Diniego del permesso per studio da parte del datore di lavoro al lavoratore (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 10)InquadramentoLo Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori studenti il diritto di godere di norme agevolative finalizzate al sostenimento degli esami e, in via più generale, per accedere ai percorsi di studio. Il datore di lavoro potrà opporre un diniego, comunicandolo al lavoratore. FormulaSi fa riferimento alla Sua richiesta di permesso per studio del … , per comunicarLe che non è possibile esprimere parere positivo per il seguente motivo: … [1] La preghiamo di restituirci l'unita lettera sottoscritta per ricevuta. Firma del datore di lavoro … Luogo e data … 1. Indicare le motivazioni, rinvenibili (anche) nel CCNL applicato, che determinano il diniego della concessione del permesso. Ad esempio se la documentazione prodotta dal lavoratore non è idonea; se il lavoratore ha gia' usufruito integralmente del monte ore a sua disposizione secondo il CCNL applicato; se, in ragione del numero dei lavoratori che gia' beneficiano dei permessi per studio nella medesima unità produttiva /stabilimento/ reparto/ufficio, non è consentita un'ulteriore assenza, pena la compromissione dell'attività produttiva etc. CommentoIl datore di lavoro, verificate le condizioni soggettive e oggettive che giustificano la concessione del permesso per studio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 300 del 1970 e del CCNL applicato, decide di non concedere al lavoratore di godere del permesso con le modalità dal medesimo indicate motivando la propria decisione. Il diniego deve essere motivato ed è consigliabile comunicarlo al lavoratore per iscritto (ai fini probatori). Si annota che laddove il diniego del datore di lavoro fosse illegittimo, questi si espone ad una richiesta di risarcimento del danno da parte del lavoratore il cui ammontare potrà calcolarsi in ragione della retribuzione spettante per i giorni di permessi non concessi. |