Comunicazione del lavoratore al datore di lavoro di fruizione aspettativa per cariche elettive o sindacali (art. 31 l. n. 300/1970)

Francesco Rotondi

inquadramento

Lo Statuto dei Lavoratori riconosce il diritto (potestativo) a godere di un periodo di aspettativa non retribuita a favore dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive (e, quindi, in favore dei lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive) ovvero chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali per tutta la durata del mandato. Il datore di lavoro si viene così a trovare in una situazione di immediata ed incondizionata soggezione.

Formula

Con la presente si comunica, in qualità di componente di .... /degli organi direttivi dell'associazione sindacale ...., l'intenzione di godere del periodo di aspettativa non retribuita per l'esercizio del mandato, con decorrenza dal .... A tale fine si allega la documentazione rilasciata da .... comprovante la designazione della carica e dalla quale risulta altresì la durata del mandato.

Luogo e data ....

Il lavoratore/La lavoratrice ....

commento

Lo Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) disciplina, all'art. 31, il periodo di aspettativa non retribuita a favore dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive (e, quindi, in favore dei lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive) ovvero chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali i quali vi accedono a seguito di richiesta formulata dal lavoratore. La durata dell'aspettativa coincide con la durata del mandato.

La Corte di Cassazione, come già sostenuto in precedenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 21396/2006; Cass. n. 23013/2014), ha evidenziato che la norma conferisce al lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva, un diritto ad ottenere un'aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda. La ratio della norma in esame è volta a rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato.

Essa costituisce una coerente applicazione del principio di cui all'art. 51 Cost., comma 3, secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

La norma pone un vero e proprio diritto potestativo all'aspettativa con la conseguenza che il datore di lavoro viene a trovarsi, nei confronti dell'esercizio di tale diritto, in una situazione di immediata ed incondizionata soggezione (vedi anche Cass. n. 953/1985). Da ciò consegue altresì che deve escludersi che rientri nel potere discrezionale del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l'aspettativa possa o meno continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l'adempimento dell'incarico elettivo (Cass. n. 1454/1984).

Ai fini dell'applicazione della norma, occorre che l'associazione sindacale di appartenenza possieda i requisiti di cui all'art. 19, l. n. 300/1970, come ridefiniti a seguito della sentenza della Corte cost. n. 231/2013. Il datore di lavoro può pertanto verificare non soltanto il livello provinciale o nazionale della carica, ma anche la sussistenza dei presupposti di legittimazione dell'associazione sindacale, ferma restando l'impossibilità di opporre un diniego discrezionale una volta accertate tali condizioni.

Il datore di lavoro, privo dunque di potere discrezionale in merito al riconoscimento del periodo di aspettativa, può al più verificare la natura – provinciale o nazionale – dell'incarico conferito al lavoratore.

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