Attribuzione al lavoratore dell'indennità di cassa (art. 2099 c.c.)

Paola Salazar
aggiornato da Alessandra Croce

Inquadramento

Al lavoratore che, con carattere di continuità, svolge mansioni comportante il maneggio di denaro o valori, con piena responsabilità della gestione, spetta un'indennità secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

Formula

Con la presente Le viene comunicato che con la retribuzione del mese di .... Lei riceverà una indennità speciale di euro .... lorde mensili giusto quanto previsto dal CCNL applicato in azienda in ragione della mansione a Lei attribuita comportante con carattere di continuità il maneggio di denaro o valori, con piena responsabilità della gestione e l'obbligo di accollarsi le deficienze e restituire le eccedenze.

Detta indennità non rientra nella retribuzione irriducibile; essa viene computata ai fini del trattamento di fine, con esclusione di ogni altro istituto retributivo contrattuale / non viene computata né ai fini del trattamento di fine rapporto né ai fini di altri istituti retributivi contrattuali.

Al venir meno delle mansioni descritte, cesserà contestualmente l'erogazione dell'indennità.

Luogo e data ....

Il datore di lavoro ....

Il lavoratore ....

Per accettazione

Commento

Solitamente i CCNL prevedono l'erogazione di una speciale indennità, denominata indennità di cassa o di maneggio denaro, a quei lavoratori che, in ragione delle loro mansioni, siano soggetti a rischi di errori contabili e si assumono la responsabilità dell'operato nei confronti del datore di lavoro in via continuativa e non in via meramente episodica o sporadica (Trib. Bergamo 6 novembre 2015, n. 789; Trib. Milano 5 ottobre 1996; non giustifica l'attribuzione dell'indennità di cassa l'attività di deposito assegni o di richiesta di bonifici bancari, così Trib. Roma 2 ottobre 2017; secondo Trib. Modena 13 luglio 2017, ma anche Trib. Bari 30 marzo 2017, non è sufficiente, sempre al fine di riconoscere l'indennità, il mero “maneggio denaro”, ma si richiede la “responsabilità finanziaria per gli errori” che, secondo Cass. n. 7353/2004, deve essere accertata in concreto; Cass. ord. n. 22294/2015). Sono i CCNL che ne definiscono la misura, in percentuale indicando la retribuzione sulla quale effettuare il calcolo, o in cifra fissa; solitamente viene specificato altresì se detta somma viene computata nel calcolo del trattamento di fine rapporto e/o di altri istituti di derivazione contrattuale. Al venir meno della mansione, viene interrotta l'erogazione della indennità ad essa connessa.

Il riconoscimento della indennità viene comunicato dal datore di lavoro che specifica altresì il periodo di erogazione della medesima; così come viene comunicata al lavoratore la cessazione dell'erogazione al venir meno della mansioni collegate all'indennità medesima.

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