Comunicazione di fruizione del congedo di paternità alternativo (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 28)

Paola Salazar
aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

Il padre lavoratore può godere di un congedo di paternità al ricorrere di determinati eventi al fine di massimamente tutelare la posizione dell'infante privato dell'accudimento materno.

Formula

Con la presente il sottoscritto ………………………. comunica che intende usufruire del congedo di paternità, a norma dell'art. 28, d.lgs. n. 151, a decorrere dal ………….. [1] .

Si allega la documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Luogo e data…..

Il lavoratore……

1. Completare con la data di decorrenza del congedo.

Commento

A norma dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 il padre lavoratore dipendente - la cui posizione viene così sostanzialmente parificata a quella della lavoratrice madre - ha la possibilità di astenersi dal lavoro (congedo di paternità) nei seguenti casi identificati dal Legislatore: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il diritto al congedo viene riconosciuto indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro della madre (anche qualora fosse lavoratrice autonoma avente diritto alla relativa indennità) o del padre stesso.

Per beneficiare del congedo, il padre lavoratore

- comunica al datore di lavoro la volontà di astenersi dal lavoro e presenta la certificazione relativa alle condizioni elencate;

- in caso di abbandono, ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Inps - al quale il lavoratore avrà avuto cura di inoltrare la prevista domanda di erogazione della indennità economica - eroga la corrispondente indennità economica (indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera, per tutto il periodo di congedo di maternità, con eventuale integrazione a carico del datore di lavoro).

L'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto l'art., 27-bis del d.lgs. n. 151/2001, il quale disciplina il congedo di paternità obbligatorio, disponendo che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio (comma 1, art. 27-bis).

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi (comma 2, art. 27-bis).

Il congedo, applicabile anche al padre adottivo o affidatario ai sensi del comma 4, art. 27-bis, è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice (comma 3, art. 27-bis).

Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 (comma 5, art. 27-bis).

Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze (comma 6, art. 27-bis).

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 105/2022:

- per il congedo di cui all'art. 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione; il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, commi da 2 a 7, e dell'art. 23 del d.lgs. n. 151/2001;

- per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 151/2001.

In caso di fruizione del congedo in esame, sia obbligatorio che alternativo, si applica il divieto di licenziamento per la durata del congedo e fino al compimento dell'anno di età del bambino e le disposizioni di cui all'art. 54, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 151/2001.

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