Concessione del permesso per studio da parte del datore di lavoro al lavoratore (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 10)

Paola Salazar

Inquadramento

Lo Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori studenti il diritto di godere di norme agevolative finalizzate al sostenimento degli esami e, in via più generale, per accedere ai percorsi di studio. Resta salva per il datore di lavoro la possibilità di opporre un diniego, in casi particolari.

Formula

Si fa riferimento alla Sua richiesta di permesso retribuito per studio, per comunicarLe che nulla osta a che Lei si assenti nel giorno/giorni/periodo da Lei richiesto in data … per il seguente motivo: …

Si resta in attesa di tempestiva produzione di idonea certificazione al fine di poter considerare giustificata l'assenza.

La preghiamo di restituirci l'unita lettera sottoscritta per ricevuta.

Firma del datore di lavoro …

Luogo e data …

Commento

Lo Statuto dei Lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300) prevede all'art. 10 che i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Inoltre, si intendono per lavoratori studenti, secondo quanto previsto dal medesimo art. 10 dello Statuto, coloro che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla l. 28 dicembre 1978, n. 845. Costoro hanno diritto:

- a fruire comunque di permessi retribuiti per il giorno o i giorni in cui si svolgono le prove di esame;

- a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali;

- all'inserimento nel turno che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami nel caso di aziende che organizzino il lavoro su più turni (secondo Trib. Milano, 18 giugno 1988 non vi sarebbe tuttavia un obbligo per il datore di lavoro di modificare la propria organizzazione del lavoro creando appositamente un nuovo turno per soddisfare le esigenze del lavoratore studente).

Il lavoratore, con un rapporto di lavoro subordinato in atto, che versa in una delle condizioni descritte può avanzare al proprio datore di lavoro, motivandola, richiesta di astensione dal lavoro per motivi di studio.

A tale fine avrà anche avuto cura di verificare se il CCNL applicato dal datore di lavoro contiene disposizioni specifiche in materia che dovranno così essere osservate dal richiedente (ad es. si possono prevede in sede contrattuale limitazioni all'accesso ai permessi in ragione di contemporanee assenze dal lavoro per i medesimi motivi). Opportuna la scelta di formulare la richiesta per iscritto anche se la legge non prevede particolari formalità e anche laddove il CCNL applicato nulla dovesse prevede in merito.

I permessi sono retribuiti a carico del datore di lavoro.

Dall'analisi dell'art. 10 dello Statuto (e fermo restando comunque quanto stabilito dal CCNL applicato) emerge altresì che il permesso per sostenere l'esame

- viene concesso indipendentemente dall'ora in cui ha luogo l'esame

- non appare limitato ad un unico corso di studi

- non viene subordinato al superamento dell'esame ma al solo fatto che lo stesso venga sostenuto

- spetta anche agli studenti fuori corso

- non viene vincolato al rispetto di un determinato preavviso da osservare nei confronti del datore di lavoro, anche se in base ai principi di buona fede e correttezza appare consigliabile avanzare la richiesta in tempo utile da consentire al datore di lavoro di valutare la richiesta (Cass. n. 12265/1995; Cass. n. 11342/1991; Cass. n, 52/1985).

Per concludere, l'art. 10 St. lav. prevede che il datore di lavoro possa richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti; in assenza di produzione di idonea documentazione, il lavoratore potrebbe perdere il diritto alla retribuzione per il permesso per studio.

Infine, il datore di lavoro, ove ritenga che non vi siano le condizioni per procedere alla concessione, comunica al lavoratore il diniego alla richiesta avanzata. Il diniego deve essere motivato ed è consigliabile comunicarlo al lavoratore per iscritto (ai fini probatori).

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