/2001 di potersi astenere dal lavoro in data …………………dalle ore …………..alle ore………..per consentire l'effettuazione di visite mediche prenatali. Sarà mia cura inoltrare con tempestività la documentazione a sostegno di quanto sopra. Luogo e data……. Il lavoratore….. CommentoSecondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 151/2001 le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Alle medesime viene, tuttavia, richiesto di presentare al datore di lavoro (i) apposita istanza e (ii) successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. Diversamente, il datore di lavoro potrebbe non ritenere giustificata l'assenza e eventualmente non retribuire le ore non lavorate. In relazione alla fattispecie in esame vale la pena riflettere sulla sussistenza o meno di un obbligo per la lavoratrice di segnalare al proprio datore di lavoro lo stato di gravidanza (in parallelo va ricordato che non sussiste per il datore di lavoro la possibilità di effettuare indagini sullo stato di gravidanza). In merito pare potersi affermare che neppure in forza di regole generali quali correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375) sussista un obbligo in capo alla lavoratrice di comunicare la gravidanza; ciò in ragione della necessità di prevenire forme di discriminazione. Tuttavia, vero è che vi sono norme specifiche nel nostro ordinamento che tutelano il periodo ante partum e post partum attraverso la previsione di obblighi e divieti specifici, ecco che appare viepiù opportuna la tempestiva comunicazione al datore di lavoro. |