Comunicazione della lavoratrice di fruizione del congedo di maternità in modalità “flessibile” (art. 20 d.lgs. n. 151/2001)InquadramentoÈ fatto divieto al datore di lavoro di adibire al lavoro la donna lavoratrice (i) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo quanto previsto sul congedo flessibile) e (ii) durante i tre mesi dopo il parto (salvo quanto previsto sul congedo flessibile). FormulaCon la presente la sottoscritta ...., impiegata in qualità di lavoratrice subordinata presso la Vostra azienda con mansioni ...., comunica (i) il suo stato di gravidanza, (ii) la data presunta del parto .... comunica di volere usufruire, giusto quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 151/2001, della possibilità di posticipare il periodo di astensione obbligatoria Pertanto, comunica che il suddetto periodo avrà inizio a decorrere dal mese precedente la suddetta data. Si allega certificazione medico-specialistica che attesta che il posticipo non arreca pregiudizio alla salute della scrivente e del nascituro [1]. Luogo e data .... La lavoratrice .... [1]E aggiungere, se ricorre il caso (ove, cioè la lavoratrice sia soggetta all'obbligo di sorveglianza sanitaria): analoga attestazione del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. CommentoIl Testo Unico di cui al d.lgs n. 151 del 2001 prevede la cd flessibilità del congedo di maternità individuandone la disciplina nell'art. 20. Pertanto, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Tuttavia, ciò è possibile solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Detta documentazione deve essere prodotta al datore di lavoro nel momento in cui la lavoratrice fa richiesta di congedo flessibile. Con emanando decreto deve essere definito l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni appena richiamate. Più nello specifico il differimento del periodo di congedo di maternità obbligatorio può essere compreso tra un solo giorno e il massimo di un mese. Il periodo di flessibilità, a seguito di fatti sopravvenuti o a fronte di una espressa richiesta della lavoratrice, può essere successivamente interrotto. Inoltre, la certificazione sanitaria deve avere una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestare la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° mese (INPS, msg. 13279/2007 che sottolinea che all'opposto, le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte). La lavoratrice, dunque, che intende godere dell'astensione flessibile dal lavoro dovrà comunicarlo al datore di lavoro ma anche all'Inps utilizzando all'uopo lo specifico modello predisposto dall'istituto. Si annoti che nell'ipotesi in cui la compatibilità tra lo stato di gravidanza e la permanenza al lavoro non fosse tempestivamente e sufficientemente provata per carenza di documentazione oppure per tardiva esibizione della stessa, il datore di lavoro che consentisse, comunque, la prosecuzione dell'attività da parte dell'interessata durante l'8° mese, incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 16 del T.U. e, conseguentemente, nell'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18 (arresto fino a sei mesi). E, sotto il profilo del trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall'art. 22 del d.P.R. n. 1026/1976. Per l'ipotesi di cui al nuovo comma 1.1. dell'art. 16 del d.lgs. n. 151/2001, come inserito - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - dall'art. 1, comma 485, l. 30 dicembre 2018, n. 145, si rinvia alla formula “Congedo port partum”. |