Diniego del permesso per studio da parte del datore di lavoro al lavoratore/alla lavoratrice (l. n. 300/1970, art. 10)

Francesco Rotondi

Inquadramento

Lo Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori studenti il diritto di godere di norme agevolative finalizzate al sostenimento degli esami e, in via più generale, per accedere ai percorsi di studio. Il datore di lavoro potrà opporre un diniego, comunicandolo al lavoratore.

Formula

Si fa riferimento alla Sua richiesta di permesso per studio del ..., per comunicarLe che non è possibile esprimere parere positivo per il seguente motivo: ... [1].

La preghiamo di restituirci l'unita lettera sottoscritta per ricevuta.

Luogo e data ...

Firma del datore di lavoro ...

1. Indicare le motivazioni, rinvenibili (anche) nel CCNL applicato, che determinano il diniego della concessione del permesso. Ad esempio se la documentazione prodotta dal lavoratore non è idonea; se il lavoratore ha già usufruito integralmente del monte ore a sua disposizione secondo il CCNL applicato; se, in ragione del numero dei lavoratori che già beneficiano dei permessi per studio nella medesima unità produttiva /stabilimento/ reparto/ufficio, non è consentita un'ulteriore assenza, pena la compromissione dell'attività produttiva etc.

COMMENTO

Il datore di lavoro, verificate le condizioni soggettive e oggettive che giustificano la concessione del permesso per studio ai sensi dell'art. 10 della l. n. 300/1970 e del CCNL applicato, decide di non concedere al lavoratore di godere del permesso con le modalità dal medesimo indicate motivando la propria decisione.

Il diniego deve essere motivato ed è consigliabile comunicarlo al lavoratore per iscritto (ai fini probatori).

Si annota che laddove il diniego del datore di lavoro fosse illegittimo, questi si espone ad una richiesta di risarcimento del danno da parte del lavoratore il cui ammontare potrà calcolarsi in ragione della retribuzione spettante per i giorni di permessi non concessi.

Con riferimento ai percorsi universitari telematici, la giurisprudenza ha precisato che la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio può essere limitata ove il lavoratore frequenti un'università telematica, in considerazione della flessibilità oraria propria delle lezioni online, le quali possono essere seguite anche al di fuori dell'orario di lavoro. In tali casi, il diritto al permesso retribuito sussiste solo se il lavoratore fornisce la prova che le lezioni si svolgono in orari coincidenti con quelli di servizio, gravando su di lui il relativo onere probatorio (Cass. n. 25038/2025).

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