Richiesta della lavoratrice di sospensione del periodo di congedo di maternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16-bis)

Paola Salazar
Aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

A richiesta della lavoratrice è consentita la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del figlio presso struttura sanitaria. Il periodo non fruito di congedo sarà utilizzato a dimissioni avvenute.

Formula

Con la presente la sottoscritta … dipendente da codesta Società comunica, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16-bisdi volere sospendere il godimento del periodo di congedo di maternità in quanto il figlio……….., nato il ……………….è attualmente ricoverato presso la seguente struttura sanitaria……………….., per poterlo riprendere - per la parte residua - alle dimissioni del bambino.

Si allega la documentazione sanitaria che attesta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge che consentono alla sottoscritta di riprendere l'attività lavorativa compatibilmente con lo stato di salute con la ripresa.

Infine, per il figlio ……………….non sono state presentate altre domande ai sensi della medesima legge.

Data e luogo…….

La lavoratrice……

Commento

E' in vigore dal 25 giugno 2015 l'art 16-bis del d.lgs. n. 151/2001 (introdotto dal d.lgs. n. 80/2015) che prevede che in caso di ricovero del neonato (a prescindere dal motivo del ricovero) in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Tuttavia, il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

A tale fine la lavoratrice inoltra comunicazione al datore di lavoro corredata dalla documentazione sanitaria richiesta per legge.

Infine, la sospensione è esercitabile anche in caso di ricovero di minore adottato/affidato.

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