Concessione del datore di lavoro di un'aspettativa non retribuita al lavoratore (previsione contrattuale)

Francesco Rotondi

Inquadramento

L'aspettativa non retribuita è l'istituto mediante il quale il rapporto di lavoro viene sospeso per un periodo determinato, con conservazione del posto di lavoro e senza corresponsione della retribuzione. Durante il periodo di aspettativa non maturano gli istituti retributivi e previdenziali direttamente o indirettamente connessi alla prestazione lavorativa o all'anzianità di servizio, salvo diversa previsione del CCNL applicabile.

L'istituto trova la propria fonte regolatrice principalmente nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che ne disciplinano presupposti, durata, modalità di richiesta e cause ostative. Il datore di lavoro valuta la richiesta del lavoratore di godere di un periodo di aspettativa non retribuita a norma di quanto previsto dal CCNL applicato e, valutata la ricorrenza delle condizioni ivi previste, può decidere di accoglierla oppure, motivandolo, di opporre un diniego.

Formula

Si fa seguito alla Sua richiesta del ... per confermare che Lei potrà godere di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi del CCNL applicato in azienda [1] , nel periodo dal ... al ..., come da Lei indicato.

Resta inteso che nel periodo indicato, il rapporto di lavoro rimane sospeso ad ogni effetto contrattuale, con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. Inoltre, non maturerà alcun istituto direttamente o indirettamente connesso alla prestazione o comunque all'anzianità di servizio.

La preghiamo di restituirci l'unita lettera sottoscritta per ricevuta.

Luogo e data ...

Il datore di lavoro ...

Per ricevuta, il lavoratore/La lavoratrice ...

1. Oppure, se ricorre il caso, indicare il contratto aziendale di riferimento.

COMMENTO

Il lavoratore, giusto quanto previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro, può chiedere al datore di lavoro, preferibilmente per iscritto (ai fini probatori), al ricorrere delle condizioni previste contrattualmente, un periodo di assenza dal lavoro durante la quale il rapporto di lavoro rimane sospeso ad ogni effetto contrattuale, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non alla retribuzione. Durante tale periodo non maturerà altresì alcun istituto direttamente o indirettamente connesso alla prestazione o comunque all'anzianità di servizio.

Il datore di lavoro valuta la richiesta di godere di un periodo di aspettativa non retribuita avanzata dal lavoratore e, se non vi sono motivi ostativi rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro, comunica al lavoratore la concessione dell'aspettativa richiesta.

È consigliabile comunicare al lavoratore per iscritto (ai fini probatori) l'accoglimento della richiesta precisando altresì le ricadute sulla gestione del rapporto di lavoro.

Laddove, invece, egli ritenga che non vi siano le condizioni per procedere alla concessione, comunica al lavoratore il diniego alla richiesta avanzata. Il diniego deve essere motivato ed è consigliabile il ricorso alla forma scritta (ai fini probatori).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il datore di lavoro non può, nel corso del periodo di aspettativa, procedere al licenziamento del lavoratore per motivi connessi alla sospensione del rapporto, salvo che ricorra una giusta causa o un giustificato motivo del tutto indipendente dall'aspettativa stessa (Cass. n. 8945/2011). È altresì consolidato il principio secondo cui il comportamento del lavoratore che, durante il periodo di aspettativa, svolga attività lavorativa alle dipendenze di terzi in violazione di un obbligo contrattuale di esclusiva o comunque in contrasto con gli obblighi di fedeltà può integrare giusta causa di licenziamento (Cass. n. 17556/2016; Cass. n. 4670/2019).

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