Congedo di paternità: mancata conferma da parte dell'azienda (d.lgs. 26 marzo 2011, n. 151, art. 28)

Paola Salazar
aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

Il padre lavoratore può godere di un congedo di paternità al ricorrere di determinati eventi al fine di massimamente tutelare la posizione dell'infante privato dell'accudimento materno. Il datore di lavoro comunicare la mancata conferma.

Formula

La scrivente Società fa seguito alla Sua comunicazione del …………inerente la fruizione del congedo di paternità, di cui all'art. 28, d.lgs. n. 151 per comunicarLe che, in ragione anche dell'allegata documentazione a supporto della richiesta, non sussistono i presupposti di legge per la fruizione del congedo di paternità [1] .

La preghiamo di voler provvedere restituirci, sottoscritta per ricevuta, l'unita copia della presente lettera.

Luogo e data……..

Il datore di lavoro….

1. Se ciò dipende da carenza o inadeguatezza della documentazione predisposta dal lavoratore, nella comunicazione si inserisce l'invito al medesimo a provvedere in tal senso.

Commento

A norma dell'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 il padre lavoratore dipendente - la cui posizione viene così sostanzialmente parificata a quella della lavoratrice madre - ha la possibilità di astenersi dal lavoro (congedo di paternità) nei seguenti casi identificati dal Legislatore: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre.

Tuttavia, a differenza della madre lavoratrice, il diritto perde il carattere della obbligatorietà e assume le vesti del diritto potestativo e condizionato, come visto, dalla sussistenza di determinati presupposti individuati dal Legislatore.

Il diritto al congedo viene riconosciuto indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro della madre (anche qualora fosse lavoratrice autonoma avente diritto alla relativa indennità) o del padre stesso.

Per beneficiare del congedo, il padre lavoratore

- comunica al datore di lavoro la volontà di astenersi dal lavoro e presenta la certificazione relativa alle condizioni elencate;

- in caso di abbandono, ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Inps - al quale il lavoratore avrà avuto cura di inoltrare la prevista domanda di erogazione della indennità economica - eroga la corrispondente indennità economica (indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera, per tutto il periodo di congedo di maternità, con eventuale integrazione a carico del datore di lavoro).

Si aggiunge che il padre lavoratore può altresì godere di un congedo exlegge n. 92 del 2012 e successive modifiche.

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