Cessazione del riconoscimento dell'indennità di disagio (art. 2099 c.c.)InquadramentoAl lavoratore che svolge le proprie mansioni in luogo disagiato spetta un'indennità secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento. FormulaCon la presente Le viene comunicato che con la retribuzione del mese di ... non Le verrà più erogata l'indennità di disagio in quanto sono variate le mansioni che ne giustificavano l'attribuzione. Luogo e data ... Il datore di lavoro ... Il lavoratore/La lavoratrice, per accettazione ... COMMENTOL'indennità di disagio viene attribuita al lavoratore nelle misure e secondo le modalità che generalmente sono previste dal CCNL applicato in azienda. Il disagio può originare dal lavoro svolto nel sottosuolo, in sotterranea etc.; trattasi di luoghi di esecuzione della prestazione disagiati in ragione della loro collocazione e/o per il clima. Più in generale comportano situazioni di difficoltà e/o si presentano con modalità sfavorevoli al lavoratore. Trattasi di un'indennità modale che è volta a compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri e difficoltà per il lavoratore. L'erogazione della indennità cessa al venire meno della mansione comportanti particolari modalità di lavoro alla quale era legata. Secondo quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in ordine all'accantonamento per il trattamento di fine rapporto, è stato specificato che sul TFR non incidono soltanto «i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite»; pertanto, anche l'indennità di disagio, in quanto voce retributiva che viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, incide sugli accantonamenti del trattamento di fine rapporto. L'indennità viene riconosciuta in dipendenza del rapporto di lavoro; essa non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall'art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 22291/2017). |