Richiesta di permesso per congedo matrimoniale del lavoratore (operaio settore industria) al datore di lavoroinquadramentoIl lavoratore con qualifica di operaio può chiedere al proprio datore di lavoro un congedo retribuito in occasione della celebrazione del matrimonio / unione civile beneficiando, ove richiesta all'Inps, della relativa indennità. Il congedo viene accordato ove in presenza di tutti i requisiti prescritti dall'ordinamento; a seguire deve essere prodotta dal lavoratore idonea documentazione comprovante l'evento. Formula
Con la presente si fa richiesta di poter godere di un congedo straordinario retribuito per matrimonio [1] [ovvero: per unione civile ai sensi della l. n. 76/2016], per il periodo dal .... al .... [2] . La celebrazione del matrimonio [unione civile] è avvenuta [ovvero: è prevista] in data ..... Sarà mia premura inoltrarVi con tempestività idonea certificazione dell'avvenuto matrimonio [unione civile] [3] . Luogo e data .... Il lavoratore/La lavoratrice .... [1]Se del caso, indicare “la celebrazione dell'unione civile”. [2]Indicare il periodo di assenza dal lavoro. [3]Allegare documentazione attestante l'unione civile. commentoSi premette, che per quanto concerne gli operai del settore industriale, la natura giuridica dell'istituto è di tipo contrattuale; infatti, la disciplina relativa è contenuta nell'Accordo Interconfederale del 1941. Il nostro ordinamento prevede, in via generale, che i dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, hanno diritto ad un congedo retribuito della durata, generalmente, di 15 giorni di calendario, da fruire in occasione del matrimonio avente validità civile o della unione civile disciplinata dalla l. n. 76/2016. Si annota come non si limita in linea di principio il godimento del congedo ad un solo evento nell'arco della vita lavorativa; dunque, è possibile goderne in ogni occasione di matrimonio o di unione civile ove si tratti di persona vedova o divorziata o che abbia sciolto l'unione civile; si v. tuttavia la contrattazione collettiva sul punto. Per quanto concerne nello specifico il caso dell'operaio del settore industria, la durata del congedo non può superare, come detto, i 15 giorni (fatte salve diverse indicazioni del CCNL) ed è in parte indennizzato dall'Inps. Infatti, è posta a carico dell'Istituto un'indennità, pari ad 8 giorni consecutivi, anticipata dal datore di lavoro ed integrata fino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo (sulle unioni civili v. Circ. Inps 5 maggio 2017, n. 84); l'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto. Restano invece escluse dalla disciplina del congedo matrimoniale le convivenze di fatto di cui all'art. 1, comma 36 e ss., l. n. 76/2016, per le quali non è riconosciuto né il congedo retribuito né l'indennità INPS, salva diversa previsione del CCNL applicabile o della contrattazione aziendale integrativa. Si richiede comunque: – che il rapporto di lavoro subordinato sia in atto da almeno una settimana e che sia stato superato il periodo di prova; – la effettiva fruizione del congedo a seguito del matrimonio o della unione civile. L'Accordo interconfederale specifica che il congedo non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento. Si noti che l'erogazione dell'assegno presuppone l'inoltro della relativa domanda da parte del lavoratore all'Inps tramite i servizi telematici predisposti dall'Istituto. Inoltre, il lavoratore che intende fruire del congedo ha cura di informare (preferibilmente per iscritto ai fini probatori) il proprio datore di lavoro con congruo preavviso (almeno 6 giorni prima dall'inizio del congedo, salvo casi eccezionali; opportuno comunque verificare se il CCNL applicato prevede un diverso termine di preavviso) specificando la data di celebrazione del matrimonio o della unione civile e indicando il periodo di fruizione del congedo (di regola entro 30 giorni dalla celebrazione dell'atto se, per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio o della unione civile); si impegna, inoltre, a fornire idonea documentazione (copia del certificato di matrimonio o della unione civile) al rientro al lavoro dal congedo e comunque entro 60 giorni. Si osservi che nel caso di matrimonio celebrato all'estero, il lavoratore deve allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall'Autorità estera (o che attesti l'unione civile). Si annoti che l'Inps, tenuto conto delle difficoltà amministrative che spesso impediscono agli uffici comunali di rilasciare il certificato di matrimonio richiesto per la corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni e sopra richiamato, ha stabilito che gli aventi diritto alla prestazione possono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio ovvero il certificato ecclesiastico (Circ. Inps n. 79 del 31 marzo 1982). L'assenza di tale documentazione pregiudica l'erogazione del trattamento a carico dell'Inps; il trattamento economico anticipato dal datore di lavoro verrà infatti trattenuto sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro. Inoltre, l'assenza potrà essere ritenuta ingiustificata. Il congedo matrimoniale costituisce un diritto soggettivo perfetto del lavoratore: in presenza dei requisiti di legge, il datore di lavoro non può negarne la concessione, potendo unicamente concordare con il lavoratore la collocazione temporale del periodo di assenza in relazione alle esigenze organizzative, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 9906/2018). |